ISSN 2039-1676


26 maggio 2014 |

Le Sezioni Unite sul termine finale per presentare la richiesta di giudizio abbreviato nell'udienza preliminare

Cass, Sez. Un., 27 marzo 2014 (dep. 15 maggio 2014), 20214, Pres. Santacroce, Rel. Bianchi, Ric. Frija

 

1. Il Collegio allargato della Suprema Corte, con la sentenza qui pubblicata, ha risolto la questione interpretativa concernente il termine ultimo per presentare la richiesta di giudizio abbreviato nell'udienza preliminare, stabilendo che tale istanza «può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero e deve essere formulata da ciascun imputato al più tardi nel momento in cui il proprio difensore formula le proprie conclusioni definitive».

Per comprendere appieno la pronuncia in esame, pare opportuno riassumere l'iter che ha portato all'intervento del massimo Collegio.

Nel caso di specie, un giudice dell'udienza preliminare aveva ritenuto tardiva una richiesta di giudizio abbreviato di un imputato presentata al momento della formulazione delle conclusioni del suo difensore e, quindi, successivamente al momento in cui «aveva preso la parola il pubblico ministero per formulare le proprie conclusioni». Dopo aver riproposto senza successo la questione al Tribunale e alla Corte d'Appello, la difesa ricorreva per cassazione, assumendo che i giudici di merito si fossero posti in conflitto con la giurisprudenza maggioritaria, tesa a ritenere ammissibile la richiesta fino al momento di chiusura della discussione da parte del giudice dell'udienza preliminare.

Il ricorso veniva assegnato alla Quarta Sezione, che, «ravvisando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in relazione alla individuazione del termine finale entro cui nell'udienza preliminare deve essere formulata la richiesta di giudizio abbreviato», richiedeva l'intervento delle Sezioni Unite[1].

 

2. La pronuncia in esame prende le mosse dalla ricognizione dell'effettiva sussistenza di un conflitto giurisprudenziale e analizza le argomentazioni contrapposte che stanno alla base delle diverse posizioni[2].

Secondo un primo orientamento[3], definito dall'ordinanza rimettente «più risalente ma prevalente»[4], la richiesta doveva essere ritenuta tempestiva, poiché l'espressione «fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p.» - impiegata dall'art. 438, comma 2 c.p.p.[5] per individuare il momento da cui sarebbe preclusa la richiesta di giudizio abbreviato nell'udienza preliminare -  è «certamente idonea a ricomprendere l'intera fase della discussione prevista dal comma 2 dell'art. 421 fino al suo epilogo»[6].

Alla base di tale opzione esegetica starebbero due argomentazioni principali: da un lato, l'opinione letterale secondo cui quando il legislatore ha voluto ricollegare una decadenza al momento inziale di una discussione lo ha affermato chiaramente, utilizzando precise espressioni[7]; dall'altro, la tesi sistematica per cui la ratio deflazionistica del rito abbreviato imporrebbe un'interpretazione estensiva delle norme che regolano l'accesso a tale rito[8].

Nel corso degli anni, continuano le Sezioni Unite, diverse pronunce si sono allineate a tale posizione. Ad esempio, si è affermato che l'espressione utilizzata dall'art. 438, comma 2, c.p.p. «si riferisce all'intera fase della discussione fino al suo epilogo, di guisa che il termine finale per la rituale proposizione della richiesta è rappresentato dal momento in cui si esaurisce tale discussione»[9]. Oppure, si è ancora chiarito che l'istanza di giudizio abbreviato può essere presentata fino al momento in cui il giudice dell'udienza preliminare dichiara chiusa la discussione, e, quindi, «anche dopo l'eventuale emissione dei provvedimenti di integrazione delle indagini o delle prove, che non possono che precedere la chiusura della discussione»[10].

In senso diametralmente e volutamente antitetico si è pronunciata un'isolata decisione della Sezione III[11], che, in un caso in cui la richiesta di rito abbreviato era stata proposta dopo l'avvio della discussione e dopo che il pubblico ministero e alcuni difensori avevano già formulato le conclusioni, ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto inammissibile l'istanza, in base al principio per cui la richiesta in questione «nell'udienza preliminare può essere proposta sino al momento in cui il giudice conferisca la parola al p.m. per la formulazione delle conclusioni»[12].

A sostegno di tale impostazione, secondo l'opinione minoritaria, vi sarebbero, da una parte, esigenze di certezza e di equità processuale e, dall'altra, un argomento letterale.

In breve, tale pronuncia individua alla base della sua ricostruzione l'intenzione del legislatore di specificare anche nell'udienza preliminare, nonostante la sua apparente informalità, diverse fasi ordinate che evocano la struttura dell'udienza dibattimentale[13]. Siffatta scansione risponderebbe all'esigenza di identificare termini certi per le attività che comportano decadenze, come la richiesta di rito abbreviato. Di conseguenza, sarebbe necessario individuare senza equivoci che cosa si intenda con l'espressione «fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p.». L'orientamento maggioritario, nel fare riferimento all'esaurimento della discussione e, quindi, alle conclusioni di tutte le parti, ingenererebbe il dubbio che tale momento vada a coincidere con quello in cui il giudice dichiara chiusa la discussione. Ma, osserva ancora la pronuncia minoritaria, se fosse stata questa la volontà del legislatore, «non ci sarebbe stato alcun motivo di usare questa espressione composita ed apparentemente ambigua ma si sarebbe piuttosto detto, come fatto [...] nell'articolo 421, comma 4, che la facoltà di richiedere il rito abbreviato avrebbe potuto, e dovuto, essere esercitata "prima che il giudice dichiari chiusa la discussione"; se ciò non è avvenuto, è perché, evidentemente, si è inteso [...] individuare un termine diverso ed un po' "anticipato" rispetto a quella della "fine della discussione"»[14]. Invece, continua la Sezione III, l'espressione utilizzata dall'art. 438, comma 2, c.p.p., è «decisamente chiara»[15] e risponde ad una generale esigenza di trasparenza e, nei processi nei confronti di più imputati, di par condicio. Infatti, in quest'ultimo caso, vista la possibilità che vi siano imputati in posizioni diverse, tale che le scelte difensive dell'uno possano riverberarsi su quelle di un altro, «deve essere necessario che tutti siano posti nelle medesime condizioni e che quindi, per tutti, il termine-sbarramento, entro cui rappresentare le proprie strategie processuali, sia il medesimo»[16]. Questa situazione sarebbe garantita, a detta di tale pronuncia, solo se «la linea di confine [sia] data dal momento in cui il g.u.p. concede la parola al p.m. per "formulare le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422»[17]. Altrimenti, si porrebbe il caso in cui alla fine dell'udienza preliminare, dopo che tutti abbiano concluso, uno o più coimputati cambino opinione e riaprano il discorso, formulando richiesta di rito abbreviato. Oppure, continua tale decisione, potrebbe anche verificarsi il caso in cui si voglia ritenere aperta la possibilità di chiedere il rito abbreviato solo all'imputato il cui difensore non abbia ancora concluso, scivolando, così, su un piano di evidente disparità tra le parti, con il rischio che il termine per accedere all'abbreviato non sarebbe più lo stesso per tutti, ma risulterebbe legato a profili «arbitrari, casuali ed (eventualmente) ad astuzie difensive»[18].

 

3. Delineato il quadro dei precedenti giurisprudenziali, le Sezioni Unite si soffermano sull'importanza di risolvere il problema in esame, vista la rigidità delle conseguenze processuali derivanti dal mancato rispetto del termine finale per richiedere il giudizio abbreviato. Infatti, ove l'istanza venga proposta tardivamente «si verifica la definitiva preclusione per l'imputato dei benefici del rito, secondo gli schemi della decadenza»[19] e, di conseguenza, ove venga presentata tardiva richiesta di rito alternativo essa verrà dichiarata inammissibile[20].

A seguito di tali affermazioni, il Supremo Collegio inizia a risolvere la questione partendo dal dato letterale, ovvero dal testo dell'art. 438, comma 2, c.p.p., secondo cui in udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta «fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422». Tale formula, afferma il Collegio esteso, si è prestata a interpretazioni divergenti, «atteso che, sul mero piano letterale, essa può comprendere e pertanto riferirsi all'intero periodo che va dal momento immediatamente antecedente la formulazione delle prime conclusioni, quelle del p.m., fino all'ultimo momento in cui termina la discussione e si cristallizzano le conclusioni rassegnate da tutte le parti, cioè quello della replica da parte del difensore che parla per ultimo».

Le soluzioni offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, continuano i giudici, sono sostanzialmente tre e per individuare quale sia quella da preferire è indispensabile una valutazione complessiva «delle esigenze sottese alla disposizione e del contesto» in cui essa è collocata.

In primo luogo, è possibile una lettura restrittiva - volta a consentire un maggior ordine nell'udienza preliminare e basata sull'opinione per cui la dizione letterale della norma indichi l'esordio della discussione - secondo cui la richiesta deve essere presentata prima che venga data la parola al pubblico ministero per la formulazione delle sue conclusioni.

Secondariamente, è configurabile un'interpretazione intermedia[21], che ritiene necessaria l'intera conoscenza della posizione assunta dalla pubblica accusa e, quindi, anche delle sue conclusioni, per la quale il termine va riferito «al momento della formulazione delle conclusioni da parte del difensore del singolo imputato».

Infine, è prospettabile un'interpretazione estensiva[22] - volta a consentire la massima espansione delle potenzialità deflazionistiche dell'abbreviato e la possibilità di tenere conto delle posizioni di tutti gli imputati - secondo cui il termine coincide con il momento in cui si conclude la discussione con la formulazione delle conclusioni dei difensori di tutte le parti, e eventualmente, di tutti gli imputati

 

4. A questo punto, prima di individuare l'esegesi da preferire, le Sezioni Unite effettuano un breve excursus, al fine di chiarire che «la richiesta di giudizio abbreviato può essere formulata anche per la prima volta a seguito dell'attività d'integrazione probatoria svolta dal giudice nell'udienza preliminare». Infatti, già da tempo si è osservato[23] che le integrazioni probatorie disposte nel corso dell'udienza preliminare al fine di rimediare all'impossibilità di decidere allo stato degli atti, possono giustificare la presentazione di una richiesta di rito abbreviato prima non proposta dall'imputato, che poteva aver "accettato il rischio" della perdita definitiva dell'accesso al rito, conseguente alla dichiarazione di chiusura della discussione da parte del giudice. L'integrazione istruttoria, spiega ancora la Corte, «è seguita [...], atteso il mutato quadro di riferimento che ne consegue, da una nuova discussione nel corso della quale le parti sono legittimate a formulare conclusioni che ben possono essere diverse da quelle precedenti»[24].

 

5. Delineato il complesso quadro in cui si inserisce la questione, le Sezioni Unite sottolineano la necessità di fornire un'interpretazione sistematica, collegata al complessivo quadro codicistico, per risolverla.

Innanzitutto, la Corte osserva che le norme processuali «sono, in via generale, scritte con riferimento all'ipotesi del procedimento che riguarda un singolo imputato» e che, normalmente, non assumono rilevanza ai fini processuali «i rapporti tra i vari imputati se non nei limiti in cui ciò è espressamente previsto». Anche nel disciplinare i riti alternativi, continua la pronuncia, il legislatore ha sempre tenuto presente il caso in cui a chiedere la semplificazione del rito sia il singolo imputato.

Secondariamente, i giudici ricordano che l'udienza preliminare si svolge in diversi momenti, tra loro concettualmente distinti[25]: «la costituzione delle parti, l'ammissione di atti e documenti, la eventuale modifica dell'imputazione, le eventuali dichiarazioni spontanee o l'interrogatorio dell'imputato, l'esposizione dei difensori delle parti private, la replica [...] del pubblico ministero e dei difensori, la decisione del giudice, che può essere definitiva o interlocutoria [...]».

Da queste premesse, le Sezioni Unite ricavano la preferibilità dell'esegesi intermedia[26], affermando che «il richiamo alle conclusioni contenuto nell'art. 438 debba essere inteso con riferimento alla definitiva formulazione delle conclusioni di ogni singola parte [corsivi aggiunti]».

Nella restante frazione della decisione il massimo Collegio motiva tale opzione interpretativa, chiarendo, da una lato, che essa non contrasta né con la lettera della norma, né con le potenzialità deflative del rito, e, dall'altro, che essa appare maggiormente rispettosa della sistematica del codice e del diritto di difesa.

In primo luogo, la sentenza critica la tesi restrittiva, «soprattutto per ragioni di ordine sostanziale che [...] rendono imprescindibile l'esigenza che l'imputato abbia conoscenza delle conclusioni del pubblico ministero, il quale può tra l'altro modificare l'imputazione a norma dell'art. 423, prima di formulare [...] la richiesta di rito abbreviato». Si afferma, quindi, che le richieste conclusive del pubblico ministero assumono una grande importanza ai fini della decisione dell'imputato di avanzare la richiesta di rito abbreviato[27]. Questa interpretazione è confermata anche, continuano i giudici, dai lavori parlamentari di approvazione della legge Carotti[28], dai quali si può evincere che «nel corso della seconda lettura del testo in esame da parte della Camera dei Deputati è stato abbandonata l'originaria espressione "appena concluse le formalità di apertura del dibattimento", sostituendola con quella attuale».

Secondariamente, le Sezioni Unite rigettano anche la tesi estensiva, secondo cui il momento finale per presentare la richiesta, unico per tutti gli imputati, sarebbe quello in cui l'ultimo difensore prende la parola. Come accennato, tale tesi ha lo scopo, da una parte, di espandere gli effetti deflativi del rito e, dall'altra, di evitare disparità tra gli imputati, in quanto il difensore che per primo presenterebbe le conclusioni sarebbe dotato di una conoscenza più limitata dell'ultimo, potendo egli anche giovarsi delle dichiarazioni o interrogatori di imputati[29] comparsi dopo gli interventi delle prime difese. Dal canto suo, il massimo Collegio disconosce tali argomentazioni, affermando che «la conoscenza delle conclusioni degli altri imputati non è elemento cui può fondatamente riconoscersi l'efficacia di influenzare le scelte di ciascun imputato». Infatti, a parere della pronuncia in esame, l'esigenza di parità delle parti è impropriamente invocata, «atteso che ciò che deve essere assicurato, trovando anche tutela costituzionale, è la parità tra le parti contrapposte del processo, è cioè tra accusa e difesa. Agli imputati devono invece essere garantiti uguali diritti e uguali opportunità, il che certamente avviene quando, rispettando le scansioni dell'udienza preliminare e l'ordine dei relativi interventi, agli stessi si riconosce il diritto di richiedere l'accesso al rito dopo le conclusioni del pubblico ministero».

Peraltro, afferma la Corte, il caso in cui risulti necessario tenere conto delle dichiarazioni di un imputato presentatosi a discussione già iniziata, non può far accogliere una soluzione lontana dalle scansioni dell'udienza preliminare fornite dal legislatore e confliggente con la dizione letterale della norma, che distingue tra "precisazione delle conclusioni" e "dichiarazione di chiusura della discussione", dato che si tratta di due momenti concettualmente diversi «il primo atto di parte e il secondo atto del giudice». Oltretutto, conclude la Cassazione, nell'ipotetico caso in cui la comparsa tardiva di un imputato introduca nel processo elementi nuovi, rilevanti anche per gli altri imputati, il giudice dovrà tenerne conto «o in sede di replica o autorizzando nuove conclusioni», esattamente come accade in caso d'integrazioni investigative o istruttorie.

 

6. Alla luce della lettura complessiva della pronuncia, può essere avanzata qualche riflessione conclusiva.

Anzitutto, l'interpretazione "intermedia" del dettato di cui all'art. 438, comma 2, c.p.p. scelta dalla Corte appare ben argomentata sulla base di un'esegesi letterale e sistematica complessivamente condivisibile.

In particolare, il riferimento della lettera della norma alla formulazione delle "conclusioni" e non alla "chiusura della discussione" pare escludere la "tesi estensiva". Infatti, sembra logico affermare che, ove il legislatore volesse individuare il momento della "chiusura della discussione" come termine conclusivo per la presentazione del rito abbreviato lo avrebbe detto espressamente, senza fare un altrimenti inutile richiamo al momento della precisazione delle "conclusioni" delle parti.

In ogni caso, data l'indiscussa equivocità del dato letterale, a tali considerazioni si può aggiungere che l'interpretazione suggerita dal Collegio rende più chiara la dinamica complessiva dell'udienza preliminare. Infatti, facendosi riferimento come termine ultimo per la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato al momento della presentazione delle conclusioni di ogni singolo difensore e autoresponsabilizzando così ogni singola difesa, si evitano successivi e repentini cambi di rotta non giustificati da effettive ragioni processuali, ma motivati da argomenti meramente strumentali o da semplici dimenticanze.

Inoltre, anche l'aspetto teoricamente più critico di tale impostazione, legato alla possibilità che successivamente alla presentazione delle conclusioni da parte di un difensore vengano introdotti nel processo elementi nuovi e rilevanti anche per gli altri imputati, viene risolto in modo dinamico, affermando che di tale novum il giudice dovrà tenere conto, anche autorizzando nuove conclusioni e, quindi, ritenendo ammissibile una successiva richiesta di rito abbreviato. Infatti, in questo modo, viene effettivamente scongiurato il pericolo di un concreto vulnus al diritto di difesa e al principio di uguaglianza, nei casi in cui, come potrebbe accadere nei maxiprocessi per criminalità organizzata con centinaia di imputati, le difese presentino le conclusioni in giorni diversi e vi sia, quindi, una differente scadenza per presentare la richiesta di giudizio abbreviato.

Peraltro, l'unico argomento di rilievo posto a sostegno della precedente esegesi maggioritaria non confutato espressamente dal massimo Collegio, è quello riguardante la ratio deflazionistica del rito abbreviato, che imporrebbe un generale favor per l'istituto, comportante un'interpretazione estensiva delle norme che ne disciplinano l'accesso. Nel silenzio sul punto della Suprema Corte, ci si potrebbe chiedere se tale argomentazione potrà essere utilizzata in futuro per tentare di aggirare e superare il diktat del massimo Collegio. La risposta sembra dovere essere negativa, posto che le ragioni di favor per la deflazione - pur riconducibili all'attuazione del canone della ragionevole durata - non possono mai determinare una forzatura della lettera del codice. Tanto più quando si tratta di riti che fanno eccezione al contraddittorio.

 


[1] Il quesito sottoposto al Collegio esteso era il seguente: «se può ritenersi tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato proposta, nel corso dell'udienza preliminare, prima che il giudice dichiari chiusa la discussione ma dopo le conclusioni del pubblico ministero». L'ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite (Cass., Sez. IV, 16 gennaio 2014, Frija) è pubblicata in questa Rivista con nota di A. Cabiale, Rimessa alle Sezioni unite una rilevante questione sul termine per la richiesta di giudizio abbreviato, alla quale si rinvia per la presentazione della questione.

