ISSN 2039-1676


14 ottobre 2014 |

La Camera approva la proposta di legge sull'introduzione del reato di depistaggio e inquinamento processuale

Proposta di legge C. 559-A

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1. Il 24 settembre scorso, la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge n. 559-A ("Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale").

 

2. La novella legislativa intende introdurre per la prima volta nel nostro ordinamento il delitto di "depistaggio e inquinamento processuale", attraverso la riscrittura dell'art. 375 c.p., oggi relativo alle circostanze che aggravano alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia. La nuova norma così disporrebbe:

"È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2".

Si tratta di una disposizione che consentirebbe di sanzionare condotte volte ad ostacolare l'acquisizione della prova o l'accertamento dei fatti nel processo penale, oggi sussumibili sotto altre norme incriminatrici, quali quelle sulla falsa testimonianza, la calunnia, l'autocalunnia, il favoreggiamento, il falso ideologico e le false informazioni al pubblico ministero.

 

3. La riforma abroga il secondo comma dell'art. 374 c.p. (frode processuale nel processo penale), risultando tale fattispecie assorbita nel nuovo art. 375 c.p. Permangono pertanto nell'art. 374 c.p. le sole ipotesi di frode nel processo civile e nel processo amministrativo.

 

4. L'art. 1 co. 3 della Proposta di legge prevede poi la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici nei casi in cui la condanna per il delitto di cui al nuovo art. 375 c.p. sia superiore a 3 anni di reclusione.

 

5. La disciplina delle circostanze aggravanti per i delitti contro l'amministrazione della giustizia, oggi contenuta nell'art. 375 c.p., è trasferita e innovata nel nuovo art. 383-bis c.p., il quale così disporrebbe:

"Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373 e 375, la pena è della reclusione da tre a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Nei casi previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 375, 377 e 377-bis, la pena è aumentata da un terzo alla metà:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni;

2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico.

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena è aumentata dalla metà fino al doppio".

 

6. Infine, attraverso una modifica del sesto comma dell'art. 157 c.p., vengono  raddoppiati i termini di prescrizione per il delitto di depistaggio e inquinamento processuale aggravato.

 

7. La riforma è attualmente all'esame del Senato con il nominativo S. 1627.