ISSN 2039-1676


13 marzo 2011 |

Esclusa la riapertura del processo in assenza di una pronuncia della Corte di Strasburgo

Nota a Cass. pen., sez. I, ud. 18.01.2011 (dep. 22.02.2011), n. 171 (sent.), Pres. Chieffi, Rel. Bonito, ric. Raffaelli

È inammissibile l’incidente di esecuzione volto a porre rimedio a una violazione del contraddittorio perpetrata nel giudizio di cassazione, anche se si tratti di error in procedendo analogo a quello censurato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in altro procedimento.
 
 
Sommario:
 
1. La decisione
2. Un’ipotesi di patteggiamento sull’imputazione
3. I possibili rimedi alle violazioni del contraddittorionel giudizio di cassazione
 
 
1. La decisione
 
La sentenza in epigrafe trae origine da un ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione dichiarava inammissibile un incidente di esecuzione volto a dichiarare l’ineseguibilità di una precedente sentenza della Corte suprema resa nel medesimo processo [[1]].
 
In sede di udienza preliminare, a seguito della derubricazione dei reati, il giudice aveva pronunciato sentenza di patteggiamento: contro tale sentenza l’imputato aveva presentato un primo ricorso, con il quale sosteneva che fossero maturati i termini di prescrizione; la Corte, avendo giudicato «del tutto immotivata e incomprensibile la derubricazione degli originari reati», aveva rigettato l’impugnazione e, in assenza di gravame dell’accusa, aveva confermato la sanzione concordata.
 
A questo punto, l’imputato si era rivolto al giudice dell’esecuzione, sostenendo che, nel giudizio di cassazione, si era verificata una violazione del contraddittorio, in quanto il giudice di legittimità aveva aggravato la qualificazione giuridica dei fatti, confermando l’imputazione originaria, senza concedere alla parte la possibilità di interloquire sul punto e di esperire le opportune difese.
 
A sostegno della violazione dell’art. 6 C.e.d.u. e degli artt. 24 e 111 Cost., il ricorrente aveva invocato il principio di diritto affermato dalla Corte europea nel caso Drassich e ribadito dalla Cassazione nella sentenza con cui aveva dato esecuzione a tale pronuncia [[2]], mentre, a supporto della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, aveva richiamato la sentenza del supremo Collegio relativa al caso Dorigo [[3]].
 
Dinanzi alla chiusura del giudice dell’esecuzione, il condannato si è rivolto nuovamente alla Corte: la quale ha rigettato la doglianza, ritenendola manifestamente infondata.
 
Almeno due sono i profili della vicenda processuale e della pronuncia che meritano di essere segnalati.  
 
 
2. Un’ipotesi di patteggiamento sull’imputazione
 
Il primo profilo riguarda la vicenda da cui è derivata la prima sentenza della Suprema Corte. Si tratta infatti di un’ipotesi pacifica di patteggiamento sull’imputazione.
 
Nel caso di specie, a fronte di una contestazione originaria di partecipazione ad associazione mafiosa e concorso in riciclaggio, le parti si erano accordate per sottoporre al giudice un progetto di sentenza di condanna concordata a un anno di reclusione per i reati di favoreggiamento personale e reale. Lo stesso ricorrente riconosce che la pattuita derubricazione era stata frutto di una sorta di charge bargaining: si parla di una «convergente richiesta del P.M. e dell’imputato», che avrebbe del tutto escluso dal quadro giuridico l’originaria contestazione.
 
Non v’è dubbio, pertanto, che si era in presenza di quella forma di giustizia negoziata diffusa nell’ordinamento americano, che non dovrebbe trovare cittadinanza nel nostro ordinamento, improntato al canone di stretta legalità (artt. 25, comma 2, e 112, Cost., nonché art. 444 c.p.p.).
 
Ebbene, la Corte, scandalizzata per questa derubricazione «del tutto immotivata, apodittica e incomprensibile», invece di annullare la sentenza di patteggiamento senza rinvio, ristabilendo la legalità violata, l’ha confermata, limitandosi a “correggere” ex art. 609 c.p.p. la qualificazione giuridica [[4]].
 
Al di là dell’errore della Cassazione, ciò che preme rilevare è che la vicenda dimostra – una volta di più – la pervasività delle potenzialità espansive della logica negoziale: ovunque c’è uno spazio di discrezionalità (in senso lato), questo tende a essere riempito dal concordato.
 
