ISSN 2039-1676


07 luglio 2016 |

Abolitio criminis e nuovi illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili: alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibile decisione del giudice dell'impugnazione in merito agli effetti civili

Cass. Sez. II, ord. 15.6.2016 (dep. 22.6.2016), n. 26092, Pres. Fiandanese, Rel. Pardo, ric. Schirru

1. Con l'ordinanza che può leggersi in allegato, la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite (che si pronunceranno all'udienza del 29 settembre prossimo) il seguente quesito: "se, in caso di condanna pronunciata per un reato successivamente abrogato e configurato quale illecito civile ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 7 del 2016, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, possa decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili ovvero debba revocare le statuizioni civili". La questione si pone in particolare, nella prassi, in relazione alle sentenze con le quali, nel giudizio di appello o davanti alla Corte di cassazione, viene dichiarata l'abolitio criminis in relazione ai reati - tra i quali l'ingiuria, il danneggiamento semplice e le falsità in scrittura privata - che il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 ha relegato a illeciti civili sottoposti, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno (classiche obbligazioni civili da reato), alle nuove sanzioni pecuniarie civili, dal carattere spiccatamente punitivo.

Nello scorso mese di febbraio la questione era invero già stata rimessa alle Sezioni Unite dalla Quinta Sezione (ord. 9.2.2016 n. 7125 - dep. 23.2.2016). In quell'occasione tuttavia, con provvedimento del 26 febbraio 2016, il Primo Presidente della Suprema Corte aveva restituito gli atti alla Sezione rimettente rilevando l'assenza di un contrasto giurisprudenziale in atto. Il contrasto si è tuttavia formato nei mesi seguenti, in particolare, tra la Seconda e la Quinta Sezione della Corte di cassazione.

 

2. Sgombriamo subito il campo da un primo problema: è pacifico che, in caso di condanna definitiva per uno dei predetti reati (ad es., l'ingiuria), la revoca ex art. 673 c.p.p. della sentenza stessa, per intervenuta abolizione del reato, non interessa i capi civili, rispetto ai quali l'abolitio criminis non produce effetto, limitandosi a interessare, per espressa previsione dell'art. 2, comma 2 c.p., i soli effetti penali (cfr., da ultimo, Cass. Sez. V, 23.2.2016, nn. 7124 e 7125). Né a diverse conclusioni conduce la disciplina intertemporale del d.lgs. n. 7/2016, che anzi espressamente esclude l'applicazione retroattiva delle nuove sanzioni pecuniarie civili in relazione ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs quando (e solo quando) il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (art. 12, co. 1).

 

3. Il punto controverso è un altro: ci si chiede se, in caso di condanna non definitiva, il giudice dell'impugnazione, nel pronunciare sentenza di assoluzione per intervenuta abolizione del reato, possa disporre in ordine alle statuizioni civili applicando analogicamente l'art. 578 c.p.p., ai sensi del quale il giudice d'appello o la Cassazione, "nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili".

A rendere controversa la questione è l'assenza, nel d.lgs. n. 7/2016, di una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 9, co. 3 del coevo d.lgs. n. 8/2016, con il quale è stato notoriamente realizzato un vasto intervento di vera e propria depenalizzazione (i.e., trasformazione di reati in illeciti amministrativi). La citata disposizione, sulla falsariga dell'art. 578 c.p.p., stabilisce che: "quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili". Ci si chiede pertanto, con riguardo alle figure di reato oggetto del d.lgs. n. 7/2016 e ora sottoposte alle nuove sanzioni pecuniarie civili, se la mancata previsione di un'analoga disciplina rappresenti un'omissione volontaria del legislatore (ubi voluit, dixit), oppure una lacuna non intenzionale.

 

4. Secondo l'orientamento che sembra oggi prevalente, deve essere escluso che nelle ipotesi di abolitio criminis previste dal d.lgs. n. 7/2016 il giudice dell'impugnazione possa pronunciarsi sulle statuizioni civili, per i seguenti argomenti:

a) l'art. 578 c.p.p. è norma eccezionale di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione analogica (come recentemente ribadito dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 12/2016);

b) la differenza di disciplina, sul punto, i d.lgs. nn. 7 e 8 è indicativa di una specifica volontà del legislatore di ammettere la possibilità per il giudice dell'impugnazione di pronunciarsi sulle statuizioni civili solo nei casi disciplinati dal d.lgs. 8/2016;

c) infine, posto che nei casi di cui al d.lgs. n. 8 la sanzione prevista è irrogata dall'autorità amministrativa, mentre - a norma del d.lgs. n. 7 - la sanzione pecuniaria civile è irrogata dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno, appare evidente la diversità tra le due discipline; appare cioè ragionevole rimettere al giudice civile la decisione sulla sorte degli effetti civili conseguenti dalla commissione dell'illecito, già costituente reato, unitamente a quella relativa all'applicazione delle nuove sanzioni pecuniarie civili, che presuppongono una condanna al risarcimento del danno, naturalmente preceduta da una relativa domanda, che instauri il giudizio civile.

Questo orientamento, contrario alla conservazione dei capi delle sentenze penali di condanna riguardanti gli effetti civili, è sostenuto da numerose sentenze della Quinta Sezione della Corte di cassazione, oltre che da una recente ma isolata pronuncia della Seconda Sezione: Sez. V, n. 14044 del 9/03/2016; Sez. V, n. 18910 del 15/03/2016; Sez. V, n. 24036 del 15/03/2016; Sez. V, n. 21721 del 23/03/2016; Sez. V, n. 16141 del 1/04/2016; Sez. V, n. 21722 del 7/04/2016; Sez. V, n. 19516 del 15/04/2016; e infine Sez. II, n. 1670 del 10/06/2016.

 

5. Secondo un diverso e contrapposto orientamento, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, dovrebbe invece decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Questa posizione - come rileva l'ordinanza di rimessione - è sorretta dai seguenti argomenti:

a) secondo l'art. 2, comma 2 c.p. l'abolitio criminis determina la cessazione degli effetti penali della condanna così che le obbligazioni civili nascenti da reato non cessano; ai diritti del danneggiato dal reato in ordine alle statuizioni civili si dovrebbe quindi applicare il principio stabilito dall'art. 11 delle preleggi al codice civile;

b) sotto il profilo dell'interpretazione giurisprudenziale di situazioni analoghe, la Cassazione in altri casi ha affermato che, quando la riformulazione della fattispecie normativa comporti una radicale modificazione delle condotte incriminate, "il diritto del danneggiato al risarcimento permane, a nulla rilevando le successive modifiche legislative";

c) la caducazione della decisione sui capi civili comporterebbe per la parte civile la necessità di proseguire il giudizio in sede civile, con il rischio di violazione del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. e con il rischio di contrasti di giudicati;

d) vi sarebbe infine una irragionevole disparità di trattamento fra il danneggiato che ha ottenuto una condanna al risarcimento in un processo penale che si concluda nella fase dell'impugnazione con una declaratoria di abolitio criminis e il danneggiato che ha ottenuto la stessa condanna con una sentenza irrevocabile.

Questo orientamento è stato seguito dalle primissime sentenze sul tema pronunciate dalla Quinta Sezione della Cassazione e, successivamente, da varie pronunce della Seconda Sezione: Sez. V, n. 14041 del 15/02/2016; Sez. V, n. 7124 del 23/02/2016; Sez. V, n. 24029 del 3/03/2016; Sez. II, n. 21598 del 8/03/2016; Sez. II, n. 14529 del 23/03/2016; e da ultimo Sez. II, n. 24299 del 27/05/2016.

La parola passa ora alle Sezioni Unite.