ISSN 2039-1676


23 dicembre 2010 |

L'Italia condannata a Strasburgo per il ritardo nella liquidazione dell'equa riparazione ex art. 2 della cd. legge Pinto: la Corte europea richiede l'adozione di misure strutturali

Corte EDU, sez. II, sent. 21.12.2010, Pres. Tulkens, ric. n. 45867/07, Gaglione e altri c. Italia

Con la pronuncia del 21 dicembre 2010 la seconda sezione della Corte EDU ha ravvisato una violazione degli artt. 6 § 1 Cedu e 1 Prot. 1 in relazione al ritardo nella liquidazione della somma riconosciuta a titolo di equa riparazione per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, secondo quanto stabilito dall’art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89 (la cd. legge Pinto).
 
I 475 ricorrenti lamentavano, infatti, che tale somma fosse stata loro liquidata con un ritardo compreso tra i 9 e i 49 mesi dalla pronuncia che l’aveva riconosciuta, e che nel 65 % dei casi si aggirava intorno ai 19 mesi.
 
La Corte ha respinto la duplice eccezione del Governo italiano, secondo cui:
 
a)      il ricorso sarebbe stato inammissibile perché il ritardo nella corresponsione della somma non avrebbe determinato uno “svantaggio significativo” per i ricorrenti, secondo quanto richiesto dall’art. 35 § 3 lett. b) Cedu, così come emendato dal Prot. 14;
 
b)      i ricorrenti – cui peraltro erano stati corrisposti gli interessi legali – avrebbero potuto instaurare un nuovo procedimento, sempre a norma dell’art. 2 l. 89/2001, per ottenere il risarcimento del danno derivante dal ritardo nella liquidazione dell’equa riparazione ad essi precedentemente riconosciuta.
 
Quanto al secondo punto, in particolare, la seconda sezione ha rilevato come la liquidazione dell’equa riparazione debba avvenire entro sei mesi dalla pronuncia che l’ha riconosciuta, e che la corresponsione degli interessi legali non può in alcun modo compensare una dilazione del pagamento pari, nella maggior parte dei casi, a diciannove mesi. L’instaurazione di un nuovo procedimento ex art. 2 della legge Pinto, d’altra parte, non farebbe che innescare un circolo vizioso, aggravando i problemi invece di risolverli.
 
Sulla base di tali premesse, la Corte ha riscontrato una violazione dell’art. 6 § 1 Cedu (che com’è noto garantisce il diritto al rispetto di tempi ragionevoli per la definizione dei processi civili, penali e amministrativi) e dell’art. 1 Prot. 1 (che sancisce, invece, il diritto al pacifico godimento dei propri beni), riconoscendo ai ricorrenti una somma pari a 200 euro ciascuno a titolo di equa riparazione ex art. 41 Cedu.
 
Rilevando come la violazione di dette norme abbia carattere non episodico ma strutturale, la seconda sezione ha inoltre “condannato” lo Stato italiano all’adozione di misure di carattere generale, secondo il modello inaugurato con la sentenza Broniowsky c. Polonia, quali:
 
-          lo stanziamento di fondi per la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento dell’equa riparazione ai sensi della legge Pinto;
 
-          l’introduzione di strumenti normativi idonei a risolvere il problema dell’eccessiva durata del processo;
 
-          la modifica della legge Pinto secondo le coordinate indicate dal Comitato dei Ministri nella Risoluzione del 19 marzo 2009.
 
L’adozione di tali misure – ha precisato la Corte – è fondamentale per la stessa tenuta del sistema che gravita attorno alla CEDU e al suo giudice, che rischia oramai il collasso: basti pensare che, al 7 dicembre 2010, erano 3.900 i ricorsi proposti contro l’Italia a Strasburgo concernenti esclusivamente il ritardo nella liquidazione dell’equa riparazione corrisposta ex art. 2 l. Pinto alle vittime della violazione dell’art. 6 § 1 Cedu.