[2] Per un quadro di sintesi delle diverse posizioni: F. Cassibba, L'udienza preliminare. Struttura e funzioni, Milano, 2007, p. 419, nota 77; P. Della Sala, Il termine per la richiesta di giudizio abbreviato nell'udienza preliminare, in Foro ambr., 2003, p. 62 s.; G. Leo, sub art. 438, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di G. Lattanzi- E. Lupo, Milano, 2008, p. 58 s.; D. Negri, sub art. 438, in G. Conso- V. Grevi, Commentario breve al codice di procedura penale, Padova, 2005, p. 1569 s.

[3] La sentenza capostipite di tale filone è Cass., Sez. I, 14 novembre 2002, Tinnirello, in Ced. Cass., n. 223251. Essa è stata confermata nei suoi contenuti da diverse altre pronunce tra cui: Cass., Sez. I, 18 dicembre 2013, Di Paolo, in questa Rivista (con nota di A. Cabiale, Una interessante pronuncia su abnormità e diniego della richiesta di giudizio abbreviato semplice); Cass., Sez. I, 19 febbraio 2009, Iervasi, in Ced. Cass., n. 243041; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2006, Paolone, ivi, n. 233829; Cass., Sez. I, 23 marzo 2004, Marzocca, ivi, n. 227761.

[4] Come sostenuto da A. Cabiale, Rimessa alle Sezioni unite, cit., «è necessario ricordare che l'orientamento maggioritario è ben più attuale di quanto la quarta Sezione sembra sostenere», essendovi state recentemente diverse sentenze della Cassazione che lo hanno confermato. L'Autore, a dimostrazione dell'attualità dell'esegesi maggioritaria, richiama anche la sentenza della Corte costituzionale, Corte cost., 7 aprile 2011, n. 117, in questa Rivista, che ha incidentalmente affermato che il rito abbreviato «può essere richiesto e ammesso anche a discussione iniziata e fino al momento in cui non siano formulate le conclusioni».

[5] Disposizione coincidente con il vecchio art. 439, comma 2, c.p.p. abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.

[6] Così, testualmente, Cass., Sez. I, 14 novembre 2002, Tinirello, cit.

[7] Cfr. Cass., Sez. I, 14 novembre 2002, Tinirello, cit. La Corte si riferisce ad espressioni come "sino all'inizio della discussione" o "prima dell'inizio della discussione".

[8] Cfr. Cass., Sez. I, 14 novembre 2002, Tinirello, cit.

[9] Così, Cass., Sez. I, 23 marzo 2004, Marzocca, cit.

[10] Cfr. Cass., Sez. I, 19 febbraio 2009, Iervasi, cit.

[11] Cfr. Cass., Sez. III, 31 marzo 2011, n. 18820, in Ced. Cass., n. 250009, che critica il granitico orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità. Nella giurisprudenza di merito tale impostazione era già stata accolta dalla nota decisione Trib. Milano, G.i.p., 5 marzo 2003, in Foro ambr., 2003, p. 62. In dottrina avevano accolto questa impostazione minoritaria E. Aprile, Giudice unico e processo penale. Commento alla legge "Carotti" 16 dicembre 1999, n. 479, Milano, 2000, p. 143; L. Grilli, I procedimenti speciali: i riti alternativi nel giudizio penale, Padova, 2011, p. 48; V. Maffeo, voce Giudizio abbreviato, in Enc. giur. Treccani, Roma, 2003, p. 15; U. Nannucci, I riti alternativi - Note critiche, in Aa. VV., Incontri di studio sul nuovo c.p.p., vol I, in Quad. C.S.M., 1989, n. 28, p. 387. Secondo V. Maffeo, Il giudizio abbreviato, Napoli, 2004, p. 221 la richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta «al più tardi prima delle conclusioni del difensore dell'imputato».

