ISSN 2039-1676


13 novembre 2016 |

Carcerazione in meno di 3 metri quadri: la Grande Camera sui criteri di accertamento della violazione dell'art. 3 Cedu

C.edu, grande camera, sent. 20 ottobre 2016, Mursic c. Croazia

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1. Il 20 ottobre 2016 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, ribaltando parzialmente la sentenza resa dalla Camera il 12 marzo 2015, ha condannato all'unanimità la Croazia per violazione dell'art. 3 Cedu in relazione alla detenzione del ricorrente in 2,62 m2 per 27 giorni consecutivi. La maggioranza del collegio ha invece confermato la pronuncia della Camera ritenendo non violato l'art. 3 Cedu tanto con riferimento alla detenzione del ricorrente in uno spazio inferiore a 3 m2 per periodi non consecutivi di più breve durata ed in presenza di cd. “fattori allevianti”, quali la libertà di movimento e lo svolgimento di attività all'esterno della cella (10 voti contro 7); quanto rispetto al periodo detentivo nel quale il ricorrente era stato ristretto in uno spazio compreso tra i 3 e i 4 m2 (13 voti contro 4).

 

2. I fatti da cui ha tratto origine il caso in esame riguardano il sovraffollamento nel carcere di Bjelovar, dove il ricorrente ha scontato una pena detentiva dal 16 ottobre 2009 al 16 marzo 2011. Nell’ambito di tale periodo, il ricorrente ha avuto a disposizione nella cella che condivideva con altri detenuti uno spazio personale inferiore a 3 m2 per un tempo complessivo di cinquanta giorni (di cui ventisette consecutivi  e  altri  periodi più brevi di durata variabile, al massimo di 8 giorni consecutivi); ha inoltre avuto a disposizione uno spazio compreso tra i 3 e i 4 m2 per altri periodi non consecutivi (§ 15 della pronuncia). Oltre alla carenza di spazio personale, il ricorrente ha lamentato: l'inadeguatezza della struttura penitenziaria e delle celle; impossibilità di lavorare in carcere; il mancato accesso alle attività ricreative e didattiche; la negazione della richiesta di trasferimento in un altro carcere per ricevere le visite della sua famiglia, impossibilitata a raggiungere l'istituto di Bjelovar.

 

3. La Grande Camera, dopo avere ripercorso il case-law di Strasburgo in materia di sovraffollamento carcerario e violazione dell'art. 3 Cedu, ha ritenuto rilevanti, ai fini della decisione sul caso di specie, i seguenti principi:

a) quando lo spazio personale scende sotto i 3 m2 in una cella collettiva (cosi come quando il detenuto non dispone di un posto letto o di una superficie tale da consentirgli di muoversi tra il mobilio), la mancanza di spazio è considerata talmente grave che sussiste una “strong presumption” di violazione dell’art. 3 Cedu (principio affermato nel noto precedente Ananyev c. Russia del 2012). Il Governo convenuto ha l'onere di confutare tale presunzione, dimostrando l’esistenza di fattori che cumulativamente siano in grado di compensare tale mancanza di spazio vitale (§137), quali: 1) la brevità, l’occasionalità e la minore rilevanza della riduzione dello spazio personale minimo richiesto (§130); 2) la sufficiente libertà di movimento e lo svolgimento di adeguate attività all’esterno della cella (§133); 3) l’adeguatezza della struttura, in assenza di altri aspetti che aggravino le condizioni di privazione della libertà (§134).

b) Quando lo spazio individuale in una cella collettiva si attesta tra i 3 e i 4 m2, sussiste una violazione dell'articolo 3 Cedu se tale condizione risulta combinata ad altri aspetti di inadeguatezza della detenzione. Tali aspetti riguardano, in particolare, la possibilità di svolgere attività fisica all'aria aperta, la presenza di luce naturale e aria nella cella, l’adeguatezza della ventilazione e della temperatura, la possibilità di utilizzare la toilette in privato ed il rispetto dei generali requisiti igienico-sanitari (§106).

c) Nei casi in cui un detenuto disponga di più di 4 m2 in una cella collettiva e, quindi, non si pongano problemi per quanto riguarda la mancanza di spazio personale, rimangono comunque rilevanti altri aspetti riguardanti le condizioni di detenzione ai fini della valutazione di conformità all'articolo 3 della Convenzione (§ 48, 53, 55, 59 e 63-64).

