ISSN 2039-1676


23 maggio 2013 |

La "chiamata de relato" può avere come unico riscontro altre chiamate di analogo tenore: le Sezioni unite e l'esaltazione del libero convincimento, una excusatio (in parte) non petita.

Nota a Cass., Sez. un., 29 novembre 2012 (dep. 14 maggio 2013), n. 20804, Pres. Lupo, Rel. Vecchio, Ric. Aquilina e a.

 

1. Le Sezioni unite erano chiamate a rispondere al seguente quesito: «se la chiamata in reità o in correità de relato, in assenza della possibilità di esaminare anche la fonte diretta, possa avere come unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale dell'accusato, un'altra chiamata de relato».

Le vicende, da cui tale questione è scaturita sono piuttosto articolate e si inseriscono nella guerra di mafia che, nella prima metà degli anni Novanta, contrapponeva "cosa nostra" e la "stidda".

All'interno dell'intricata trama di persone ed eventi, scandita dai capi d'imputazione, è piuttosto facile smarrire l'orientamento; tuttavia, ciò che appare fin da subito manifesto è l'imprescindibile apporto offerto dai collaboratori di giustizia.

L'opera di ricostruzione fattuale, svolta dalla Corte di Assise di Agrigento[i], si è avvalsa - fra l'altro - di chiamate in correità o reità de relato, che coinvolgevano i vari gradi gerarchici della criminalità organizzata (dagli esecutori ai mandanti); un fitto incrocio di dichiarazioni accusatorie "per sentito dire", rese da soggetti un tempo inseriti nel contesto associativo e, in alcuni casi, riscontrate soltanto da altre dichiarazioni dello stesso tipo.

In sostanza, a volte, sono venute meno proprio le prove più efficaci, ossia le parole di coloro ai quali gli accusatori facevano risalire le proprie conoscenze; di qui, alcune eccezioni difensive, che - appellandosi a una parte della giurisprudenza di legittimità - censuravano l'uso, come prova della colpevolezza, di chiamate de relato - a loro dire - troppo debolmente riscontrate[ii].

 

2. Una volta illustrato il contesto processuale, la decisione delle Sezioni unite prende le mosse dal contrasto giurisprudenziale esistente sul tema.

Un primo indirizzo interpretativo rammenta che la chiamata in reità o in correità de relato possiede un valore dimostrativo di gran lunga inferiore rispetto a quella "diretta"; per questa ragione, la ricerca dei riscontri deve essere particolarmente rigorosa e tale funzione corroborante non può essere efficacemente svolta da un'ulteriore chiamata "per sentito dire"[iii].

Secondo un diverso orientamento, invece, la chiamata de relato può trovare conferma anche in dichiarazioni dello stesso tenore, qualora le due affermazioni derivino da fonti dirette differenti e non siano frutto di intese fraudolente[iv].

 

3. Dopo aver anticipato un maggior gradimento per quest'ultimo orientamento, la Corte esamina il contenuto dell'art. 192 c.p.p., traendone alcune riflessioni sulle caratteristiche della valutazione probatoria.

Nel comma 1 («Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati»), lo stretto legame fra l'attività valutativa e l'obbligo motivazionale testimonierebbe il «valore ideale del principio del libero convincimento, quale punto di riferimento del processo valutativo dei dati probatori».

I commi successivi, infatti, lungi dall'intaccare la centralità di questo principio, si limiterebbero - «forse superfluamente» - a offrire un «segnale didattico», per la valutazione di elementi probatori, dotati di scarsa efficacia dimostrativa; tali disposizioni costituirebbero semplici «linee-guida» metodologiche, che - a differenza delle regole di esclusione - lascerebbero intatta la libertà di valutazione del giudicante.

All'interno del sistema desunto dall'art. 192 c.p.p., viene dunque considerato poco coerente attribuire ai diversi tipi di prova un'idoneità dimostrativa astratta, sganciata dalla realtà processuale; sarebbe «consentita soltanto una indicazione legislativa della metodologia di acquisizione e di verifica dei mezzi di prova».

