ISSN 2039-1676


11 ottobre 2010 |

C. cost., 8.10.2010, n. 291 (sent.), Pres. Amirante, Rel. Silvestri

Sui limiti di accesso ai benefici penitenziari per i recidivi reiterati

Con una tipica decisione di inammissibilità su «base interpretativa» (cioè con l’addebito al rimettente della omessa sperimentazione di soluzioni ermeneutiche di adeguamento a Costituzione), la Corte costituzionale ha prospettato una decisa restrizione di ambito applicativo per la disciplina preclusiva di accesso ai benefici penitenziari riguardo ai condannati con la recidiva reiterata (art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, Ordinamento penitenziario). In sostanza, secondo la Corte, il divieto di seconda concessione dei benefici in questione (affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà) vale solo per chi abbia già fruito di analogo beneficio in riferimento ad una condanna con la recidiva reiterata, e solo in riferimento alla pena inflitta, con nuova applicazione della recidiva reiterata, per fatti successivi alla sperimentazione della prima misura alternativa. Si tratta di una nuova applicazione della recente giurisprudenza sui limiti di ammissibilità del ricorso alle presunzioni di pericolosità da parte del legislatore.