ISSN 2039-1676


12 novembre 2012 |

Per le Sezioni unite la parte civile non può impugnare la sentenza di non doversi procedere per difetto di querela

Cass., Sez. un., 21.6.2012 (dep. 17.9.2012), n. 35599, Pres. Lupo, Rel. Galbiati, ric. P.c. in proc. Di Marco e altro

1. Dopo l'entrata in vigore del codice vigente si è creato un contrasto di giurisprudenza circa l'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza che rileva la non procedibilità dell'azione, nei confronti dell'imputato, per il difetto della querela allo scopo necessaria.

La maggior parte delle decisioni ha ripreso l'orientamento formatosi nella vigenza del codice abrogato, che escludeva la possibilità dell'impugnazione da parte del danneggiato, avuto riguardo ad una ritenuta carenza di interesse, data la perdurante possibilità di agire civilmente per ottenere tutela risarcitoria. Vi erano state, però, anche prese di posizione contrarie, essenzialmente motivate dal riconoscimento del diritto, per il soggetto che abbia scelto di promuovere l'azione risarcitoria nel giudizio penale, di preservare la propria opzione anche nel caso di una decisione, in assunto erronea, circa la perseguibilità del reo.

Le Sezioni unite, con la sentenza qui pubblicata, hanno ribadito l'orientamento tradizionale, affermando la inammissibilità della impugnazione.

 2. L'argomentazione della Corte muove dalla nozione di interesse a ricorrere, cioè della condizione che determina, insieme ad altre, l'ammissibilità del rimedio impugnatorio (comma 4 dell'art. 568 c.p.p.).

 In sintesi, le Sezioni unite ammettono che il «concreto vantaggio» che l'agente deve in potenza ottenere per il caso di accoglimento dell'impugnazione può riguardare tanto la sua posizione nel procedimento in corso, tanto gli effetti che la decisione avversata possono produrre in un diverso procedimento, e cioè, per quanto qui interessa, il giudizio civile che deve essere attivato quando il fatto non viene accertato in ambito penale.

Sotto il primo profilo, la sentenza ribadisce le posizioni tradizionali sul favor per la separazione dei procedimenti e per il trasferimento nel giudizio civile della contesa sulle pertinenti forme di responsabilità. In sostanza, si assume che la vittima del reato non vanta un interesse giuridicamente tutelato all'accertamento della rilevanza penale del fatto commesso in suo danno. Nella seconda prospettiva, la Corte ha ritenuto ovviamente necessaria una verifica circa l'eventuale produzione di effetti sfavorevoli, nell'instaurando giudizio civile, di una sentenza penale che accerti la mancanza di una condizione di procedibilità.

Questa essendo la premessa, la conseguenza risulta ovvia. La sentenza in questione non pregiudica l'accertamento del fatto, e non sortisce effetti nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari, in base agli artt. 652 ss. del codice di rito. D'altra parte, in assenza almeno di impugnazione concorrente del pubblico ministero, le doglianze della parte civile non potrebbero comunque condurre all'affermazione della responsabilità civile dell'imputato, poiché nel giudizio impugnatorio resterebbe precluso l'accertamento del fatto.

 3. Per queste ragioni, in sintesi, le Sezioni unite hanno stabilito che «la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per l'improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela».