ISSN 2039-1676


29 gennaio 2011 |

Cass. pen., sez. VI, 5.10.2010 (dep. 22.1.2011), n. 2251 (esclusa la costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti ex d.lgs. n. 231/2001)

Nella sua prima pronuncia sul tema, la S.C. ha escluso l'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti ex d.lgs. n. 231/231

La Corte, occupandosi per la prima volta della questione, ha escluso che nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente sia ammissibile la costituzione della parte civile, sottolineando come la mancata disciplina dell’istituto nell’ambito del d.lgs. n. 231 del 2001 non costituisca una lacuna, bensì la conseguenza di una consapevole e legittima scelta operata dal legislatore in ragione del fatto che la persona giuridica è chiamata a rispondere non del reato, bensì di un autonomo illecito, inidoneo a fondare una pretesa risarcitoria altrettanto autonoma.
 
Nella medesima occasione, ma con riguardo alla posizione dell’autore del reato, la Corte ha altresì ribadito che quello dell’inammissibilità delle richieste parziali di accesso ad un rito alternativo – e cioè limitate a solo alcuni dei reati in contestazione – è principio che trova la sua attenuazione nell’ipotesi in cui l’imputato provveda per le residue imputazioni ad avanzare analoga richiesta di definizione attraverso un altro rito speciale, in modo da evitare l’elusione del fine deflativo proprio di tali giudizi.