ISSN 2039-1676


08 aprile 2016 |

Concorso di persone e c.d. solidarietà  passiva tra correi nel sequestro a carico degli enti

Trib. Venezia, sez. Riesame e Misure di Prevenzione, ord. 2 ottobre 2015 (dep. 26 ottobre 2015).

1. L'ordinanza in commento affronta, tra gli altri, il tema - assai dibattuto - della praticabilità dello schema concorsuale e del c.d. "principio di solidarietà passiva" tra correi ai fini della determinazione del quantum sequestrabile nell'ambito specifico della responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001.

 

2. Questo, per sommi capi, il caso di specie. La vicenda, piuttosto complessa e nota anche alle cronache, riguardava la responsabilità da reato di una pluralità di enti  - più precisamente otto distinte persone giuridiche, tra le quali il Consorzio Venezia Nuova (d'ora in avanti CVN) - in relazione ad una serie di episodi corruttivi finalizzati ad ottenere favori da pubblici ufficiali nell'ambito della realizzazione di interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, tra i quali rientrava anche il progetto Mose.

Il giudice di prima istanza, in particolare, era chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 19 e 53 d.lgs. 231/2001, avanzata nei confronti dei predetti otto enti in considerazione del fatto che:

- tutte le persone fisiche rinviate a giudizio o riconosciute responsabili per i reati-presupposto in questione ricoprivano il ruolo di soggetti apicali nell'organigramma dei rispettivi enti (ex art. 5 d.lgs. 231/2001);

- secondo le risultanze probatorie, tali soggetti avevano agito nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente di appartenenza (ex art. 5 d.lgs. 231/2001);

- erano ravvisabili profili di "colpa di organizzazione" a carico degli enti (ex artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001).

In particolare, a fronte dell'individuazione di sette distinte situazioni processuali, al CVN veniva contestata solo una parte degli episodi delittuosi, nei quali avevano agito, quali corruttori, i soggetti apicali appartenenti al Consorzio stesso. Il profitto che il CVN avrebbe conseguito dai reati in questione - pari all'importo corrispondente al denaro e alle altre utilità ricevute dai pubblici ufficiali corrotti che costituisce l'ammontare minimo del profitto lucrato dall'ente ex art. 19 d.lgs. 231/2001, e art. 322-ter c.p. - veniva quindi calcolato nella misura di 4.679.516,00 euro. Gli altri episodi corruttivi, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbero stati commessi da soggetti apicali degli altri sette enti coinvolti (con esclusione dunque di un coinvolgimento del CVN), oltreché a beneficio di questi ultimi, per un profitto residuo pari a 3.002.013,16 euro.

Il g.i.p., tuttavia, disponeva il sequestro preventivo indifferenziatamente nei confronti di ciascun ente, compreso il CVN, "fino alla concorrenza massima della somma complessiva di euro 7.681.529,16 delle possidenze immobiliari e mobiliari, somme di denaro o altri valori facilmente liquidabili, che all'atto del sequestro saranno nella disponibilità di ciascun Ente, fino all'ammontare predetto".

Il quantum sequestrabile nei confronti di ciascun ente era stato così determinato attraverso la semplice somma aritmetica dei profitti calcolati in relazione a ciascun reato presupposto, senza alcuna differenziazione sulla base delle quote effettivamente imputabili a ciascun ente.

Il g.i.p. accoglieva, dunque, la tesi del p.m. che aveva ricostruito i rapporti tra tutti gli enti coinvolti nella vicenda sotto lo schema della responsabilità concorsuale, con conseguente applicazione del c.d. principio della solidarietà passiva tra correi in base al quale la confisca - e il sequestro ad essa finalizzato - può essere posta a capo di ciascun concorrente per l'intero (fatti salvi i divieti di duplicazione).

 

3. Il CVN impugnava il decreto di sequestro preventivo lamentando - per quello che qui interessa - l'applicazione dello schema concorsuale e, in particolare, l'estensione in termini solidaristici della responsabilità dell'ente anche alle conseguenze di reati commessi non nel proprio interesse e/o vantaggio, oltreché da soggetti che non ricoprivano, all'interno del Consorzio, le posizioni prescritte dall'art. 5 d.lgs. 231/2001[1].

Il Tribunale del Riesame accoglie tale motivo di ricorso, rilevando come, alla luce del principio di legalità e di tassatività nell'individuazione dei casi di responsabilità dell'ente, sia precluso all'interprete operare approcci ermeneutici estensivi in violazione del divieto di analogia in malam partem e dunque estendere in termini solidaristici la responsabilità dell'ente oltre i confini individuati dal d.lgs. 231/2001. Illegittimo, dunque - e per questo da annullarsi - il decreto di sequestro preventivo nella misura in cui non determina il quantum sequestrabile a ciascun ente nei limiti della quota di profitto allo stesso riferibile ed in relazione ai soli reati commessi:

a) nell'interesse e/o a vantaggio di quello specifico ente;

b) da persone fisiche che, rispetto a quello specifico ente, si trovino in posizione apicale o in posizione di dipendente soggetto alla direzione-vigilanza di un soggetto apicale.

