ISSN 2039-1676


16 giugno 2016 |

Tra Scilla e Cariddi il superstite lupo di mare

Qualche riflessione a margine di Sez. Un., ud. 17 dicembre 2015 (dep. 25 marzo 2016), n. 12602, Pres. Santacroce, Est. Milo

Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca qui.

 

Abstract. Il 25 marzo 2016 è stata depositata la sentenza delle Sezioni unite penali, deliberata il 17 dicembre 2015, chiamata a decidere sulla questione della possibilità, per la Corte di cassazione adita con ricorso inammissibile, di dichiarare la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza di appello, ma non rilevata, né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso. C'erano molte aspettative, e forse non del tutto giustificate, sugli esiti del giudizio. Avrebbe potuto segnare, sia pure indirettamente, un punto a favore di un'inversione di tendenza di quella giurisprudenza, oramai stabilizzatasi da tre lustri e più, che vuole preclusa la declaratoria della prescrizione in caso di ricorso inammissibile. Queste aspettative sono andate deluse. Ma frattanto, su un altro versante, quello della sinteticità delle motivazioni dei provvedimenti assunti dalla Corte suprema in sede penale, è intervenuto, il 28 aprile scorso, un decreto del Primo Presidente (clicca qui) che rappresenta un primo, timido passo verso una più razionale organizzazione della Corte. Luci e ombre che si succedono nel quadro di una situazione che rimane sempre grave.

 

SOMMARIO: 1. La persistente crisi della Corte di cassazione: una discutibile sentenza delle Sezioni unite. - 2. Inammissibilità e prescrizione: una giurisprudenza monolitica? - 3. Ancora sull'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi. - 4. Ragioni di un'antinomia. - 5. Motivazioni stringate: il decreto 28 aprile 2016 del Primo Presidente della Corte. - 6. Epilogo.