ISSN 2039-1676


22 maggio 2013 |

La Corte di Strasburgo alle prese con la repressione penale della violenza sulle donne

Nota a C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 26 marzo 2013, Valiuliene c. Lituania

1. All'origine della sentenza della Corte europea qui in commento vi è una serie di episodi di violenza perpetrati da un cittadino belga ai danni di una donna lituana con la quale conviveva da cinque anni. Questa pronuncia riveste particolare interesse per una serie di motivi.

Anzitutto il tema affrontato dalla Corte, quello della violenza sulle donne, contenitore che racchiude al suo interno una serie di fatti di reato di diverso tipo accomunati dal contesto o dal soggetto passivo cui sono diretti, di particolare diffusione nel nostro come in altri paesi.

In secondo luogo, ma solo in ordine logico e non d'importanza, questa sentenza è innovativa perché innovativa - seppur ipotizzata da tempo - è la qualificazione di tali fatti operata dalla Corte. Se si osserva la giurisprudenza convenzionale, i ricorsi presentati da donne che lamentavano di essere maltrattate dal rispettivo marito/convivente/familiare, sono usualmente analizzati alla luce dell'art. 8 Cedu, individuato quale fonte di un obbligo positivo discendente in capo agli Stati di adottare le misure necessarie a impedire il verificarsi di atti di violenza fisica o psicologica sorti nel contesto famigliare[1]. Solo in un caso, la sentenza Opuz c. Turchia, la Corte aveva ritenuto entrassero in gioco gli artt. 2 e 3 Cedu, ma in quell'occasione non aveva potuto fare altrimenti, giacché la donna era stata brutalmente picchiata, investita con una macchina e uccisa da un colpo di pistola [2]

Nella sentenza Valiuliene c. Lituania qui in commento, i fatti di cui la donna era stata vittima non possono essere paragonati da un punto di vista oggettivo con quelli esaminati nella sentenza Opuz; pur tuttavia la Corte (con il dissenso, sul punto, della giudice Jociene) ha invece ritenuto che entrasse in gioco l'art. 3 Cedu, prendendo in considerazione anche la violenza psicologica, e non solo fisica, di cui la donna era stata vittima, nonché la generale situazione di sopraffazione in cui si era trovata.

 

2. Questi i fatti posti a base del ricorso. All'inizio del 2001 la ricorrente manifesta al convivente la volontà di interrompere la loro relazione; da allora l'atteggiamento dell'uomo comincia a farsi aggressivo, minaccioso e offensivo. Il 3 gennaio 2001 la donna torna in casa, e trova l'uomo ubriaco: hanno una lite, l'uomo la strattona per i vestiti e la donna, caduta sul pavimento, viene presa a calci nelle costole e sulle natiche, quindi afferrata al collo e tirata per i capelli. La mattina dopo hanno una nuova discussione, e la donna viene nuovamente colpita e presa a calci. Il 7 gennaio la donna, rientrata a casa, trova nuovamente il convivente ubriaco che, furente perché la donna aveva chiesto un parere medico per le ferite riportate nei giorni precedenti, le intima di lasciare l'appartamento e chiama la polizia. La polizia giunge presso l'abitazione ma non prende alcun provvedimento e l'uomo, a quel punto, spinge la donna verso le scale del palazzo e la colpisce al volto, sotto gli occhi dei vicini. Il 29 gennaio, ancora fuori di sé per la fine della loro relazione, l'uomo picchia la donna che era appena rientrata in casa, colpendola con calci in faccia, alla vita e in altre parti del corpo, ed ella si rifugia presso l'appartamento di un'amica. Il 4 febbraio, infine, l'uomo torna a casa nuovamente ubriaco e, a seguito dell'ennesimo diverbio, colpisce la donna al volto, bloccando la porta di casa per impedirle di uscire. La donna, impaurita, scappa dall'appartamento scavalcando la finestra. 

