ISSN 2039-1676


12 luglio 2012 |

Richiesto l'intervento delle Sezioni unite a proposito del reato di istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti

Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 2012 (ord.), Pres. Petti, Rel. Andronio, ric. Bargelli (se, ai fini della configurabilità dell'istigazione al consumo di sostanze stupefacenti, sia sufficiente la pubblicità commerciale riguardo  ai semi di piante idonee a produrle, con l'indicazione delle modalità di coltivazione e della resa, o sia anche necessario il riferimento diretto alla loro qualità ed ai benefici asseritamente derivanti dal loro uso)

1. È stata rimessa alle Sezioni unite la seguente questione : « Se, ai fini della configurabilità del reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti, sia sufficiente la pubblicizzazione di semi di piante idonee a produrre dette sostanze, con l'indicazione delle modalità di coltivazione e la resa, oppure siano necessari il riferimento diretto alla loro qualità e la prospettazione dei benefici derivanti dal loro uso ». La discussione del ricorso è stata fissata per l'udienza del 18 ottobre 2012 .

Come si può leggere nell'ordinanza di rimessione, sul reato di istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti, quando sia realizzato attraverso la propaganda, a fini di vendita, di semi di piante dalle quali si estraggono tali sostanze, si sono formati tre diversi orientamenti.

Il primo ritiene sufficiente la pubblicizzazione di tali semi, con indicazioni sulla coltivazione e la resa, giacché sussiste sempre una relazione causale tra pubblicizzazione e coltivazione delle piante, da un lato, e uso della sostanza stupefacente che se ne ottiene, dall'altro (così Cass., sez. IV, 20 maggio 2009, n. 23903, in Guida dir., 2009, fasc. 30, p. 96 con nota di Amato, Vendere semi di canapa e kit di coltivazione integra il reato di istigazione all'uso di droghe; sez. IV, 23 marzo 2004 n. 22911, in C.E.D. Cass., n. 228788)

Per il secondo orientamento, perché il reato si configuri basta che siano fornite agli acquirenti dettagliate indicazioni sulle modalità di coltivazione di semi di piante idonee alla produzione di sostanze stupefacenti (Cass., sez. VI, 24 settembre 2009, n. 38633, ivi, n. 244559; sez. VI, 5 marzo 2001 n. 16041, in Cass. pen., 2002, p. 3848).

Infine, secondo un terzo indirizzo interpretativo, poiché la vendita stessa di semi di piante dalle quali si possano ricavare sostanze stupefacenti non è, di per sé, vietata, in quanto dal possesso dei semi non è dato evincere anche l'effettiva loro destinazione, la semplice propaganda, a fini di vendita, dei semi in questione non integra il reato di istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti, essendo richiesto in più che vengano fornite indicazioni per la loro coltivazione e, in modo non equivoco, per l'uso del prodotto ricavato da tale coltivazione. Se, quindi, la pubblicità dei semi e la descrizione del prodotto da questi ricavabile si sofferma solo sulle caratteristiche delle piante che nascono dai vari tipi di semi e delle modalità di coltivazione, non è configurabile alcuna condotta di istigazione, non essendo l'azione idonea a provocare attualmente e concretamente il pericolo dell'uso illecito di sostanze stupefacenti (Cass., sez. IV, 17 gennaio 2012, n. 6972, in Guida dir., 2012, fasc. 16, p. 39, con nota di Amato, L'attività divulgativa per la coltivazione non esula dalla propaganda pubblicitaria).

 

 

2. Non vi sarebbe nulla di "stupefacente" (è proprio il caso di dire) nella rimessione, se non fosse per la singolarità della vicenda che vi ha dato luogo.

Non sembra inutile ripercorrerne i momenti principali.

Due soci e amministratori di una società in nome collettivo corrente in provincia di Firenze, attraverso un sito internet riconducibile alla società medesima, furono chiamati a rispondere, per quanto qui interessa, del reato continuato previsto dagli artt. 81 c.p. e 82 t.u. citato, perché offrivano in vendita varie tipologie di semi di cannabis, fornendo - secondo l'impostazione accusatoria - indicazioni e suggerimenti in merito alla coltivazione delle piante che sarebbero nate impiantando i semi acquistati on line, in modo da ottenere un raccolto più abbondante, e inoltre fornendo informazioni circa gli effetti che sarebbero derivati dall'assunzione dei prodotti ottenuti dai semi. Furono assolti dal g.u.p. con formula ampia (perché il fatto non sussiste). La sentenza, del 15 febbraio 2011, fu impugnata dal p.m. e il ricorso fu rigettato dalla Cassazione con sentenza 17 gennaio 2012, n. 6972, essendosi escluso dalla Corte che la condotta tenuta dagli imputati configurasse l'ipotesi criminosa contestata.