[12] Cfr. Cass., Sez. III, 31 marzo 2011, n. 18820, cit.

[13] Andrebbero così delineati, secondo Cass., Sez. III, 31 marzo 2011, 18820, cit., «un momento iniziale di "costituzione delle parti" (art. 420), un momento di "discussione" (nel corso del quale il p.m. illustra le ragioni a sostegno della propria richiesta di rinvio a giudizio ed i difensori quelle opposte) ed un momento di "conclusioni" (in cui il pubblico ministero, prima, ed i difensori, poi, rassegnano le rispettive richieste finali)».

[14] Cfr. Cass., Sez. III, 31 marzo 2011, 18820, cit.

[15] Cfr. Cass., Sez. III, 31 marzo 2011, 18820, cit.

[16] Cfr. Cass., Sez. III, 31 marzo 2011, 18820, cit.

[17] Cfr. Cass., Sez. III, 31 marzo 2011, 18820, cit.

[18] Cfr. Cass., Sez. III, 31 marzo 2011, 18820, cit.

[19] Per quanto riguarda l'importanza sempre maggiore rivestita dall'istituto della "preclusione" nel processo penale si vedano: C. Conti, La preclusione nel processo penale, Milano, 2014; F. M. Iacoviello, La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione, Milano, 2013, p. 263 s.; R. Orlandi, Principio di preclusione e processo penale, in Proc. pen. giust., 2011, p. 1 s.

[20] Con riferimento alla distinzione tra gli istituti della "decadenza", "preclusione" e "inammissibilità", si veda, per tutti, C. Conti, La preclusione, cit., p. 62 s. La dottrina unanime ritiene che il mancato rispetto del termine di cui all'art. 438, comma 2, determini l'inammissibilità della successiva richiesta, sebbene essa non sia espressamente prevista, si vedano ex multis: F. Zacchè, Il giudizio abbreviato, Milano, 2004, p. 51.

[21] Si badi che la distinzione tra la tesi "intermedia" e quella "estensiva" ha rilievo in particolare nei procedimenti comulativi con un gran numero di imputati, in cui potrebbe effettivamente verificarsi il caso in cui, optando per l'esegesi mediana, vi sia la possibilità concreta di una diversità di termini per presentare la richiesta di rito abbreviato tra i vari imputati.

[22] La dottrina maggioritaria da tempo concorda con tale impostazione: E. Aprile-M. Saso, L'udienza preliminare, Milano, 2005, p. 313-314 s.; G. Barbuto, Il nuovo giudizio abbreviato, Milano, 2006, p. 51 s.; A. Bassi-F. D'Arcangelo, Il giudizio abbreviato, in I procedimenti speciali, a cura di A. Bassi- C. Parodi, Milano, 2013, pp. 71-73; M. Bonetti, Il giudizio abbreviato, in I procedimenti speciali in materia penale, a cura di Mario Pisani, 2a ed., Milano, 2003, p. 44; R. Bricchetti, Sì all'abbreviato anche senza il consenso del p.m., in Guida dir., 2000, n. 1, p. LIX; R. Bricchetti- L. Pistorelli, Il giudizio abbreviato. Profili teorico-pratici, Milano, 2005, pp. 81-83; O. Bruno, L'ammissibilità del giudizio abbreviato, Padova, 2007, p. 71 s.; M. Costantini, Il giudizio abbreviato, in Aa. Vv., Riti camerali e speciali, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, diretta da M. Chiavario-M. Marzaduri, Torino, 2006, pp. 117-120; L. Degl'Innocenti-M. De Giorgio, Il giudizio abbreviato, 2a ed., Milano, 2013, p. 34; P. Della Sala, Il termine per la richiesta, cit., p. 69;  M. Montagna, voce Giudizio abbreviato, in Dig. disc. pen., Agg. II, Torino, 2004, p. 326; R. Orlandi­­­, sub art. 27, in Commento alla L. 16 dicembre 1999, n. 479, in Leg. Pen., 2000, p. 443; L. Parlato, Dichiarazione di inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato per ritenuta tardività: quid iuris ai fini di un «recupero» del rito negato?, in Foro. Ambr., 2003, p. 354 s.; A. Pignatelli, sub art. 439 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, vol. IV, Torino, 1990, p. 776; L. Pistorelli-R. Bricchetti, Il giudizio abbreviato, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, t. I, Procedimenti speciali, a cura di L. Filippi, Torino, 2008, pp. 130-134; F. Zacché, Il giudizio abbreviato, cit., p. 50.