La donna esercita allora un'azione penale privata presso il Tribunale distrettuale di Panevėžys per il reato di lesioni personali lievi [3].

Nel gennaio 2002 il Tribunale trasmette tuttavia il fascicolo alla locale Procura, ordinando lo svolgimento di un'indagine penale sui fatti. Le indagini procedono però con notevole lentezza, a causa principalmente della negligenza della polizia. Nel giugno 2005 la Procura dispone l'archiviazione del procedimento penale, osservando che, in seguito a una modifica del codice penale intervenuta nelle more dell'indagine, i fatti ascritti all'indagato dovevano considerarsi procedibili esclusivamente in via privata, in difetto di particolari ragioni di interesse pubblico o altri gravi ragioni che rendessero opportuna un'azione penale pubblica - circostanze che, nella specie, a giudizio della Procura non sussistevano. La vittima propone opposizione contro tale decisione, ma l'opposizione viene rigettata. A questo punto, nel settembre 2005, la donna ripropone l'azione penale privata già a suo tempo esercitata; ma nel febbraio 2007 anche questo procedimento viene archiviato, essendo ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per il reato di lesioni personali lievi. 

 

3. La vittima ricorre allora alla Corte europea, assumendo che il comportamento delle autorità statali abbia violato gli artt. 6 e 13 Cedu. La Corte riqualifica tuttavia ex officio la domanda, ritenendo che il ricorso debba essere esaminato alla luce degli artt. 3 e 8 Cedu.

La Corte rileva preliminarmente che in Lituania più del 95% delle vittime di violenza domestica sono donne, che nel 2006 il 63,3 % delle donne lituane aveva ammesso di essere stata vittima di violenza da parte del rispettivo compagno o marito almeno una volta, che ogni anno una ventina di donne muoiono in conseguenza di violenze domestiche, e che la polizia riceve circa 40.000 richieste d'aiuto all'anno. In questo quadro, la Corte saluta positivamente l'introduzione nel 2011 di una legge sulla protezione contro le violenze domestiche, che tra l'altro solleva la vittima dall'onere di instaurare il procedimento penale contro l'autore della violenza, modificando così il regime di procedibilità introdotto con la citata novella al codice di procedura penale del 2003.

In relazione al caso di specie, i giudici si chiedono se le violenze subite dalla donna possano essere considerate maltrattamenti ai sensi dell'art. 3 Cedu. Depongono in questo senso non solo le conseguenze fisiche allegate dalla ricorrente, la cui prova viene fornita nei referti medici allegati, ma anche il fatto che i cinque episodi, occorsi nell'arco di un mese, possono essere considerati unitariamente; inoltre, devono essere tenute in considerazione le condizioni di stress psicologico cui la donna era stata sottoposta in quel periodo a causa delle minacce e violenze subite e della paura che si ripetessero. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritiene che i maltrattamenti subiti dalla donna raggiungano la soglia di gravità necessaria per integrare una potenziale violazione dell'art. 3 Cedu. 

Resta quindi alla Corte da valutare se la Lituania abbia adempiuto all'obbligo positivo derivante dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 Cedu, e cioè all'obbligo di proteggere gli individui sottoposti alla sua giurisdizione contro maltrattamenti posti in essere da altri privati, non agenti dello Stato; obbligo che si sostanzia, da un lato, nel dovere di predisporre norme in grado di prevenire la commissione di maltrattamenti, e dall'altro di reagire alle violenze già commesse, individuando i colpevoli e punendoli in modo adeguato. La Corte ritiene che l'ordinamento lituano, come configurato all'epoca dei fatti, soddisfacesse in astratto le esigenze di protezione imposte dalla Convenzione, anche dopo la riforma del 2003, essendo comunque facoltà della Procura disporre l'apertura di un'indagine penale ex officio in presenza di un'interesse pubblico in tal senso. Tuttavia, nel caso di specie, la negligenza delle autorità pubbliche, e in particolare della polizia, aveva impedito la punizione dell'autore delle violenze. In particolare, la Corte sottilinea la lentezza nell'esecuzione delle indagini, nonché il ritardo con cui la donna era stata informata (nel 2005) della necessità di riproporre un'azione penale privata in forza di una legge entrata in vigore due anni prima; ritardo che aveva poi determinato lo spirare del termine di prescrizione quinquennale, che aveva definitvamente impedito la punizione dell'ex convivente.

