ISSN 2039-1676


04 aprile 2016 |

L'abrogazione di ''diritto'' e di ''fatto'' della contumacia dell'ente nel d.lgs. n. 231 del 2001

Il presente articolo è in corso di pubblicazione in Archivio della nuova procedura penale, n. 3, 2016. Si ringrazia il Comitato di Direzione e l'editore della Rivista per averne consentito l'anticipazione.


Abstract. Con l'entrata in vigore della l. n. 67 del 2014 e la "soppressione" della contumacia nel processo penale, si pone all'interno del microcodice della responsabilità punitiva degli enti la questione della sopravvivenza o meno dell'art. 41 d. lgs. n. 231 del 2001, che continua a ricollegare alla mancata costituzione dell'ente medesimo ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 231 del 2001 proprio la contumacia. Si ritiene di doverne sostenere l'abrogazione implicita, alla luce di una corretta applicazione dei principi in tema di successione di leggi nel tempo e per ragioni di natura sistematica. Senza dimenticare che, in ogni caso, l'operatività pratica della predetta disciplina è stata pressoché azzerata dalla recente sentenza delle Sezioni unite "Gabrielloni". Rimangono le difficoltà connesse al rinvio al nuovo istituto codicistico dell'"assenza", nei limiti della compatibilità.

 

 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. L'abrogazione implicita dell'art. 41 d. lgs. n. 231 del 2001 a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 67 del 2014. - 3. Il rinvio alla disciplina codicistica dell'"assenza" nei limiti della compatibilità. - 4. L'abrogazione di "fatto" della contumacia dell'ente dopo le Sezioni unite "Gabrielloni".