ISSN 2039-1676


02 dicembre 2014

Scambio di informazioni e intelligence in ambito UE: approvato uno schema di decreto legislativo di attuazione della Decisione quadro 2006/960/GAI

Consiglio dei Ministri del 1.12.2014 (comunicato stampa)

Segnaliamo ai lettori, riportando il testo del comunicato stampa ufficiale, che nella seduta del 1° dicembre 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di un decreto legislativo che attua la Decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla "semplificazione dello scambio di informazionie intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge" (clicca qui per il testo della Decisione quadro).

"Su proposta del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi,  del Ministro dell'Interno, Angelino Alfano e del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, è stato approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

La decisione quadro mira a standardizzare e velocizzare lo scambio informativo tra le autorità, con particolare riguardo alla prevenzione e contrasto di gravi manifestazioni criminali. L'atto comunitario richiede di reimpostare la cooperazione di polizia transfrontaliera sulla base del cd. "principio di disponibilità", in base al quale i dati rilevanti possono circolare "liberamente" nel territorio europeo, senza risentire dei limiti delle frontiere nazionali e delle diversità ordinamentali. Viene, a tal fine, prevista l'adozione di un modulo in cui l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge di uno Stato membro può richiedere informazioni o intelligence direttamente agli organi competenti, che sono tenuti a fornirli, in termini certi e particolarmente brevi, salvo che non ricorrano i casi di divieto tassativamente individuati. Il recepimento di queste misure è volto quindi a mettere a disposizione delle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge - che si identificano nelle Forze di polizia (art. 6, comma 3, lett. a), n. 1, della legge n. 154/2014) - strumenti capaci di realizzare una più incisiva ed efficace acquisizione informativa soprattutto con riguardo a quei fenomeni criminali più pericolosi socialmente e che frequentemente assumono connotati transnazionali. È il caso, ad esempio, del terrorismo, della delinquenza organizzata e dei reati strumentali al furto di dati personali. L'attuazione nell'ordinamento interno del provvedimento comunitario si inquadra, quindi, nelle politiche avviate dal Governo per contrastare i fenomeni di criminalità organizzata". (Fonte: governo.it).

(Gian Luigi Gatta)