Ritenuta dunque sussistente una violazione degli obblighi positivi, di natura 'procedurale', discendenti dall'art. 3 Cedu, la censura relativa all'art. 8 Cedu viene ritenuta assorbita.

 

4. Degna di nota la concurring opinion del giudice Pinto de Albuquerque, che avrebbe auspicato un approccio più marcatamente gender-based da parte della Corte. Il giudice portoghese richiama anzitutto una serie di fonti di diritto internazionale pattizio (tra cui la Convenzione per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, adottata nel 2011 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ratificata per ora solo da tre degli Stati parte della Convenzione europea), e ritiene che l'esistenza di queste fonti renda possibile considerare la violenza domestica come un'autonoma violazione di diritti umani, consistente nella commissione (o nella minaccia) di violenza fisica, sessuale o psicologica, da parte del dal partner o dell'ex partner, ovvero da un membro o un ex membro della famiglia. Dal momento che nella realtà tali atti di violenza colpiscono prevalentemente le donne, è necessario che gli Stati le proteggano in modo rafforzato, e che si adotti pertanto un'interpretazione della Convenzione europea gender-sensitive, che tenga conto delle diseguaglianza di fatto tra i due sessi. Poiché "lo Stato risponde della condotta illegittima di agenti non statali quando la loro condotta era prevedibile o evitabile mediante l'utilizzo di poteri statali", secondo il giudice lusitano lo Stato può essere ritenuto responsabile qualora sappia, o sia tenuto a sapere, che una parte della popolazione - quali le donne - è soggetta a ripetute violenze, e non agisca per prevenire la conseguente violazione dei diritti umani. La legislazione lituana vigente all'epoca dei fatti non viene pertanto considerata - e quindi a prescindere da come essa era stata applicata nel caso concreto  - in linea con gli obblighi convenzionali, perché non viene considerato compatibile con l'obbligo di proteggere le donne dalle violenze domestiche il fatto che sia lasciato alle vittime l'onere di instaurare un procedimento nella forma dell'accusa privata, come se la violenza tra membri di una famiglia o di una relazione intima fosse un affare privato.

Infine, va segnalata la dissenting opinion della giudice Jociene, la quale esprime opinioni concordi con quelle del suo collega portoghese in merito alla necessità di proteggere le donne dalle violenze domestiche e alla possibilità di ritenere gli Stati responsabili quando non agiscano in tal senso. L'introduzione nel 2011 della legge contro la violenza domestica viene considerata un primo e rilevante passo in tal senso, anche se non ancora del tutto sufficiente. Dove però la giudice Lituana dissente rispetto ai suoi colleghi è in merito all'applicazione dell'art. 3 Cedu: nei casi di violenza domestica o sulle donne, entrerebbe invece in gioco, a suo parere, l'art. 8 Cedu, e solo in casi particolarmente gravi - tra i quali non rientrerebbe quello di specie - gli artt. 2 o 3 della Convenzione. 

 


[1] C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 30 novembre 2011, Hajduova c. Slovacchia; C. eur. dir. uomo, sez. I, 14 ottobre 2010, A. c. Croazia; C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 12 giugno 2008, Bevacqua e S. c. Bulgaria.

[2] C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 9 giugno 2009, Opuz c. Turchia.

[3] L'ordinamento processuale penale lituano, analogamente a molti altri ordinamenti europei, prevede evidentemente la possibilità che per reati non particolarmente gravi che offendono soprattutto interessi privati l'azione penale sia esercitata direttamente dalla vittima avanti al Tribunale, anziché dal pubblico ministero.