Frattanto, a seguito di ulteriore contestazione del p.m. - sempre con riferimento all'offerta mediante il sito internet sopra ricordato - gli imputati furono nuovamente assolti con sentenza 1o giugno 2011 dal g.u.p. di Firenze, sempre per la ritenuta insussistenza del fatto. Anche contro questa sentenza il p.m. fiorentino propose ricorso per cassazione, stavolta assegnato alla terza sezione penale e sfociato nell'ordinanza qui in esame.

Se è difficile pensare che ricorra un caso di bis in idem, almeno secondo lo schema indicato nell'art. 649 c.p.p., sicuramente anche la seconda contestazione si inquadra, nella prospettiva accusatoria, nell'ambito di un reato continuato; ma non si può ignorare la circostanza che tra le più violazioni della medesima disposizione di legge, la prima passata al vaglio dell'autorità giudiziaria è stata definita con sentenza irrevocabile di assoluzione. Se fosse stata definita con sentenza irrevocabile di condanna, non ci sarebbe stato alcun dubbio che nell'ulteriore processo per una violazione commessa in esecuzione dello stesso disegno criminoso avrebbe avuto luogo solo un aumento di pena su quella già inflitta all'esito del primo.

Conclusosi, al contrario, il primo processo con una assoluzione irrevocabile - come nel caso presente - sarebbe conforme a giustizia una condanna degli imputati, e per di più a pena più grave, per una condotta del tutto identica, contestata loro in un secondo momento, specie per l'affidamento da essi sicuramente riposto, dopo la prima assoluzione, circa legittimità del proprio operato?

Da ultimo, non sarà inutile ricordare che la difesa degli imputati, all'udienza del 29 maggio 2012, aveva presentato una memoria per rappresentare al collegio l'esistenza di un precedente proscioglimento irrevocabile per condotta analoga, deliberato dalla Corte di cassazione. Né è superfluo sottolineare che nell'incipit dell'ordinanza di rimessione si dà atto che l'offerta in vendita, da parte degli imputati «era accompagnata da un catalogo scaricabile dal sito, recante, per ogni varietà di semi, precise indicazioni per la coltivazione e la resa, in assenza, invece, di qualsiasi indicazione per l'utilizzo di semi per fini diversi dalla coltivazione» e che, secondo gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito, «nel sito internet ... non si trovano consigli per ricavarne principi attivi, tanto meno per il consumo quale stupefacente; si avvisa anzi la clientela del fatto che la coltivazione è vietata senza apposita autorizzazione».

Questo caso richiama alla memoria un recente precedente delle Sezioni unite, rappresentato dalla sentenza 29 marzo 2012 n. 19064, in questa Rivista (si trattava in quel caso, per altro, dello stesso procedimento e non di distinti procedimenti, com'è nell'odierna fattispecie). In quell'occasione la Corte non poté definire la questione sottoposta al suo esame, avendo riscontrato l'effetto estensivo dell'accoglimento, ad opera della terza sezione penale, del ricorso proposto nell'interesse di uno dei coindagati contro un diverso provvedimento.

Nulla, nell'occasione che ci occupa, sembra poter impedire de iure alle Sezioni unite di affrontare la questione controversa sottoposta al loro esame e, se del caso, anche di risolverla nel senso più rigoristico adombrato nell'ordinanza di rimessione (dal che non dovrebbe necessariamente derivare un esito sfavorevole agli imputati, la cui attività, quanto meno sul piano soggettivo, non sembra agevolmente censurabile: cfr. al proposito, in termini, Cass., sez. VI, 25 gennaio 2011 n. 6991, in C.E.D. Cass., n. 249451). Ma ciò non toglie che forse il caso di specie non appariva il più adatto per rimettere la questione controversa al massimo Collegio.