In sostanza, secondo la Corte, il legislatore si sarebbe limitato a tracciare alcuni percorsi valutativi, comunque liberamente modellabili, a seconda delle singole vicende processuali.

 

4. Vengono poi analizzate alcune disposizioni in cui - seppur non esplicitamente citata - la chiamata de relato avrebbe trovato «significativi riferimenti normativi».

Si menziona anzitutto l'art. 210 c.p.p.: il quinto comma, rinviando alle regole della testimonianza indiretta (art. 195 c.p.p.), chiarirebbe «in maniera inequivoca, l'intenzione del legislatore del 1988 di comprendere tra i mezzi di prova [...] anche la chiamata in correità o in reità de relato».

Lo stesso ragionamento viene applicato all'art. 197 bis c.p.p.: la norma non richiama espressamente l'art. 195 c.p.p., ma la sua applicabilità sarebbe implicita, dovendo il testimone "assistito" soggiacere alle stesse regole di quello comune.

Pur trovando ospitalità nelle disposizioni anzidette, vi sarebbero comunque diverse ipotesi in cui la chiamata de relato sfugge alle regole dell'art. 195 c.p.p.

Oltre ai casi - considerati non tassativi - espressamente codificati nell'art. 195, comma 3, c.p.p., l'obbligatorietà dell'audizione, a richiesta di parte, della fonte diretta viene esclusa nel caso in cui il "chiamante" «riferisca legittimamente confidenze ricevute da un imputato»: in tale ipotesi, infatti, il giudice non ha il potere di assicurare coattivamente la presenza del soggetto di riferimento (art. 208 c.p.p.), né questi può essere obbligato a rendere dichiarazioni autoaccusatorie.

Stessa conclusione, qualora l'imputato connesso o collegato si avvalga della facoltà di non rispondere (art. 210, comma 5, c.p.p.), o il testimone assistito goda del diritto al silenzio (art. 197 bis, comma 4, c.p.p e 198, comma 2, c.p.p.).

Insomma, nella visione della Sezioni unite, il confronto con la fonte primaria è soltanto uno dei modi - «tra l'altro non l'unico né da solo sufficiente» - per testare l'attendibilità dei relata: un sistema, basato sul principio del libero convincimento, appronta molteplici metodi di acquisizione e valutazione delle prove, ma l'efficacia di ognuno di essi deve essere stabilita, di volta in volta, con riferimento al singolo caso.

 

5. Queste impegnative affermazioni sulla supremazia del libero convincimento lasciano poi spazio a quello che è - o probabilmente avrebbe dovuto essere - il cuore della sentenza: la tipologia e l'oggetto dei riscontri.

Secondo le Sezioni unite, la formula generica contenuta nell'art. 192, comma 3, c.p.p. («altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità»), essendo «priva di indicazioni limitatrici», consacrerebbe «il principio della libertà dei riscontri»: questi ultimi, non essendo predeterminati dalla legge, potrebbero quindi ricomprendere qualsiasi elemento probatorio, «anche indiretto», idoneo a corroborare la prova bisognosa di conferma. Il legislatore avrebbe predisposto «un parametro meramente quantitativo e non qualitativo», scevro da differenziazioni di natura ontologica.

Un'interpretazione diversa - che escluda in linea principio la cosiddetta mutual corroboration - non solo non troverebbe conforto nel dato normativo, ma si porrebbe anche in palese contrasto con il principio del libero convincimento. Spetta infatti al giudice il compito di valutare l'efficacia probatoria delle singole dichiarazioni de auditu, legittimamente acquisite.

Per tale ragione, conclude la Corte (stabilendo il primo principio di diritto), «la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore». 

