ISSN 2039-1676


04 giugno 2015 |

Una giustizia troppo efficiente? Alle Sezioni Unite la questione della validità  delle notifiche telematiche disposte anteriormente al dicembre 2014

Cass., Sez. II, 10 aprile 2015 (dep. 21 aprile 2015), n. 16634, Pres. Fiandanese, Est. Diotallevi, imp. Nedzveteskyi

 

1. Le  Sezioni unite penali della Corte di Cassazione sono chiamate, con l'ordinanza 16634/15 a rispondere al seguente quesito: se la norma che consente, per le notifiche relative ai procedimenti penali, di utilizzare lo strumento telematico soltanto a partire dal 15 dicembre 2014 debba trovare applicazione anche nei riguardi di quegli Uffici giudiziari che, come nel caso del Tribunale di Torino, siano stati autorizzati a ricorrere al mezzo comunicativo in discorso con il decreto ministeriale appositamente emanato sulla base della disciplina legislativa previgente, ossia sulla base dell'art. 51 d.-l. 112/08.

La soluzione che verrà adottata dalle Sezioni Unite assume rilevanza ai fini della decisione del caso concreto oggetto del ricorso, poiché il ricorrente si duole del fatto che il decreto di fissazione di udienza dinanzi al Tribunale del riesame sia stato notificato al suo difensore solamente tramite P.E.C., nonostante  l'art. 16, comma 9, lett. c-bis) d.l. 179/2012 preveda che tale modalità di notificazione possa essere impiegata, con riferimento ai procedimenti penali e per le notifiche dirette a soggetti diversi dall'imputato, soltanto a decorrere dalla data del 15 dicembre 2014.

Peraltro, nel caso che ha originato il ricorso, il giudice a quo non aveva disposto che la notifica del decreto in parola fosse effettuata con il «mezzo tecnico idoneo» rappresentato dallo strumento telematico, come consentito dall'art. 148 co. 2-bis c.p.p., ma aveva viceversa stabilito che la medesima notifica dovesse essere fatta con trasmissione a mezzo fax; di conseguenza, laddove si ritenesse che il suindicato limite temporale sia applicabile anche al caso di specie, se ne dovrebbe inferire la nullità della notifica in questione (come di tutte le altre notifiche effettuate con le stesse modalità prima del 15 dicembre 2015, negli Uffici di Torino).

 

2. E' noto che il l'art. 51 d.l.  25 giugno 2008, n.112, conv. nella l. 6 agosto 2008, n. 133, ( nel testo novellato dall'art. 4, comma 3, lett. a) d.l. 29 dicembre 2009, n. 193) stabiliva che, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei «decreti di cui al comma 2», negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170  del codice di procedura civile [...] ed  ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata» riconosciuti; allo stesso modo «si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, co. 2 bis, 149, 150 e 151 co. 2 del codice di procedura penale».  Inoltre, la medesima disposizione stabiliva che, a decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, venissero effettuate presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario «le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma».

Il dettato normativo rende manifesta la scelta compiuta dal legislatore a favore del mezzo telematico quale strumento ordinario per la notificazione degli atti di procedimenti penali nei confronti di persona diversa dall'imputato, ivi compreso il suo difensore. Si tratta di una scelta innovativa, diretta ad imprimere alla informatizzazione del processo penale una decisa accelerazione.

Tuttavia, evidentemente considerate le notevoli difficoltà nelle quali si trova la maggior parte degli uffici giudiziari italiani, l'impiego di questa specifica modalità veniva ad essere subordinata all'emanazione, ad opera del Ministro della Giustizia, di un decreto ministeriale, che avrebbe individuato gli Uffici giudiziari dotati di adeguati servizi di comunicazione, previa verifica della «funzionalità dei servizi di comunicazione».

Il 12 settembre 2012 veniva emanato, in attuazione del co. 2 dell'art. 51 sopra citato, il decreto del Ministero della Giustizia riguardante l'avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica «presso il Tribunale e la Procura di Torino - settore penale», con il quale l'Ufficio giudiziario piemontese veniva autorizzato, dal 1° ottobre dello stesso anno, ad effettuare per via telematica le notifiche indirizzate a soggetti diversi dall'imputato, ai sensi degli artt. 148 co. 2 bis, 149, 150 e 151, co. 2 c.p.p.

Il quadro normativo sinora descritto è stato in seguito modificato dal d.-l. 18 ottobre 2012, n. 179, entrato in vigore dal successivo 20 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, n. 221. L'art. 16 d.l. 179/2012, infatti, dispone che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria siano effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni...e che, per quanto qui rileva, «allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale».

Il d.l. 179/2012 disponeva circa la propria efficacia temporale, stabilendo che le disposizioni relative alla notifica telematica «acquistano efficacia» a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al co. 10 per le notificazioni persona diversa dall'imputato ... e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello». Il co. 10 dell'art. 16 d.-l. 179/2012 prevede l'emanazione di uno o più decreti di natura non regolamentare «previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione». Compito di questi decreti è quello di individuare «gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo; b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, co. 2 bis, 149, 150 e 151 co.  2, del codice di procedura penale».