Il Tribunale del Riesame esclude, quindi, che nel caso di specie possa trovare applicazione il principio di diritto enunciato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite Fisia Impianti s.p.a. e altri, in base al quale: "in tema di responsabilità da reato degli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso" [2].  

Due i profili valorizzati dal Tribunale del Riesame per sottolineare la diversità strutturale della vicenda affrontata dalle Sezioni Unite e giustificare la mancata applicazione del principio solidaristico nella versione ivi accolta: a) il concetto di "illecito amministrativo plurisoggettivo"; b) il legame tra gli enti coinvolti.

Quanto al primo profilo, il Tribunale sottolinea come, nella vicenda sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, la responsabilità degli enti sorgeva in relazione ad un unico reato presupposto - potendosi per l'appunto parlare di "unico illecito amministrativo plurisoggettivo" avente carattere unitario - mentre nel caso in esame si sarebbe in presenza di più illeciti dipendenti da reato perché plurimi sono gli episodi corruttivi che ne costituiscono i reati presupposto.

Quanto al secondo profilo, poi, nella vicenda affrontata dalla Suprema Corte, il legame tra gli enti coinvolti era particolarmente intenso poiché il reato presupposto era stato commesso in concorso dai soggetti apicali di tutti gli enti coinvolti, a loro volta confluiti in un'associazione temporanea di imprese, elemento questo non riscontrabile nel caso di specie.

Da escludersi, infine, a parere del Riesame, l'idea che nella vicenda in esame possa parlarsi di "interesse di gruppo" con conseguente possibilità di individuare come beneficiario finale di ogni attività corruttiva - ivi comprese quelle nella quali non emergono allo stato profili di responsabilità del CVN - il Consorzio, sì da giustificare l'applicazione del principio solidaristico.

Questo, per quanto qui interessa, l'iter decisionale seguito dal Tribunale del Riesame nell'annullare il decreto di sequestro preventivo impugnato.

* * * 

4. Qualche breve riflessione conclusiva, rinviando ad altra sede per commenti più approfonditi. Al di là delle ragioni specifiche che hanno indotto il Tribunale del Riesame ad annullare il decreto di sequestro preventivo, la validità di tale conclusione può essere maggiormente apprezzata sulla base di qualche riflessione di carattere più generale circa la praticabilità dello schema concorsuale laddove si versi nell'ambito della responsabilità da reato degli enti, e del principio della c.d. solidarietà passiva tra correi ai fini della determinazione del quantum sequestrabile.

 

5. In merito al primo profilo, una serie di ostacoli di ordine teorico e pratico sembrerebbero precludere la possibilità di inquadrare le relazioni tra enti coinvolti nel medesimo reato presupposto - o a fortiori, nella medesima vicenda intesa in senso complessivo - sotto lo schema della responsabilità concorsuale.

Da un punto di vista teorico, infatti, a fronte dell'assenza di una norma ad hoc che, nel sistema della responsabilità da reato degli enti, disciplini tale forma di manifestazione dell'illecito, l'opzione ermeneutica di estendere l'ambito di applicazione dell'art. 110 c.p. alla materia della responsabilità da reato degli enti sembrerebbe urtare con il principio di legalità, e in particolare con il divieto di analogia in malam partem.

Da un punto di vista pratico, poi, la peculiare struttura che caratterizza l'imputazione del reato al singolo ente - reato commesso da soggetto rientrante nelle categorie di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2001, sussistenza di un interesse e/o vantaggio dell'ente, profili di "colpa di organizzazione" - rende difficoltoso parlare di realizzazione plurisoggettiva dell'illecito, quantomeno negli stessi termini di cui al 110 c.p., in considerazione della difficoltà di configurare il medesimo elemento oggettivo dell'illecito da reato con riferimento a ciascuno degli enti[3].

Infine, anche laddove si ammettesse la possibilità di estendere agli enti la disciplina di cui all'art. 110 c.p., ancora a livello pratico, apparirebbe poco agevole ricostruire gli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale: in che cosa si sostanzierebbe, ad esempio, il "contributo causale" dell'ente alla realizzazione dell'illecito, ovvero il "dolo di partecipazione"?

 

6. Ma soprattutto, anche ammettendo che si possano superare le critiche in tema di configurabilità del concorso tra persone giuridiche, ciò che in radice non convince - già con riferimento al concorso tra persone fisiche - è la conseguenza logica che ne viene tratta: vale a dire "il postulato di fondo della solidarietà passiva tra correi quale principio informatore del paradigma concorsuale" [4] ai fini della determinazione del quantum sequestrabile.  