Il giudicante, facendo uso degli ormai tradizionali parametri (specificità, coerenza, costanza, spontaneità), valuterà prima di tutto l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, sia quelle da riscontrare, sia quelle che fungono da conferma. Dovranno poi essere verificati: i rapporti personali fra dichiarante de relato e fonte diretta, per valutare il grado di veridicità della confidenza; la convergenza di tutte le chiamate, reciprocamente riscontrate in maniera individualizzante sui singoli aspetti del thema decidendum; l'indipendenza delle stesse, per accertare che non siano frutto di fraudolente intese; da ultimo, la loro «autonomia genetica», vale a dire la «derivazione da fonti d'informazione diverse».

 

6. Ci si preoccupa infine di escludere eventuali profili d'incostituzionalità o di "iniquità" della soluzione proposta.

In primo luogo, viene esclusa l'operatività del divieto probatorio di cui agli artt. 111, comma 4, Cost. e 526, comma 1 bis, c.p.p.: vero è che la fonte primaria non viene comunque sentita; tuttavia, quella prospettata dalla Corte costituirebbe un ipotesi di «impossibilità oggettiva di esaminare la fonte originaria, perché deceduta o perché riveste la qualità soggettiva di imputato».

Parimenti, sarebbero rispettati i canoni dell'art. 6 Cedu: i giudici di Strasburgo, infatti, ammettono deroghe al contraddittorio; l'importante è che sia «assicurata, attraverso solide garanzie procedurali, l'equità complessiva del processo»; nel caso di specie, tale risultato verrebbe garantito dalle rigorose verifiche, imposte dal nostro ordinamento, a fronte di dichiarazioni rese dai soggetti ritenuti meno attendibili.

 

7. La soluzione offerta dalle Sezioni unite, a un primo esame, non sembra contraddire i dettami codicistici[v].

Le chiamate de relato devono anzitutto superare il vaglio delle regole di esclusione, contenute nella disciplina della testimonianza indiretta: i dichiaranti conservano l'obbligo di indicare la fonte primaria (art. 195, comma 7, c.p.p.)[vi]; inoltre, (qualora una parte ne faccia richiesta) la mancata audizione del soggetto di riferimento deve rientrare nelle eccezioni stabilite dall'art. 195, comma 3, c.p.p., fra cui la Corte ha inserito il legittimo esercizio del diritto al silenzio[vii].

Una volta accertato che la prova dichiarativa de relato è utilizzabile, nulla vieta che essa sia usata come riscontro, tantomeno l'ampia formulazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p.: «non esiste infatti alcun criterio che consenta, in via astratta, di selezionare una categoria probatoria come idonea più di altre a suffragare un'ipotesi ricostruttiva del fatto»[viii].

Le dichiarazione accusatorie "per sentito dire" potranno quindi vicendevolmente riscontrarsi, a patto però - fra l'altro - che non provengano dalla stessa fonte; tale ultimo requisito sembra particolarmente importante, in quanto impedisce che la mutual corroboration[ix] sfoci nella circolarità dei riscontri[x].

Si immagini, ad esempio, che l'esecutore materiale (A) di un omicidio affermi di aver appreso da uno dei suoi complici (B) il movente e il nome del mandante (D); e che il complice (B), a sua volta, dichiari di aver ricevuto quell'informazione da un'altra persona ancora, (C), ormai deceduta.

In mancanza dell'escussione della fonte primaria (C) - secondo quanto pare emergere dalla decisione delle Sezioni unite - la chiamata in correità de relato di (A) non potrà essere riscontrata unicamente dalla chiamata di (B); infatti, nonostante a prima vista le fonti primarie possano sembrare diverse, in realtà è pur sempre alle confidenze extraprocessuali di (C), che entrambi i chiamanti hanno fatto riferimento[xi].

In sostanza, l'operare congiunto dei parametri stabiliti dalle Sezioni unite sembra esigere un certo grado di affidabilità delle dichiarazioni accusatorie.

