ISSN 2039-1676


29 giugno 2010

Corte d'Appello di Palermo, 29.6.2010 (sent.), Pres. Dall'Acqua, Est. Barresi (caso Dell'Utri)

Il concorso esterno in associazione mafiosa come "reato progressivo permanente"

REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA – Natura giuridica
 
Il concorso esterno in associazione mafiosa, quando sia realizzato mediante plurimi contributi agli scopi del sodalizio, ha natura giuridica di reato progressivo permanente.
 
Riferimenti normativi:
C.p. art. 416-bis
 
C.p. art. 110
 
C.p. art. 81 comma 2
 
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA – Plurimi contributi dell’agente apportati prima e dopo l’introduzione dell’art. 416 bis cod. pen. – Reato continuato – Esclusione
In tema di concorso esterno in associazione mafiosa integrato da plurimi contributi dell’agente agli scopi del sodalizio, qualora tali contributi siano stati posti in essere fin da prima dell’introduzione, nel 1982, della fattispecie di associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis c. p. e siano proseguiti anche successivamente, tutti tali contributi integrano un unico fatto di reato, soggetto alla disciplina dettata dalla norma posteriore. (Nel caso di specie, la Corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui, avendo ritenuto che Dell’Utri avesse svolto un’attività di mediazione tra Cosa Nostra e Berlusconi già a partire dai primi anni settanta, proseguendola poi sino agli anni novanta, aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei due diversi delitti – legati dal vincolo della continuazione ex art. 81 c. 2 c.p. – di concorso esterno in associazione semplice ex art. 416 c.p. per le condotte antecedenti al 1982 e di concorso esterno in associazione mafiosa per le condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore dell’art. 416 bis c.p. In applicazione del principio sopra enunciato, la Corte d’appello ha invece riconosciuto l’imputato colpevole del solo delitto di concorso esterno in associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis c.p., nel quale deve considerarsi assorbito il disvalore dei contributi apportati dall’imputato anteriormente al 1982, riducendo conseguentemente la pena inflitta dai giudici di prime cure).
 
Riferimenti normativi:
C.p. art. 416-bis
 
C.p. art. 110
 
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA – Plurimi contributi – Cessazione della permanenza
 
Mentre nel reato di partecipazione in associazione mafiosa la permanenza cessa all’atto del recesso volontario del partecipe dall’associazione, nel caso di concorso esterno in associazione mafiosa, integrato da plurimi contributi apportati dall’agente agli scopi del sodalizio, la permanenza cessa con l’ultimo contributo causalmente rilevante alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione fornito dall’agente. (Nel caso di specie, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado che aveva ritenuto che il contributo di Dell’Utri a Cosa Nostra si fosse protratto sino al 1998, ha invece retrodatato l’ultimo contributo dell’imputato al 1992 e ha ridotto in maniera corrispondente la pena).
 
Riferimenti normativi:
C.p. art. 416-bis
 
C.p. art. 110
 
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA – Patto di scambio politico-mafioso – Condizioni per la sua rilevanza penale
 
In tema di patto di scambio politico mafioso, la promessa e l’impegno del politico di attivarsi, una volta eletto, a favore della cosca mafiosa possono già integrare, di per sé, gli estremi del concorso esterno in associazione mafiosa, a prescindere dalle successive condotte di esecuzione dell’accordo, purché, però, − in linea con i principi espressi da Cass. S.U. n. 33478/05, imp. Mannino – (i) gli impegni assunti dal politico abbiano i caratteri della serietà e della concretezza, e (ii) all’esito della verifica probatoria risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell’accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali. (Nella specie, la Corte d’appello, in riforma dell’appellata sentenza di primo grado, ha ritenuto che non sia stata fornita prova certa, né concretamente apprezzabile, che Dell’Utri avesse concluso, in vista delle elezioni del 1994, un accordo elettorale con esponenti di Cosa Nostra, in forza del quale l’associazione mafiosa si sarebbe impegnata ad appoggiare elettoralmente Forza Italia in cambio di un corrispettivo impegno a riformare il c.d. regime di carcere duro, disciplinato dall’art. 41 bis ord. pen.). (Massime a cura di Alexander Bell)
 
Riferimenti normativi:
C.p. art. 416-bis
 
C.p. art. 110