ISSN 2039-1676


10 novembre 2010 |

Cass., Sez. Un., 15.7.2010 (dep. 20.10.2010), n. 37501, Pres. Fazzioli, Est. Conti, ric. Donadio

Criminalità  organizzata: la sospensione feriale dei termini non opera per il riesame di misure cautelari reali

Con la sentenza n. 37501, depositata il 20 ottobre 2010, le Sezioni unite della Cassazione sono intervenute su una questione controversa, concernente il tema della sospensione feriale dei termini.
Com’è noto, il secondo comma dell’art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, dispone che detta sospensione non operi riguardo alle indagini preliminari per «reati di criminalità organizzata». Già da tempo era stabilito che la disposizione acceleratoria riguarda anche i procedimenti incidentali in materia di libertà personale (Cass., Sez. un., 8 maggio 1996, n. 12, Giammaria, in Giur. it.  1997, II, 342, con nota di D. Lacchi, La moratoria feriale nel riesame delle ordinanze custodiali per reati di criminalità organizzata). Si discuteva invece, anche nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, sulla vigenza di un’analoga disciplina per i procedimenti incidentali concernenti misure cautelari reali.
Le Sezioni unite hanno dato risposta affermativa al quesito, stabilendo dunque che la deroga alla sospensione feriale dei termini, nei procedimenti concernenti fatti di criminalità organizzata, vale anche con riferimento alla cadenza dei procedimenti incidentali che riguardano il sequestro od altre misure cautelari reali. L’assunto è stato argomentato anche su ragioni di ordine logico già esposte all’epoca della decisione sui ricorsi per il riesame di misure de libertate. Le interazioni tra indagini e procedimenti incidentali sono tali che l’effetto acceleratorio delle prime sarebbe pregiudicato in caso di sospensione dei secondi. E tale argomento, si è detto, vale per le misure cautelari reali come per quelle personali.
Nell’occasione la Corte è tornata sulla nozione di «criminalità organizzata» che assume rilevanza a fini di applicazione della normativa sulla sospensione feriale dei termini. Il tema era stato affrontato già in una precedente decisione delle Sezioni unite (sent. 22 marzo 2005, n. 17706, Petrarca, in Cass. pen.  2005, 2916, con nota di G. Melillo, Appunti in tema di sospensione feriale dei termini relativi a procedimenti per reati di criminalità organizzata). Si è ribadito che la legge non rinvia ai soli fatti di criminalità mafiosa, ma esige che i fatti stessi siano maturati in un contesto pluripersonale, segnato da una «stabile organizzazione programmaticamente ispirata alla commissione di più reati».
Inoltre la Corte ha precisato che la sospensione opera per l’intero procedimento concernente fatti di criminalità organizzata, senza che possa distinguersi tra le posizioni dei singoli indagati o tra le singole contestazioni, poiché la ratio di accelerazione della norma che esclude la sospensione feriale non consente rallentamenti parziali nell’ambito di un medesimo giudizio