Ciò è dimostrato anche dall'ultima parte della sentenza, in cui il meccanismo astrattamente delineato viene applicato al caso concreto: la Corte, nei casi in cui la prova della colpevolezza si è prevalentemente basata sulle chiamate de relato (si vedano, ad esempio, i ricorsi di Diego e Ignazio Agrò), non ha esitato ad applicare rigorosamente i criteri stabiliti, in alcuni casi annullando la relativa condanna.

D'altra parte, escludere aprioristicamente l'eventualità che una dichiarazione accusatoria de auditu possa trovare conferma in altra prova dichiarativa della stessa natura, renderebbe vani buona parte dei procedimenti riguardanti la criminalità organizzata

Come ben si intuisce anche dai fatti esaminati in questa decisione, il contesto mafioso è caratterizzato da una complessa stratificazione gerarchica, in cui i vari compiti sono ben definiti e non tutti i soggetti del sodalizio criminale vengono direttamente a conoscenza di ogni aspetto delle azioni delittuose intraprese.

In assenza di indicazioni legislative manifestamente contrarie, pare allora opportuno riservare al libero convincimento del giudice - secondo parametri severi e incisivi - il compito di valutare l'attendibilità delle chiamate de relato.

 

8. Può invece destare qualche perplessità il modo in cui la Corte è giunta a questa conclusione: soprattutto nella prima parte della motivazione, le Sezioni Unite, per enfatizzare il ruolo del libero convincimento, si dilungano in affermazioni forse non del tutto condivisibili.

La disciplina probatoria - in linea di principio - è indubbiamente ispirata al principio del libero convincimento; tuttavia, non sembra che i criteri legali di valutazione possano essere considerati meri «segnali didattici».

Infatti, pur operando in maniera differente rispetto alle regole di esclusione, anche i criteri di valutazione influenzano sostanzialmente l'attività valutativa: le prime operano ex ante, sottraendo tout court determinati elementi al compendio probatorio; i secondi gradano l'efficacia dimostrativa della prova legittimamente acquisita, finanche ad annullarla[xii]. Insomma, alla luce di queste considerazioni, pare arduo definire le regole di cui all'art. 192 c.p.p., come mere «linee-guida»[xiii].

Allo stesso modo, la decisione in esame risulta poco convincente, laddove - dopo aver illustrato il sistema normativo desumibile dagli artt. 195, 209, 210 e 197 bis c.p.p. - sembra sostenere che la legge processuale si limiti a declinare «indicazioni normative» di "metodo", che lascerebbero intatta la libertà di apprezzamento con riferimento al singolo caso.

Nelle parole della Corte, la valutazione probatoria sembra un'attività pressoché illimitata e la funzione delle regole di esclusione e dei criteri di valutazione esce ridimensionata, ben al di là di quanto invece appaia nel codice.

Viene da chiedersi, insomma, se una tanto generosa esaltazione del libero convincimento fosse davvero necessaria: in effetti, quella consacrazione della libertà di valutazione, di cui le Sezioni unite andavano in cerca, poteva più semplicemente essere ricavata dall'ampia formulazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p.

In altre parole, la Corte avrebbe potuto porre in maggior rilievo il «principio della libertà dei riscontri» e trarre, da questa disposizione, riflessioni circoscritte al solo quesito sottopostole. Ha invece scelto di affrontare la questione in un'ottica di sistema, attraverso un'assolutizzazione del libero convincimento, che - riferita all'intera disciplina probatoria - appare quanto meno opinabile.

Emerge comunque, da questa sentenza, una sempre maggiore insofferenza nei confronti delle regole, con cui il legislatore tenta di imbrigliare l'attività valutativa. Le Sezioni unite - assumendo a tratti le vesti più proprie della Corte europea dei diritti dell'uomo - hanno dimostrato una certa diffidenza nei confronti delle regole probatorie precostituite e invocato la libertà di addentrarsi, senza alcuna limitazione, nella realtà fattuale.

 


[i] Per approfondire le vicende oggetto del processo, oltre al testo della sentenza annotata, si veda anche l'ordinanza di rimessione, con cui la quinta sezione ha investito della decisione le Sezioni unite: Cass., sez. V, ord. 23 maggio 2012, n. 21264, in questa Rivista.

