ISSN 2039-1676


26 giugno 2016

Sezioni unite: implica remissione tacita della querela l'omessa comparizione del querelante che sia stato previamente avvertito d'un tale effetto della sua assenza

Cass., Sez. Un., u.p. 23 giugno 2016, Pres. Canzio, Rel. Conti, Ric. P.G. c. Pastore (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla udienza pubblica del 23 giugno 2016, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

« Se configuri remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale, sia davanti al giudice di pace sia davanti al tribunale ordinario, del querelante previamente ed espressamente avvisato dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data risposta: «affermativa».

La deliberazione è stata assunta sulle difformi conclusioni del Procuratore generale.

Per accedere all'ordinanza che ha rimesso la questione alle Sezioni unite (Sez. V, ord. 21 marzo 2016 - dep. 6 maggio 2016, n. 18988), in formato PDF,  cliccare sulla icona sottostante.

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)