ISSN 2039-1676


23 gennaio 2015

Anche la sezione tributaria civile della Cassazione manda agli atti alla Corte costituzionale su abusi di mercato e ne bis in idem

Cass., sez. trib. civ., ord. 6 novembre 2014 (dep. 21 gennaio 2015), Pres. Merrone, Rel. Chindemi

Nuova questione di legittimità costituzionale sulla disciplina degli abusi di mercato e diritto al ne bis in idem, come consacrato dall'art. 4 Prot. 7 CEDU secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Grande Stevens c. Italia: questa volta, però, in certo senso rovesciata rispetto a quella formulata dalla Quinta sezione penale della Cassazione, della cui motivazione abbiamo dato conto giusto ieri.

La Sezione tributaria civile della Cassazione solleva infatti questione di legittimità costituzionale dell'art. 187-ter d.lgs. 58/1998 (che configura l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato), evidentemente per contrasto con l'art. 117 co. 1 Cost. (il parametro costituzionale ritenuto rilevante non è, curiosamente, esplicitato nel dispositivo) in riferimento agli articoli 2 e 4 del Prot. 7 CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU nella sentenza citata.

Nel caso di specie, i ricorrenti - persone fisiche e giuridiche - hanno già patteggiato la pena (o, rispettivamente, la sanzione ex d.lgs. 231/01) con provvedimento divenuto definitivo; sicché un problema di ne bis in idem si pone qui rispetto al procedimento di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nei loro confronti dalla CONSOB per lo stesso fatto, procedimento tuttora pendente avanti - appunto - alla Sezione tributaria civile della Cassazione.

Anche su quest'ordinanza ci riserviamo di tornare al più presto con un articolato commento, nella speranza magari di gettare una qualche luce sui suoi numerosi profili problematici, evidenti già ictu oculi: dall'incomprensibile riferimento all'art. 2 del Prot. 7 (che sancisce il diritto al doppio grado di giudizio in materia penale, irrilevante nel caso di specie), alla a dir poco ardua decifrabilità del petitum (si chiede, come parrebbe di comprendere dalla lettura del dispositivo, un travolgimento radicale dell'art. 187-ter? o soltanto, come sarebbe imposto dalla logica dell'argomentazione, la sostituzione del suo inciso iniziale "salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato" con "salvo che il fatto costituisca reato", secondo quanto richiesto dalla Quinta sezione penale?), passando anche per autentici scivoloni lessicali - qui per fortuna innocui dal punto di vista sostanziale - come la definizione in termini di diritto "comunitario" delle sentenze della Corte EDU. (F.V.)