ISSN 2039-1676


13 giugno 2012 |

Rigetto 'de plano' della richiesta di abbreviato dopo il decreto di giudizio immediato: per la Cassazione si tratta di nullità  â€˜intermedia' (e quindi sanabile)

Cass. pen., sez. II, sent. 15 marzo 2012 (dep. 8 giugno 2012), n. 22253, Pres. Casucci, Rel. Diotallevi, P.G. Cesqui (conf.), ric. A.S. e altro

1. Arriva una seconda sentenza di legittimità su una questione sorta di recente, di grande rilevanza pratica, e forse già si scorgono i segni di qualche distonia nell'atteggiamento della Cassazione. Ma conviene, naturalmente, andare con ordine.

Come si ricorderà, essendo necessario risolvere un complesso problema in materia di decorrenza dei termini di custodia cautelare, le Sezioni unite della Corte hanno dovuto scandire la procedura sommariamente delineata al comma 2 dell'art. 458 c.p.p. La legge stabilisce che, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l'imputato possa entro un certo termine formulare una richiesta di giudizio abbreviato, che naturalmente può essere incondizionata o risultare subordinata, invece, all'ammissione di prove integrative. La norma citata prescrive che il giudice del rito immediato (cioè quello delle indagini preliminari), «se la richiesta è ammissibile», fissa con decreto l'udienza, nel corso della quale saranno applicabili le principali norme regolatrici del giudizio abbreviato.

È noto come la sintesi eccessiva della norma abbia generato contrasti ed incertezze di vario genere, discutendosi tra l'altro se il decreto di fissazione dell'udienza si risolvesse in un provvedimento di accoglimento della domanda formulata dall'imputato, o se piuttosto la procedura si articolasse in due distinti passaggi: la fissazione appunto di una udienza, dopo una sommaria valutazione di ammissibilità della domanda, e poi una ordinanza introduttiva del rito, assunta nel contraddittorio tra le parti in apertura dell'udienza, tanto più nei casi di richiesta condizionata, ove il giudice è chiamato ad esercitare una discrezionalità di più ampio oggetto.

Le Sezioni unite hanno scelto la seconda opzione, stabilendo che la domanda di giudizio abbreviato - almeno quella che non richiede solo una valutazione di ammissibilità - deve essere valutata nel corso dell'udienza fissata (non a caso con decreto) dal giudice del rito immediato, e che in tale contesto, dunque, va assunta una motivata «ordinanza» di rigetto o di accoglimento (Cass. Sez. un., 28 aprile 2011, n. 30200, P.m. in proc. Ohonba, in questa Rivista).

 

2. Possiamo tralasciare qui gli effetti dell'opzione sul computo dei termini di custodia cautelare. Interessa infatti, e piuttosto, come il massimo Collegio abbia chiaramente stabilito che la valutazione del giudice deve maturare in esito ad una udienza camerale, cui hanno diritto di partecipare il pubblico ministero, l'imputato ed il suo difensore, la persona offesa.

È apparsa chiara, di conseguenza, l'illegittimità di una prassi diffusa, per la quale il giudice delle indagini preliminari, investito della richiesta di accesso al rito abbreviato, fissava l'udienza solo nel caso ritenesse detta richiesta ammissibile ed accoglibile, altrimenti provvedendo de plano a respingerla, anche per ragioni pertinenti al «merito» della prova integrativa.

Tra i primi riscontri giurisprudenziali delle implicazioni desumibili dal dictum delle Sezioni unite si segnala una ordinanza del Tribunale di Milano (sezione VII, 26 ottobre 2011), pubblicata in questa Rivista con un commento di Guglielmo Leo (È nullo il provvedimento con il quale sia rigettata de plano la richiesta di rito abbreviato conseguente al decreto di giudizio immediato). Secondo i giudici milanesi la decisione de plano deve considerarsi nulla, conseguenza che è stata più volte confermata in seguito. Ma - questo è il punto - si tratterebbe di una nullità assoluta, in quanto relativa all'omessa citazione dell'imputato (comma 1 dell'art. 179 c.p.p.): in sostanza, il giudice provvede in sede camerale senza aver spedito il necessario avviso alle parti processuali, ed in particolare all'imputato.

