ISSN 2039-1676


03 marzo 2011 |

Cass. pen., S.U., 16.12.2010 (dep. 1.3.2011), Pres. Lupo, Rel. Cortese, Ric. Testini

Sulle interferenze tra impugnazione pendente e nuova richiesta cautelare: il pubblico ministero che disponga di nuovi elementi, che siano immediatamente spendibili in entrambi i procedimenti, deve optare per uno tra essi, con conseguente preclusione di sviluppo per quello ulteriore

Con la sentenza deliberata il 16 dicembre 2010, e depositata il 1° marzo scorso, qui allegata in calce, le Sezione Unite hanno affermato che qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale de libertate, intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori “nuovi” - preesistenti o sopravvenuti - può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, precisando però che la scelta così operata gli preclude di coltivare l’altra iniziativa cautelare, a meno che l’esigenza di valorizzare i nuovi elementi di prova non insorga in un momento in cui il procedimento di impugnazione versi in una fase in cui la loro immediata utilizzazione non sia possibile, come, ad esempio, nell’ipotesi in cui ciò avvenga nelle more del deposito della decisione di annullamento con rinvio del provvedimento del giudice del riesame.