ISSN 2039-1676


16 settembre 2010

Trib. Roma (sez. riesame), 16.09.2010 (ord.), Pres. Criscuolo, Est. Pazienza (guida in stato di ebbrezza e confisca del veicolo)

Ancora sulla natura giuridica della confisca del veicolo nella riformata disciplina della guida in stato di ebbrezza (è sanzione amministrativa accessoria)

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – Confisca del veicolo – Natura giuridica – Sanzione amministrativa accessoria – Conseguente revoca del provvedimento di sequestro disposto ex art. 321, co. 1 c.p.p. – Esclusione

A seguito della novella introdotta con l. n. 120 del 2010, la confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c), c. strad.) ha assunto la natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria. Ciò in quanto l’art. 186, comma 2, lett. c), c. strad., rinvia per la disciplina del sequestro del veicolo al nuovo art. 224-ter, c. strad., che prevede l’adozione del sequestro da parte dell’agente che ha accertato la violazione e la disposizione della confisca da parte del prefetto, una volta ricevuta copia autentica della sentenza o del decreto penale di condanna divenuti irrevocabili. La mutata natura giuridica della confisca del veicolo, peraltro, non preclude la possibilità di procedere al sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, co. 1 c.p.p., in presenza di un accertato pericolo 'recidiva'. (Massima a cura di Lodovica Beduschi)

 

Riferimenti normativi:
L. n. 120/2010
 
C. strad. art. 186, comma 2, lett. c)
 
C. strad. art. 224-ter
 
C.p.p. art. 321