ISSN 2039-1676


12 aprile 2010

Trib. Milano, 12.4.2010 (sent.), Giud. Magi (caso Google)

Caso Google: quali gli obblighi e le responsabilità penali del provider?

TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI – RESPONSABILITA’ DEL PROVIDER – Dovere del provider di informare gli utenti circa gli obblighi imposti dalla normativa sul trattamento dei dati personali – Sussistenza
 
Integra il delitto di trattamento illecito di dati personali (art. 167, D.Lgs. n. 196/2003) la condotta del gestore di un sito internet in cui gli utenti possono inserire direttamente propri materiali audiovisivi, il quale diffonda dati personali senza aver preventivamente fornito agli utenti medesimi una corretta e puntuale informazione circa l’obbligo a loro carico di rispettare le prescrizioni normative concernenti il trattamento di tali dati (art. 13, D.Lgs. n. 196/2003) e, in particolare, di acquisire il consenso dell’interessato alla successiva diffusione dei dati. (Fattispecie in tema di immissione nel sito internet “Google Video” di un video in cui un minore disabile veniva insultato e deriso da altri minori all’interno di un aula scolastica, senza che fosse stato preventivamente acquisito il consenso dei suoi legali rappresentanti).
 
Riferimenti normativi:
D.Lgs. 196/2003 art. 167
 
D.Lgs. 196/2003 art. 13
 
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI – RESPONSABILITA’ DEL PROVIDER – Dolo eventuale – Informazione imprecisa circa gli obblighi imposti dalla normativa sul trattamento dei dati personali – Sussistenza
 
Sussiste dolo eventuale in relazione al delitto di trattamento illecito di dati personali (art. 167, D.Lgs. n. 196/2003) in capo al gestore di un sito internet che, al fine di trarre profitto, non fornisce agli utenti una informativa corretta e precisa circa le prescrizioni normative concernenti il trattamento di dati personali, e in particolare, dell’obbligo di assunzione del consenso dell’interessato, dimostrando così una chiara accettazione consapevole del rischio concreto dell’inserimento e della divulgazione di tali dati senza il consenso dell’interessato medesimo.
 
Riferimenti normativi:
C.p. art. 43
 
D.Lgs. 196/2003 art. 167
 
D.Lgs. 196/2003 art. 13
 
DIFFAMAZIONE A MEZZO INTERNET – CONCORSO OMISSIVO DEL PROVIDER NEL DELITTO COMMESSO DAGLI UTENTI – Obbligo giuridico di impedire l’evento – Non configurabilità
 
Stante l’assenza di un obbligo giuridico,  gravante sull’“Internet Service Provider”, di impedire l’evento diffamatorio, non è configurabile un concorso omissivo nel delitto di diffamazione aggravata (artt. 40, comma 2, 595, commi 1 e 3, c.p.) da parte del gestore di un provider che abbia diffuso in internet contenuti diffamatori immessi direttamente in rete dagli utenti (nel caso di specie un video relativo ad un minore disabile). (Massime a cura di Lodovica Beduschi)
 
Riferimenti normativi:
C.p. art. 40 comma 2
 
C.p. art. 595 comma 1
 
C.p. art. 595 comma 3
 
D.Lgs. 196/2003