[ii] Per approfondire il tema qui trattato e per ulteriori indicazioni bibliografiche, si vedano R. Casiraghi, La chiamata di correo: riflessioni in merito alla mutual corroboration, in questa Rivista; P. Tonini - C. Conti, Il diritto delle prove penali, Milano, 2012, pp. 253-255. Per una ricognizione della giurisprudenza, si veda F. Zavaglia, La prova dichiarativa nel giusto processo, Padova, 2007, pp. 226-234.

[iii] Si veda, ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2011, n. 16938, in C.E.D. Cass., n. 252631.

[iv] Si vedano, ex multis, Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2012, n. 33398, in C.E.D. Cass., n. 252930; Cass., pen. sez. I, 10 giugno 2010, n. 31695, in C.E.D. Cass., n. 248013.

[v] Si vedano, tuttavia, le riflessioni di R. Casiraghi, La chiamata di correo, cit., pp. 8-10: l'Autrice, prima che tale decisione fosse emessa, riteneva meritevole di adesione «l'indirizzo il quale nega esplicitamente che una chiamata in correità de relato possa essere riscontrata da un'altra chiamata di correo anch'essa indiretta». Vengono approfonditi anche i possibili profili di contrasto con i dettami costituzionali e con i principi dell'equo processo.

[vi] Pone in rilievo questo obbligo R. Casiraghi, La chiamata di correo, cit., pp. 5-6.

[vii] In merito alle eccezioni previste dall'art. 195, comma 3, c.p.p., si veda R. Casiraghi, La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali, Milano, 2011, p. 196-211: l'Autrice critica quella parte della giurisprudenza, secondo cui le tre fattispecie indicate dall'art. 195, comma 3, c.p.p. costituirebbero un catalogo esemplificativo e ritiene che esse debbano essere considerate tassative, pena lo svuotamento di contenuto della disciplina della testimonianza indiretta (pp. 199-203). Si veda anche G.L. Fanuli, La prova dichiarativa nel processo penale, Torino, 2007, p. 493,494.

[viii] Così, testualmente, A. Sanna, L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi, Milano, 2000, p. 281: secondo questo Autore, il silenzio serbato dal legislatore sulla natura delle prove idonee a fungere da riscontro sarebbe stato una scelta opportuna.

[ix] Su questo tema, si veda, ad esempio, A. Scalfati - D. Servi, Premesse sulla prova penale, in Trattato di Procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. II, Prove e misure cautelari, t. I, Le prove, a cura di A. Scalfati, pp. 79-82.

[x] Si veda G.L. Fanuli, La prova dichiarativa nel processo penale, cit., p. 521.

[xi] Si veda A. Scalfati - D. Servi, Premesse sulla prova penale, cit., p. 131: la ratio dei commi 1, 2 e 3 «dell'articolo sulla testimonianza indiretta sta nella finalità di controllo della 'prova per sentito dire' attraverso la deposizione del teste primario e non dei successivi intermediari della trasmissione del sapere riferito».

[xii] In questo senso, P. Ferrua, Il giudizio penale: fatto e valore giuridico, in La prova nel dibattimento penale, 4ª ed., Torino, 2010, pp. 357, 363. Contra, F. Cordero, Procedura penale, 9ª ed., Milano, 2012, p. 624, secondo cui le disposizioni dell'art. 192 c.p.p. costituirebbero, in realtà, regole di esclusione. In generale, sulla distinzione fra criteri di valutazione e regole di esclusione, si vedano M. Daniele, Regole di esclusione e regole di valutazione della prova, Torino, 2009, pp. 32-34; G.L. Fanuli, La prova dichiarativa nel processo penale, cit. pp. 505-507.

[xiii] Secondo A. Sanna, L'interrogatorio e l'esame dell'imputato, cit., p. 305, le disposizioni dell'art. 192 c.p.p. detterebbero addirittura «regole di prova legale».