Siccome un margine di apprezzamento vi è inesorabilmente nella stessa attività di sussunzione della fattispecie concreta in una norma incriminatrice, l’accordo delle parti finisce per insinuarsi surrettiziamente anche in questo ambito. Con il risultato, sul piano sostanziale, di creare un diritto penale del patteggiamento con una «spiccata connotazione ‘virtuale’» [[5]] e, come reazione, sul piano processuale, di suscitare prese di posizione discutibili tese a sminuire la volontà concorde delle parti, come quelle della Cassazione e dello stesso giudice dell’esecuzione, i quali hanno sostenuto che l’originaria imputazione – pur sostituita dalla nuova contestazione concordata dalle parti e ratificata dal giudice – non poteva ritenersi cancellata del tutto, per il solo fatto che l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione.
 
 
3. I possibili rimedi alle violazioni del contraddittorio nel giudizio di cassazione
 
Il secondo profilo di grande interesse riguarda la questione al centro della sentenza in esame ed è quello relativo alla rimediabilità delle violazioni del contraddittorio in punto di qualificazione giuridica del fatto nelle quali sia incorsa la Corte di cassazione [[6]].
 
Si è rilevato che la pronuncia attiene al tema dei rapporti tra ordinamento interno e Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo [[7]]: ciò che può condividersi solo in parte, per la semplice ragione che, nel caso di specie, a differenza dei casi Dorigo e Drassich, richiamati dal ricorrente, non vi era alcuna sentenza della Corte europea che avesse prescritto la riapertura del processo come misura di riparazione individuale.
 
Certo, la condotta del giudice di legittimità censurata era comparabile a quella ritenuta lesiva dell’art. 6 C.e.d.u. dalla Corte europea nel caso Drassich, che aveva condotto alla riapertura ex art. 625-bis c.p.p.
 
Pertanto, si può tutt’al più asserire che il problema della relazione tra giudicato interno e pronuncia sovranazionale si poneva in termini indiretti, attraverso il quesito relativo alla possibilità di desumere la necessità di una riapertura da una sentenza della Corte pronunciata in un altro procedimento.
 
Sul punto, la Corte ha fornito una risposta negativa, laddove ha affermato che dalle sentenze della Corte europea non si possono trarre principi normativi ma solo giurisprudenziali e – richiamando il precedente relativo al caso Dorigo – che l’obbligo del superamento del giudicato si pone solo ed esclusivamente in relazione a un pronunciato della Corte europea relativo al caso specifico e «in riferimento alla parte che vittoriosamente ebbe ad adire quella istanza di giustizia [corsivo nostro]». 
 
Tale soluzione non può che essere condivisa: le sentenze della Corte di Strasburgo producono effetti nel solo procedimento considerato e non erga omnes. Non possono dunque essere invocate per superare il giudicato nazionale in altri procedimenti, neanche laddove il vizio appaia simile. Non a caso, anche in quegli ordinamenti che prevedono un apposito rimedio per la riapertura, si riconosce la legittimazione al solo ricorrente e (in taluni casi) al coimputato non ricorrente, mentre la si esclude con riguardo ai terzi estranei al processo in cui si è pronunciata la Corte di Strasburgo, che lamentino violazioni analoghe a quelle accertate in sede europea [[8]].
 
Sicché, in assenza di una specifica decisione della Corte sovranazionale relativa al caso di specie, quand’anche la Corte costituzionale, accogliendo l’eccezione sollevata dalla Corte d’appello di Bologna [[9]], dovesse dichiarare l’illegittimità dell’art. 630 c.p.p. – in quanto non prevede tra i casi di revisione l’ipotesi della condanna da parte della Corte europea –, il condannato dovrebbe rassegnarsi alla definitività dell’epilogo sanzionatorio patteggiato.
 
Alla luce di tali considerazioni, si comprende come il supremo Collegio fosse effettivamente chiamato solo a stabilire se l’error in procedendo in cui era incorsa la Corte potesse trovare rimedio nell’incidente di esecuzione: nel caso di specie, infatti, il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis c.p.p. non era proponibile in quanto era trascorso il termine di centottanta giorni dal deposito della prima sentenza.
 