Di parere opposto è apparso, qualche settimana dopo, un diverso collegio dello stesso Tribunale di Milano  (sezione  VIII, 22 novembre 2011), il cui provvedimento è stato pubblicato in questa Rivista con un commento di Mitja Gialuz (Nullità del rigetto dell'abbreviato atipico e regressione del processo davanti al giudice per le indagini preliminari). Secondo tale provvedimento, la decisione de plano comporta solo una nullità cd. intermedia. Il provvedimento è motivato articolatamente, ma l'argomento essenziale sembra consistere nella distinzione fondata sull'oggetto della decisione da assumersi nell'udienza camerale per la quale risulta omesso l'avviso. Potrebbe parlarsi di omessa citazione nei soli casi in cui il giudice è chiamato ad una valutazione «decisoria» sul merito della controversia, ma non quando, come per le fattispecie in esame, si tratti di valutare una domanda concernente il rito, la quale oltretutto è reiterabile innanzi al giudice dibattimentale. In casi siffatti sussisterebbe, appunto,  la mera violazione di una norma concernente l'intervento e l'assistenza dell'imputato, secondo il combinato disposto degli artt. 178 e 180 c.p.p.

Ovvia la profonda divergenza di implicazioni delle scelte contrapposte. La nullità assoluta è insanabile, con la conseguenza che dovrebbe essere rilevabile finanche dal giudice dibattimentale che abbia ammesso il rito abbreviato, con regressione necessaria del procedimento avanti al giudice per le indagini preliminari. La nullità di regime intermedio è invece sanabile, oltre che rilevabile soltanto nei limiti cronologici di cui al citato art. 180 c.p.p. Di particolare importanza, ai nostri fini, la fattispecie di sanatoria per accettazione degli effetti dell'atto (lettera a, seconda parte, dell'art. 183 c.p.p.). Infatti la sezione VIII del Tribunale di Milano ha rifiutato la dichiarazione di nullità sollecitata dalle difese, collegando l'effetto di accettazione (e dunque di sanatoria) alla reiterazione della richiesta di accesso al rito innanzi al giudice dibattimentale, secondo il meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003.

 

3. Con la sentenza qui pubblicata, la Corte di cassazione ha definito un ricorso per abnormità proposto contro l'ordinanza citata da ultimo, confermando la tesi del carattere intermedio della nullità.

La Corte in particolare, respingendo facilmente la tesi che il Tribunale avesse assunto un provvedimento abnorme e dichiarando dunque inammissibile il ricorso, ha ripreso uno degli argomenti fondamentali del provvedimento impugnato.

Si è richiamato, in particolare, l'orientamento formatosi a proposito della decisione sulla domanda di patteggiamento formulata in corso di indagini preliminari, che il giudice, a norma dell'art. 447 c.p.p., dovrebbe valutare nell'ambito di una udienza camerale fissata allo scopo. Più volte si è qualificata «intermedia» la nullità concernente il provvedimento adottato de plano. Come nel caso del rito abbreviato, la nullità sussiste per la vanificazione della possibilità, in favore dell'imputato, di argomentare circa il fondamento della propria domanda: «tuttavia l'assenza del carattere di decisorietà del provvedimento finale dell'udienza camerale, stante la sua natura "processuale", relativa a questione concernente il mero "accesso al rito" (rectius il suo diniego), unitamente alla possibilità di elidere nell'immediata fase processuale successiva l'effetto negativo derivato dall'omessa fissazione dell'udienza, consente di ritenere corretto l'inquadramento della fattispecie nella categoria della nullità (...) a regime intermedio».

La Cassazione ha condiviso anche la tesi che, con la reiterazione della domanda innanzi al giudice dibattimentale, l'imputato determina la sanatoria della nullità. Sembra dunque che alla difesa, innanzi al giudice dibattimentale, si ponga una alternativa tra deduzione della nullità e richiesta di ammissione al rito.