[23] Come accennato, era già chiara sul punto Cass., Sez. I, 19 febbraio 2009, Iervasi, cit. In questo senso si era già espressa la dottrina maggioritaria. Si vedano: G. Canzio, voce Giudizio abbreviato, in Enc. dir., Agg. IV, Milano, 2000, p. 625; L. Degl'Innocenti- M. De Giorgio, Il giudizio abbreviato, cit., pp. 34-35; E. Lupo, Il giudizio abbreviato, in Aa. VV., Incontri di studio sul nuovo c.p.p., vol. II, in Quad C.S.M., 1989, n. 28 p. 313;  F. Zacchè, Il giudizio abbreviato, cit., p. 51. Contra in giurisprudenza la risalente Cass., Sez. III, 12 maggio 1994, Lorenzi, in Cass. pen., 1995, p. 1557.

[24] A sostegno di tale tesi il Supremo Collegio individua diverse argomentazioni: una letterale, che fa riferimento al disposto dell'art. 438, commi 2 e 6 c.p.p e un'altra sistematica, basata su alcune decisioni della Corte costituzionale (Corte cost., 7 maggio 2001, n. 115; Corte cost., 23 febbraio 1994, n. 77).

[25] Corte cost., 4 aprile 2011, n. 117 sottolinea la necessità di fare attenzione a tale scansione.

[26] Si badi che prima dell'intervento di queste Sezioni Unite l'interpretazione intermedia si era già posta nella prassi di procedimenti con più imputati, ma era decisamente minoritaria e veniva regolarmente rifiutata dalla dottrina, che si poneva in perfetta linea con la giurisprudenza maggioritaria. Sul tema si vedano G. Barbuto, Il nuovo giudizio abbreviato, cit., p. 52; L. Degl'Innocenti-Mario de Giorgio, Il giudizio abbreviato, cit., p. 34, nota 45; P. Della Sala, Il termine della richiesta, cit., p.69; D. Negri, sub art. 438, cit., p. 1570; G. Leo, sub art. 438, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di G. Lattanzi- E. Lupo, Milano, 2003, 85.

[27] Tale esegesi trova una precisa conferma anche in una nota pronuncia della Corte costituzionale nella quale si è affermato che «nell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena può essere presentata - a norma degli art. 438, comma 2 e 446, comma 1, c.p.p.  sino alla formulazione delle conclusioni delle parti ex art. 421, comma 2, e 422, comma 3 c.p.p.: in una fase perciò assai avanzata dell'udienza, tale da garantire all'imputato le più ampie possibilità di informazione e di conoscenza e meditate scelte difensive circa l'opportunità di richiedere uno di tali riti alternativi» (Corte cost., 22 luglio 2005, n. 309).

[28] Sul punto si veda, per tutti, V. Maffeo, Il giudizio abbreviato, cit., p. 219.

[29] Qui la Corte fa ancora riferimento all'istituto della contumacia, recentemente sostituito da quello dell'"assenza" in base al Capo III della l. 28 aprile 2014, n. 67. Per una prima analisi della questione di vedano A. Della Bella, Approvata in via definitiva la legge sulla sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Al governo due deleghe in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, in questa Rivista; S. Quattroccolo, Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona, ivi. Si legga anche la Relazione n. III/07/2014 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, segnalata in questa Rivista.