ISSN 2039-1676


04 aprile 2012 |

Alle Sezioni unite la questione dell'efficacia del decreto di irreperibilità , emesso per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, anche a fini di successiva notifica del decreto di citazione a giudizio

Cass. pen., Sez. II, 13 gennaio 2012 (ord.) n. 10335, Pres. Casucci, Rel. Fiandanese, ric. Napolitano (sulla efficacia del decreto di irreperibilità dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p.)

È stata rimessa alle Sezioni unite la questione meglio individuata in epigrafe e il relativo ricorso, persistendo, come si dirà tra breve, fino ad epoca recente, contrasto giurisprudenziale, è stato assegnato all'udienza del 24 maggio 2012.

Soluzione obbligata, specie tenendo conto che in una delle ultime decisioni sul tema (Sez. II, 18 novembre 2010 n. 42957, in C.e.d. Cass., n. 249122), il collegio, pur consapevole dell'esistenza di contrastanti interpretazioni sul tema, aveva disatteso la richiesta del Procuratore generale di rimessione del ricorso a norma dell'art. 618 c.p.p. Nell'occasione si era ritenuto che il decreto di irreperibilità emesso per la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. conservasse efficacia anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, non solo autorizzandolo, ma imponendolo la lettera della norma. Questa, secondo la testuale motivazione, farebbe "riferimento alla notifica di un avviso con il quale il pubblico ministero comunica all'indagato la conclusione delle indagini preliminari, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria, con facoltà per l'indagato e il difensore di prenderne visione ed estrarne copia. Ne consegue, con tutta evidenza, che in tale fase non essendo più 'in corso' le indagini preliminari, non può farsi riferimento all'art. 160 c.p.p., comma 1, che prevede la cessazione di efficacia del decreto emesso 'nel corso delle indagini preliminari': il decreto di irreperibilità è stato infatti emesso 'dopo' la conclusione delle indagini preliminari e non può certo essere assimilato a quello emesso per le finalità investigative indicate dall'art. 160 c.p.p., comma 1. Peraltro, anche la ratio della norma appare pienamente rispettata sol considerando che il decreto di irreperibilità per la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., viene emesso, di regola, in prossimità temporale al decreto di citazione a giudizio, quando la situazione di fatto che riguarda l'indagato non può aver subito modifiche di rilievo; ... in mancanza di 'nuove indagini' eventualmente disposte dal pubblico ministero a seguito di richiesta dell'indagato, o anche della sola richiesta di interrogatorio, sarebbe peraltro del tutto irragionevole richiedere per la notifica del provvedimento che dispone il giudizio un nuovo decreto di irreperibilità, che sarebbe meramente reiterativo di quello precedentemente emesso".

Tale indirizzo, confermato ancor più di recente da Sez. V, 11 luglio 2011 n. 34828, ivi, n. 250944; Sez. II, 24 febbraio 2011 n. 20283, inedita;  Sez. VI, 5 novembre 2010 n. 9030/2011, inedita, si inserisce nel solco di una nutrita giurisprudenza (tra cui Sez. II, 9 febbraio 2010 n. 8029, in C.e.d. Cass., n. 246449; Sez. II, 18 marzo 2009 n. 18576, ivi, n. 244444; Sez. II, 24 maggio 2007 n. 35078, ivi, n. 237756; Sez. II, 17 maggio 2007 n. 29914, in Cass. pen., 2008, p. 4723, con commento di Aprile).

L'indirizzo opposto vuole, invece, che il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari non valga ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, sul rilievo che la chiusura delle indagini, che segna il limite di efficacia del decreto di irreperibilità emesso nel corso di esse, coincide non già con la notificazione del decreto di citazione a giudizio, ma con l'emissione di quest'ultimo da parte del pubblico ministero e, conseguentemente, ai fini della vocatio in iudicium, che segna l'inizio della fase del giudizio e si realizza con la notificazione del provvedimento, è necessario un nuovo decreto di irreperibilità, la cui eventuale omissione determina nullità del decreto di citazione a giudizio e, se del caso, anche della sentenza di primo grado, nonché di quella di secondo grado.

Aderiscono a tale orientamento, minoritario, Sez. II, 3 maggio 2006 n. 17999, in Cass. pen., 2008, p. 651, con commento di Silvestri; Sez. I, 13 luglio 2005 n. 29226, in Giust. pen., 2006, III, c. 490; Sez. II, 11 gennaio 2006 n. 4042, in C.e.d. Cass., n. 233371; Sez. I, 28 gennaio 2003 n. 5698, ivi, n. 223312.