ISSN 2039-1676


24 settembre 2012

Rinviata la decisione delle Sezioni unite sull'omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame nei procedimenti concernenti misure cautelari reali

Per il 20 settembre scorso era programmata avanti alle Sezioni unite penali della Corte di cassazione la trattazione di due ricorsi, concernenti altrettante questioni controverse.

La prima: se la sentenza di appello mancante della sottoscrizione del presidente del collegio e firmata dal solo giudice estensore configuri: a) una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale anche dopo l'impugnazione della sentenza; b) una nullità relativa che comporti l'annullamento con rinvio al medesimo collegio affinché provveda alla sanatoria mediante nuova redazione della sentenza-documento; c) una nullità che investe l'intero giudizio, tale da comportare l'annullamento con rinvio ad altro collegio per la rinnovazione del giudizio medesimo.

La seconda: se l'omessa trasmissione al tribunale del riesame, nel termine di cinque giorni dall'avviso, di alcuni degli atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare reale ne comporti l'inefficacia sopravvenuta o se, invece, il tribunale possa richiedere all'autorità procedente l'invio degli atti mancanti.

In ragione della diffusa attesa degli operatori, soprattutto riguardo al quesito concernente la procedura di riesame delle misure cautelari reali, crediamo utile comunicare che la Corte non ha esaminato i quesiti sopra indicati. Le cause sono state infatti rinviate a nuovo ruolo per adesione dei difensori interessati alla astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali.

La trattazione dei procedimenti dovrebbe essere nuovamente fissata per il 20 dicembre 2012.