ISSN 2039-1676


25 gennaio 2011 |

La Cassazione conferma: nessuna abrogazione per la legge in materia di alimenti né per la legislazione in materia di pesca marittima

A proposito di Cass. pen., Sez. III, ud. 19 gennaio 2011, Pres. De Maio, Rel. Grillo, ric. Facchi e Cass. pen., Sez. III, ud. 19 gennaio 2011, Pres. De Maio, Rel. Amoresano, ric. Trinca (in attesa del deposito delle motivazioni)

Due recenti decisioni della Corte di Cassazione, intervenute entrambe alla medesima udienza del 19 gennaio, confermano quanto affermato pochi giorni or sono nella relazione illustrativa, redatta dall’Ufficio del Massimario, a proposito della presunta abrogazione della disciplina legislativa dettata dalla legge n. 283 del 1962.
 
Con una prima decisione (Pres. De Maio, rel. Grillo, PM Montagna), la sez. III penale ha, infatti, affermato che la disciplina in tema di tutela degli alimenti contenuta nella legge n. 283 del 1962 non rientra fra quelle abrogate dalla legge n. 246 del 2005 e relativi decreti attuativi.
 
Con una seconda decisione, resa alla medesima udienza, la medesima sezione (Pres. De Maio, rel. Amoresano, PM Montagna), si è invece soffermata sulla questione relativa all’abrogazione (anch’essa presunta) della disciplina in materia di pesca contenuta nella legge n. 963 del 1965, giungendo alla medesima conclusione, in quanto detta legge non è inclusa tra quelle abrogate dalla legge n. 246 del 2005 e relativi decreti attuativi.
 
Anche tale ultimo arresto appare assolutamente condivisibile nel suo approdo finale, tenuto conto, infatti, che il D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 (recante “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”: in G.U. n. 290 del 14 dicembre 2009 - Suppl. Ordinario n.234), entrato in vigore il 15 dicembre 2009, all’ Allegato 1 (contenente gli “Atti normativi salvati pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970”), esclude espressamente dall’effetto abrogativo il testo normativo individuato al n. 2029 dell’elenco, rappresentato proprio dalla L. 14 luglio 1965, n. 963 e, segnatamente delle seguenti disposizioni: artt. 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 e 32.
 
In attesa di conoscere le motivazioni delle predette decisioni, non essendo intervenuto il loro deposito, deve ritenersi del tutto scongiurata la paventata soppressione, con conseguente depenalizzazione, delle fattispecie penali previste dalle disposizioni normative richiamate.

Appaiono, dunque, destituiti di fondamento gli allarmi che, nei giorni scorsi, erano stati sollevati da giuristi e specialisti del settore per una possibile “cancellazione” della relativa disciplina normativa