ISSN 2039-1676


28 febbraio 2013 |

Art. 10 bis e direttiva rimpatri dopo la sentenza Sagor della Corte di Giustizia

Trib. Monza, 17 dicembre 2012, Giud. Barbara: il Tribunale assolve dal reato ex 10 bis perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato

La sentenza Sagor della Corte di Giustizia del 6 dicembre 2012 aveva analizzato diversi profili di possibile contrasto dell'art. 10 bis con la direttiva rimpatri. Una delle questioni riguardava  la possibilità che la pena pecuniaria non pagata dallo straniero venisse convertita nella sanzione della permanenza domiciliiare,che avrebbe potuto costituire un ostacolo all'esecuzione del rimpatrio: la Corte aveva stabilito che "spetta al giudice del rinvio esaminare se esista, nella normativa nazionale, una disposizione che fa prevalere l'allontanamento sull'esecuzione dell'obbligo di permanenza domiciliare. In assenza di siffatta disposizione, occorrerebbe concludere che la direttiva 2008/115 osta a che un meccanismo di sostituzione della pena dell'ammenda con l'obbligo di permanenza domiciliare, del tipo previsto dagli artt. 53 e 55 del decreto legislativo 274/2000, sia applicato ai cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare" (§ 46).

Il Tribunale di Monza, con una motivazione per la verità assai laconica, ritiene che "l'attuale fattispecie penale delineata dal combinato disposto dell'art. 10 bis d.lgs. 286/98 e degli artt. 53 e 55 d.lgs. 274/00 non sia conforme alla direttiva 2008/115, in quanto il sistema di sanzioni in concreto irrogabili è idoneo a ritardare, e quindi ad ostacolare, la procedura di allontanamento e, quindi, una politica realmente efficace del controllo dei flussi migratori nell'ambito dell'Unione europea. Da ciò consegue l'obbligo del Giudice di disapplicare la normativa interna in contrasto con la normativa comunitaria e, quindi, di assolvere entrambi gli imputati dal reato loro ascritto, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato".

La decisione del Tribunale monzese è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte della Procura generale di Milano, e non rimane dunque che attendere il pronunciamento della Suprema Corte. Si può ora solo sottolineare come la questione sia di grande importanza, in quanto se venisse accolta la tesi della sentenza impugnata si realizzerebbe una sorta di abolitio della fattispecie di cui all'art. 10 bis; e proprio per l'importanza della materia, crediamo che il tema dell'idonetià del complessivo sistema sanzionatorio applicabile al reato ad ostacolare il rimpatrio meriti un'analisi più approfondita di quella fornita nella sentenza qui allegata.