Sarà la prassi a stabilire se sia comunque ammissibile la formulazione in via gradata di entrambe le domande, cioè quella in via principale di una declaratoria di nullità del provvedimento del giudice per le indagini preliminari (il cui accoglimento comporterebbe la regressione del giudizio e una diversa identificazione, in potenza, del giudice dell'abbreviato), e quella in via subordinata di un accoglimento della domanda reiterata di accesso al rito (da celebrare eventualmente, in tal caso, a cura del giudice dibattimentale). Sembra chiaro però che, almeno nella prospettiva adottata con la sentenza in commento, non potrebbe farsi luogo ad una sequenza inversa: richiesta di accesso al rito e, in subordine, di dichiarazione della nullità, essendo quest'ultima sanata dalla prima.

 

4. Si accennava in apertura a possibili distonie. In effetti la decisione qui pubblicata è la prima direttamente concernente il regime della nullità di cui si discute, ma è stata preceduta da altro provvedimento, relativo proprio ad una fattispecie nella quale l'accesso al rito era stato richiesto avanti al giudice dibattimentale prima della eccezione concernente il vizio del provvedimento assunto de plano dal giudice per le indagini preliminari (Cass., sez. III, 11 ottobre 2011, n. 45683/11, D., in C.E.D. Cass., n. 251604). La dichiarazione di nullità, operata dal giudice di merito, è stata in questo caso «convalidata» dalla Corte di legittimità.

Conviene subito dare conto, per altro, delle particolarità della fattispecie concreta. Il giudice del rito immediato aveva respinto de plano una domanda condizionata di giudizio abbreviato. Innanzi al giudice dibattimentale l'imputato ha proposto una richiesta incondizionata, dichiarata inammissibile, in conformità all'orientamento prevalente, perché diversa da quella originaria, e dunque non meramente reiterativa della medesima. Iniziato il giudizio in forma ordinaria, la difesa ha eccepito la nullità dell'originario provvedimento di rigetto, ma il giudice la respinto l'eccezione, considerandola «tardiva». Di opposta convinzione la corte di appello, che ha dichiarato nulli, appunto, il provvedimento reiettivo della prima richiesta di abbreviato e tutti gli atti successivi del processo.

Ora, respingendo il ricorso del pubblico ministero contro la sentenza d'appello, la Cassazione ha confermato anzitutto la nullità del provvedimento assunto de plano dopo la notifica del decreto di giudizio immediato e la richiesta di rito abbreviato (con la sola esclusione, per quanto si comprende, del caso in cui la richiesta venga dichiarata inammissibile per tardività o carenza di legittimazione del proponente,  o perché riguardante soltanto parte delle imputazioni).

La Corte non si è occupata espressamente del carattere della nullità in questione, tuttavia ha escluso che detta nullità, nel caso di specie, fosse stata sanata dalla domanda dibattimentale di accesso al rito.

Naturalmente, va studiata l'incidenza della particolare fattispecie sottoposta a giudizio. La domanda dibattimentale era inammissibile, e tale circostanza sembra essere stata risolutiva nel ragionamento della Corte, la quale ha posto in luce lo svantaggio comunque derivante dall'omessa celebrazione dell'udienza innanzi al giudice per le indagini preliminari. In quel contesto, infatti, l'imputato avrebbe potuto ammissibilmente modificare la propria richiesta, da condizionata a incondizionata, ciò che non stato più possibile in seguito.

L'argomento per la verità non spiega perché non sarebbe richiesto all'imputato, proprio per il suo interesse alla regressione del procedimento, di eccepire la nullità invece che formulare una nuova e inammissibile richiesta di accesso al rito. Sul punto si dispone solo della seguente indicazione: «la richiesta di rito abbreviato "secco" era da ricondurre unicamente all'intento di non perdere il beneficio della riduzione di pena (e) solo all'esito della ordinanza di inammissibilità anche di quest'ultima richiesta si era reso indispensabile dedurre la nullità restando altrimenti preclusa la possibilità di riduzione della pena per la scelta del rito».

La prospettazione di un contrasto sembra precoce, data la parziale divergenza delle fattispecie affrontate in occasione delle due sentenze finora pubblicate. Ma, certo, risulta urgente un lavoro di più fine approfondimento della questione.