Non appare condivisibile, infatti, l'orientamento giurisprudenziale - per il vero prevalente -  espresso in tema di concorso tra persone fisiche e qui declinato nell'ambito specifico della responsabilità dell'ente, in base al quale l'unicità del titolo di reato implicherebbe l'unicità del profitto, con conseguente imputazione dell'intera azione delittuosa e delle sue conseguenze in capo a ciascun concorrente, sì che ciascuno possa essere considerato "responsabile per l'intero" e "pagare per tutti"[5]. La tesi della solidarietà passiva quale corollario della responsabilità concorsuale sembrerebbe essere, al contempo, frutto di una commistione di piani e di esigenze di semplificazione probatoria rispetto a vicende talvolta molto complesse. 

Il principio solidaristico qui invocato, la cui matrice - di stampo prettamente civilistico - può essere ancorata all'art. 2055 c.c. in tema di obbligazioni ex delicto e più nello specifico all'art. 187 c.p. in tema di risarcimento del danno da reato, sembra avere poco in comune con l'istituto del concorso di persone, fondato su un criterio di tipizzazione unitaria della responsabilità penale[6]. L'istituto del concorso implica, infatti, che ciascun concorrente soggiaccia al medesimo trattamento sanzionatorio, ma di certo non consente che un soggetto possa "farsi carico" anche alla pena prevista per gli altri[7].

Inoltre, senza entrare nel vivo del dibattito circa la ratio essendi della confisca (e quindi del sequestro ad essa finalizzato), appare in ogni caso discutibile la stessa possibilità di ravvisare nella misura ablativa le stesse caratteristiche dell'obbligazione ex delicto. L'articolo 187 c.p., così come l'art. 2055 c.c., mirano infatti a garantire al soggetto danneggiato l'effettività del risarcimento ottenuto, consentendogli di rivolgersi a ciascuno dei soggetti coinvolti, a garanzia del proprio credito. Tale funzione risarcitoria, invece, sembrerebbe essere estranea alle misure ablative marcate da una valenza sanzionatoria ovvero adottate nell'ottica del c.d. "riequilibrio economico"[8]. Laddove, infatti, la confisca fosse disposta nei confronti di un soggetto anche per la quota di profitto mai transitata nel proprio patrimonio, da un lato, sotto il profilo sanzionatorio, sarebbe del tutto sproporzionata; dall'altro, "la funzione di controspinta attesa dalla confisca verrebbe radicalmente compromessa, giacché l'effettivo percettore del profitto illecito potrebbe impunemente continuare a giovarsene"[9].

In conclusione, la difficoltà, talora elevata, di individuare e provare l'esatto ammontare delle quote di profitto riferibili a ciascun concorrente non costituisce, quantomeno a parere di chi scrive, una ragione sufficiente per l'applicazione del principio solidaristico nell'ablazione del profitto da reato. Al contrario, ci sembra preferibile aderire a quell'orientamento minoritario che già in tema di concorso di persone ritiene che "la confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter cod. pen. non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la quota di prezzo o profitto a lui attribuibile, anche quando nei confronti degli altri correi non può essere disposto alcun provvedimento ablatorio, attesa la natura sanzionatoria di tale tipologia di misura"[10].

Sempre che, ovviamente, di concorso si possa parlare con riferimento agli enti.

 


[1] Il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP è stato impugnato altresì dalla Tecnostudio s.r.l.; tuttavia, per quanto qui interessa, le argomentazioni concernenti la posizione del CVN valgono allo stesso modo per la Tecnostudio, sì che in questa nota, per mere esigenze di semplicità espositiva, si farà riferimento alla sola posizione del CVN.

[2] Cass., SS. UU., 27.3.2008 (dep. 2.7.2008), n. 26654, Fisia Impianti s.p.a. e altri.

[3] Sul punto, si veda in particolare F.C. Bevilacqua, La natura problematica del profitto confiscabile nei confronti degli enti, in RIDDP, 2009, pp. 1114 e ss.

[4] V. Mongillo, Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale (seconda parte: misure cautelari interdittive e sequestro preventivo ai fini di confisca,  in "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti", 2010, p. 179.

[5] Si esprimono in tal senso, ex plurimis, Cass., sez. V, 20/5/2015, n. 25560; Cass., sez. IV, 07/12/2011,  n. 47525; Cass., sez. VI, 26/6/2009, n.2661; Cass., sez. V, 16/01/2004.

[6] In tal senso, V. Mongillo, op. cit., p. 181.

[7] Così D. Fondaroli, La "strana coppia": sequestro e confisca per equivalente, c.d. solidarietà passiva tra i correi, in Archivio Penale, 2011, 2, 4, p.5.

[8] Così, D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bononia University Press, 2007, pp. 259 e ss.

[9] Così V. Mongillo, op. cit., pp. 181-182.

[10] Valga, come esempio, Cass., sez. V, 12/12/14, n. 20101.