ISSN 2039-1676


18 marzo 2016 |

La Corte di cassazione ritorna sull'art. 416-ter c.p.: una nuova effettività  per il reato di ''scambio elettorale politico mafioso''?

Nota a Cass., VI Sez., 16 ottobre 2015 (ud. 16 settembre 2015), n. 41801, imp. S.M.

 

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Abstract. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione affronta i punti più controversi del novellato reato di "scambio elettorale politico mafioso", proponendo una nuova ricostruzione ermeneutica che, entro i limiti scolpiti dal principio di legalità, garantisce alla norma una maggiore effettività. In particolare, con riferimento all'oggetto della promessa, i giudici di legittimità hanno stabilito che, per la prova del patto, non è necessaria l'esplicita pattuizione del metodo mafioso, ben potendo questo rimanere sullo sfondo dell'accordo. Inoltre, per quanto attiene al dolo del promissario, la Cassazione ha affermato che, quando l'interlocutore è una cosca mafiosa, la parte dell'accordo relativa alle modalità di procacciamento dei voti deve ritenersi presunta; quando, invece, la promessa proviene da altri soggetti, la prova del dolo diviene più rigorosa, chiedendosi in questo caso una chiara dimostrazione della consapevolezza del metodo mafioso.

 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il nuovo reato di "scambio elettorale politico mafioso". - 2.1 La struttura della fattispecie. - 2.2 Alcuni profili di problematicità della vigente norma. - 3. Le prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo art. 416-ter. - 4. Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione: una rinnovata effettività del patto di scambio? - 4.1 Una nuova lettura dell'oggetto dell'accordo e del dolo del promissario: l'accordo sul metodo mafioso. - 4.2 (segue): il dolo del candidato politico. - 4.3 Questioni di diritto intertemporale. - 4.4 Considerazioni conclusive.