Infine, «i commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 [...] sono abrogati».

Il nuovo dettato legislativo, quindi, riproduce sostanzialmente quanto era stato già precedentemente previsto dall'art. 51 d.-l. 112/08, le cui statuizioni vengono contestualmente abrogate. In particolare, si torna a disporre che, per quanto concerne i procedimenti penali, le notifiche a soggetti diversi dall'imputato sono effettuate via P.E.C. dagli Uffici giudiziari individuati da un apposito decreto del Ministro della Giustizia.

Il problema nasce per il fatto che, contrariamente a quanto accaduto per i procedimenti civili, non è stata inserita alcuna disposizione transitoria specificamente dedicata a quegli Uffici per i quali il suddetto decreto sia già stato emanato sotto la vigenza del d.-l. 112/08, come è avvenuto per il solo Tribunale di Torino; in particolare, non è chiaro se per essi si renda necessario un nuovo decreto ministeriale.

A completare e complicare il quadro, è da ultimo a intervenuto l'art. 1 co. 19 punto 1 lett. a e b della l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha inserito nel summenzionato art. 16, comma 9d.-l.  221 una nuova lett. c-bis), la quale stabilisce che le disposizioni dei commi da 4 a 8 dello stesso articolo acquistano efficacia: «a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato [...] nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello». Questa ennesima modifica legislativa ha dunque subordinato l'utilizzabilità della P.E.C., per la notifica di atti processuali penali a persone diverse dall'imputato, ad una condizione ulteriore rispetto a quella di cui alla lett. d), di natura prettamente temporale e legata al superamento della data del 15 dicembre 2014.

Il problema è, dunque, che cosa debba accadere delle notifiche effettuate tramite P.E.C. prima del 15 dicembre 2014, in forza della normativa allora vigente ed in seguito abrogata senza ulteriori specificazioni.

Sul punto, vi è stata già una pronuncia della Corte (Cass. pen., Sez. II, 9 luglio 2014, dep. 22 luglio 2014, Nedzvetskyi, n. 32430, rv. 260243). La medesima Sezione che ha emesso l'ordinanza di rimessione ha ritenuto di dover interpretare in maniera strettamente letterale il comma 9, lett. c-bis) del sopracitato art. 16, affermando che prima del 15 dicembre 2014 non era possibile, in assenza di un espresso provvedimento giudiziario, assunto ex art. 148 co. 2-bis c.p.p., effettuare le notifiche via P.E.C., estendendo così questa regola anche ai giudici operanti presso il Tribunale di Torino. In quella occasione la Cassazione ritenne «del tutto irrilevante», alla stregua della nuova disciplina legislativa, il fatto che il medesimo Ufficio giudiziario fosse stato autorizzato, con apposito decreto ministeriale, all'impiego di questo specifico mezzo tecnico già prima dell'entrata in vigore del d.-l. 179/12; si evidenziò, a tal proposito, che la previsione di legge da cui il decreto anzidetto traeva fondamento, ossia l'art. 51 d.-l. 112, era ormai stata abrogata proprio dall'art. 16 d.-l. 179/2012. A sostegno di tale tesi militano, secondo la Corte «indubitabili elementi testuali», tra i quali soprattutto il fatto che il summenzionato comma 9 dell'art. 16 d.-l. 179/2012 non opera alcuna espressa distinzione, per ciò che concerne l'applicazione della lett. c-bis, tra Uffici giudiziari già autorizzati ad utilizzare la posta elettronica certificata ed Uffici privi di questa preventiva autorizzazione ministeriale.

Tuttavia, la soluzione interpretativa fin qui esposta finisce, secondo la medesima Corte, «per produrre delle conseguenze contraddittorie sul piano sistematico ed in termini di ragionevolezza», in particolare laddove equipara Uffici già autorizzati, sotto la vigenza dell'art. 51 d.-l. 112/08, ad impiegare la posta elettronica certificata per le notifiche in ambito penale ed Uffici ancora privi di un'autorizzazione ministeriale a fare altrettanto. E «problemi di ragionevolezza e di coerenza ordinamentale emergono inoltre dalla supposta differenziazione, nell'ambito degli stessi Uffici già autorizzati, tra notifiche inerenti ai procedimenti civili e notifiche in materia penale».

Sulla scorta di questi rilievi, la Corte giunge ad ipotizzare un diverso orientamento ermeneutico che, «andando oltre la mera littera legis», limiti l'applicazione dell'art. 16 co. 9 lett. c bis d.-l. 179/12 ai soli Uffici giudiziari non autorizzati all'impiego della posta elettronica certificata con decreto ministeriale emanato, sulla base della disciplina anteriore. Tutto ciò a prescindere da ogni ulteriore valutazione in ordine all'applicabilità, in questo caso, dell'art. 148 co. 2 bis c.p.p.

Sulla scorta di questo dubbio, non ritenendo opportuno pronunciarsi diversamente (si sarebbe trattato infatti di contrasto in seno alla medesima Sezione), la questione viene rimessa, come questione di particolare importanza, alle Sezioni unite.