ISSN 2039-1676


15 novembre 2011 |

Maltrattamenti in famiglia: anche l'atteggiamento iperprotettivo della madre integra il reato

Nota a Cass., Sez. VI, 23.9.2011 (dep. 10.10.2011), Pres. Milo, Est. Lanza, n. 36503

Con la sentenza n. 36503/2011, già segnalata in questa Rivista da Luca Pistorelli, la Cassazione torna - nel silenzio del dettato normativo - ad assumere un ruolo centrale nella individuazione dei confini applicativi del reato di maltrattamenti in famiglia.

I giudici di legittimità, che sempre più spesso devono fare i conti con nuove forme di degenerazione dei rapporti familiari, sono chiamati a valutare se atteggiamenti troppo protettivi, ad opera dei familiari, nei confronti di un minore possano rientrare nella nozione penalmente rilevante di maltrattamenti.

Nel caso di specie, la madre ed il nonno materno di un minore vengono condannati dal G.U.P. di Ferrara prima, e dalla Corte di Appello di Bologna poi, per il reato di cui all'art. 572 cod. pen. per avere in concorso tra loro, quali conviventi del bambino, tenuto nei confronti di quest'ultimo degli atteggiamenti troppo protettivi.

Tali condotte sarebbero consistite, in particolare, nell'aver impedito la frequentazione regolare della scuola e la socializzazione con i coetanei, nell'aver impartito regole di vita tali da incidere sullo sviluppo psichico del minore con conseguenti disturbi deambulatori e, infine, nell'aver rappresentato in maniera negativa e violenta la figura paterna tanto da imporre al bambino di farsi chiamare con il cognome materno.

La difesa degli imputati ritiene che i giudici di merito abbiano forzato la struttura tipica del reato, perché, da un canto, hanno ritenuto che atteggiamenti privi di una intrinseca connotazione negativa potessero integrare la materialità del reato di maltrattamenti e, dall'altro, hanno totalmente trascurato il fatto che il minore non mostrasse nessuna forma di disagio, ma si trovasse invece in una 'situazione di benessere'.

La lettura giurisprudenziale tradizionale del reato di maltrattamenti in famiglia richiede, da un punto di vista materiale, la necessaria sussistenza di vessazioni e sopraffazioni reiterate che costituiscano fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita (di recente, Cass. pen., sez. VI, 24 marzo 2010, n. 11140). Nella pronuncia in esame tali consolidati confini interpretativi risultano travalicati, perché nella nozione di maltrattamenti vengono ricompresi non soltanto i comportamenti violenti e vessatori, ma anche tutti quegli atteggiamenti iperprotettivi qualificabili come eccesso di protezione e di cura, quando siano tali da ledere 'l'integrità fisica o morale, la libertà o il decoro della vittima'.

Le argomentazioni a sostegno di tale esegesi sono due: una lettura estensiva e 'garantista' del bene giuridico tutelato dalla norma ed una sorta di presunzione della percezione del maltrattamento da parte della vittima-minore.

Quanto al primo profilo, i giudici di legittimità ritengono che l'oggetto giuridico tutelato dalla norma non sia solamente l'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, connotati da una chiara connotazione negativa, ma anche la tutela dell'incolumità fisica e psichica del singolo individuo, che deve essere garantita a prescindere dalla sussistenza di condotte intrinsecamente vessatorie e violente. Evidente l'esigenza di garantire una tutela "del più debole, di colui che si trova esposto alla supremazia o all'arbitrio di un familiare o di un soggetto preposto alla sua cura o educazione".

Il secondo aspetto, di non poco conto, che viene valorizzato dai giudici di legittimità attiene alla (non necessaria) individuazione della percezione del maltrattamento da parte della vittima. Nel caso di specie - sostiene la sentenza in commento - non rileva la soglia di sensibilità del minore-vittima ed il suo conseguente grado di percezione della condotta lesiva, perché egli non è in grado, vuoi per l'acerbo sviluppo psico-fisico, vuoi perché è "disafferenziato dai contesti di riferimento", di comprendere e valutare la negativa e deteriore realtà in cui è costretto a vivere. Realtà che ai suoi occhi - privi di un termine di paragone - potrebbe anche sembrare una situazione di pacifica normalità e benessere.

***

La Cassazione, con questa nuovo arresto, oltre ad aver ampliato la nozione di maltrattamenti, sembra quasi aver 'assunto le vesti' del giudice minorile, chiamato a valutare il contesto familiare, indipendentemente dalla (limitata) percezione soggettiva del minore e a provvedere di fronte a qualsiasi forma di violenza e vessazione, anche quando dovesse assumere le sembianze di un atteggiamento protettivo.