Così correttamente impostato il problema, non si può che sottoscrivere la soluzione restrittiva – apparentemente tranchante – accolta dalla Corte suprema: ammettere che il giudice dell’esecuzione possa dichiarare ineseguibile una sentenza della Cassazione, in quanto viziata, porterebbe effettivamente a «una disastrosa disarticolazione del sistema processuale penale delle impugnazioni» e alla «cancellazione della definitività dei provvedimenti giudiziali e dell’istituto stesso del giudicato penale». Per di più, sarebbe del tutto assurdo sul piano sistematico. Non per nulla, l’unico rimedio previsto avverso le pronunce della Cassazione, ossia il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis c.p.p., è proponibile dinanzi alla stessa Corte suprema.
 
Da ultimo, ci si può porre il quesito relativo al se quel vizio avrebbe potuto – o possa in termini generali – essere fatto valere con l’impugnazione contemplata dall’art. 625-bis c.p.p., a prescindere da un precedente intervento della Corte di Strasburgo. Del che, francamente, è lecito dubitare: al di fuori delle palesi forzature ermeneutiche dettate dalla specifica esigenza di eseguire le sentenze della Corte europea in assenza di un intervento del legislatore [[10]], la Cassazione tende giustamente a circoscrivere il rimedio in parola ai casi eccezionali di errori protocollari, derivanti da una svista nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione [[11]]. Per accedere al ricorso straordinario occorrerebbe pertanto dimostrare che la violazione del contraddittorio ha avuto origine in un errore di lettura degli atti da parte della Corte: ciò che era da escludere nell’ipotesi specifica, in quanto la Corte aveva motivato specificamente sul tema della qualificazione giuridica, dando così mostra di non essere incorsa in una svista.    
 
 
 
 


[[1]] Il riferimento è a Cass., sez. VI, 30 gennaio 2008, Raffaelli, in Ced. Cass., n. 239424.
[[2]] Cfr. Corte eur. dir. uomo, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia; Cass., sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, in Cass. pen., 2009, p. 1457.
[[3]] Cfr. Cass., sez. I, 1° dicembre 2006, Dorigo, in Cass. pen., 2007, p. 1441.
[[4]] In tal senso, Cass., sez. VI, 30 gennaio 2008, Raffaelli, cit.
[[5]] Così, PAPA, La crescita miracolosa del bonsai: l’albero del patteggiamento allarga vistosamente la chioma ma stenta a sviluppare le radici, in Leg. pen., 2004, p. 869.
[[6]] Al riguardo, si leggano, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, Capone, Iura novit curia. Studio sulla riqualificazione giuridica del fatto nel processo penale, Padova, 2010; Quattrocolo, La Corte europea dei diritti dell’uomo e il principio di correlazione tra accusa e sentenza: un invito ad un ripensamento del principio iura novit curia, in Leg. pen., 2009, p. 345.
[[7]] Così, Marcolini, in questa rivista.
[[8]] Sia consentito rinviare, sul punto, a Gialuz, Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive italiane, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1878.
[[9]] Il riferimento è a Corte App. Bologna, ord. 23 dicembre 2008, in Gazz. Uff., 13 ottobre 2010, n. 41.
[[10]] Si allude, in particolare, alle due pronunce con le quali la Corte ha ammesso l’impiego del ricorso straordinario per dare esecuzione a sentenze della Corte europea, nonostante la Cassazione non fosse incorsa in alcun errore di fatto: Cass., sez. V, 11 febbraio 2010, Scoppola, in Cass. pen., 2010, 3389, con nota di Musio, Il «caso Scoppola» dalla Corte europea alla Corte di cassazione; Cass., sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, cit. In termini critici, sull’applicazione analogica dell’art. 625-bis c.p.p., Aimonetto, Condanna “europea” e soluzioni interne al sistema processuale penale: alcune riflessioni e spunti de iure condendo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1514; Kostoris, Diversa qualificazione giuridica del fatto in Cassazione e obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte europea dei diritti umani: considerazioni sul caso Drassich, in Giur. it., 2009, p. 2522;Quattrocolo, La Corte europea, cit., p. 362 ss.; Zacché, Cassazione e iura novit curia nel caso Drassich, in Dir. pen. proc., 2009, p. 784. In senso adesivo, invece, Caianiello, La riapertura del processo ex art. 625-bis c.p.p. a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Cass. pen., 2009, p. 1468; S. Negri, Nel bilanciamento tra valori fondamentali deve prevalere il diritto all’equo processo, in Guida dir., 2009, n. 11, p. 62.
[[11]] Cfr. la casistica giurisprudenziale in Gialuz, sub art. 625-bis, in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda e Spangher, vol. II, Milano, 2010, p. 7548 ss.