ISSN 2039-1676


21 ottobre 2010 |

Cass, Sez. un., 15.7.2010 (dep. 15.10.2010), n. 36837, ric. P.g. in c. Bracco, Pres. Fazzioli, Est. Siotto

In caso di sospensione condizionale della pena non può essere contestualmente applicato il beneficio dell'indulto

Risolvendo una risalente situazione di contrasto, le Sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che non è consentita la simultanea applicazione di una causa estintiva del reato (in pratica, la sospensione condizionale) e di una causa estintiva della pena (in particolare, l’indulto), e che la prima deve prevalere sulla seconda.
L’orientamento contrario si era radicato soprattutto in epoca nella quale la sospensione condizionale non si estendeva alle pene accessorie, così che l’applicazione contestuale dell’indulto evitava una fase esecutiva parziale della sentenza di condanna. A partire dal 1990, con l’estensione di oggetto del provvedimento di sospensione condizionale, l’esigenza indicata ha perso di attualità.
D’altra parte, mentre l’indulto può comunque operare in sede di esecuzione nel caso di revoca della sospensione condizionale, la sua immediata applicazione al fianco del provvedimento sospensivo potrebbe escludere o condizionare le fruizione del beneficio riguardo a pene inflitte con sentenze diverse.
Insomma, ad orientare la Corte è stato soprattutto il principio del favor rei, e non invece il disposto del secondo comma dell’art. 183 c.p. (prevalenza della causa di estinzione del reato in caso di «concorso attuale» con una causa di estinzione della pena), giudicato irrilevante perché l’effetto estintivo della sospensione condizionale e dell’indulto non sono contestuali.
 
Il documento allegato è posto a disposizione dal sito istituzionale della Corte di cassazione.