 

4. Tornando al caso di specie, la Corte ha anzitutto ricordato che il problema del sovraffollamento carcerario in Croazia è già stato esaminato in numerose pronunce, nessuna delle quali – al di là dell’esito sul singolo caso – ha evidenziato violazioni strutturali dell’art. 3 Cedu (cfr. Cenbauer v. Croatia, no. 73786/01, ECHR 2006-III; Testa v. Croatia, no. 20877/04, 12.7.2007; Štitić v. Croatia, no. 29660/03, 8.11.2007; Dolenec, v. Croatia, no. 25282/06, 26.11.2009; Longin v. Croatia, no. 49268/10, 6.11.2012; and Lonić v. Croatia, no. 8067/12, 4.12.2014). La Corte ha confermato tale valutazione anche nel caso di specie, sottolineando che il proprio giudizio concerneva la sola situazione del carcere di Bjelovar e non il complessivo stato del sistema penitenziario croato (§142).

 

5. Nel dettaglio, per quanto riguarda il periodo di 27 giorni consecutivi che il ricorrente aveva trascorso in uno spazio personale inferiore a 3 m2, la Corte ha ritenuto non superata la presunzione di violazione dell’art. 3 Cedu in ragione della sua non breve durata e della sua non scarsa rilevanza, ossia in assenza di uno dei fattori necessari – come sopra ricordato – a rovesciare la strong presumption (§149-153).

Con riferimento ai periodi non consecutivi (durati al massimo 8 giorni) che il ricorrente aveva trascorso sempre in uno spazio personale inferiore ai 3 m2, la Corte ha invece ritenuto tale mancanza di spazio personale breve e di minore rilevanza e ha valorizzato alcuni “fattori allevianti”, portati alla sua attenzione dal Governo, quali la libertà di movimento fuori dalla cella, le attività svolte all’aperto e le condizioni generali della detenzione (qualità dei servizi igienici, presenza di sufficiente luce e l’aria, accesso alle docce, stato delle strutture), giungendo su questa base ad escludere la violazione. Tali fattori, a giudizio della Grande Camera, avevano infatti alleviato significativamente la sofferenza determinata dalla temporanea carenza di spazio personale in cella. D’altra parte – chiosa la Corte – lo stesso ricorrente non aveva sollevato alcuna doglianza relativa alle condizioni igieniche, all’alimentazione, alle attività ricreative ed educative nell’ambito dei ricorsi esperiti dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

Alla luce di tali considerazioni, i giudici della Grande Camera hanno concluso nel senso che le condizioni di detenzione del ricorrente, anche se non del tutto adeguate in materia di spazio personale, non avevano raggiunto la soglia di gravità richiesta per qualificarsi come trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

 

6. Anche per quanto riguarda i periodi in cui il ricorrente aveva occupato una cella condivisa con altri avendo a disposizione uno spazio personale compreso tra 3 e 4 m2 (precisamente tra 3.38 m2 e 3,56 m2), la Corte ha valorizzato i medesimi fattori qualificanti la detenzione, concludendo a fortiori per l’insussistenza della violazione dell'articolo 3 Cedu.

 

7. Alla pronuncia della Grande Camera si affiancano tre opinioni dissenzienti che, in ragione degli interessanti spunti offerti, meritano senz'altro una seppur breve menzione.

Nella prima dissenting opinion, i giudici Sajó, López Guerra e Wojtyczek hanno ritenuto sussistente la violazione dell'articolo 3 Cedu rispetto a tutti i periodi in cui il ricorrente aveva vissuto in meno di 3 m2 o in uno spazio compreso tra i 3 e i 4 m2.

Con riferimento ai periodi di detenzione in uno spazio inferiore ai 3 m2, i giudici hanno sottolineato che questi periodi andavano considerati – al di là della scarsa durata di ciascuno di essi – per il loro ripetersi in un breve lasso temporale e per l’effetto cumulativo che avevano determinato in capo al detenuto, sostenendo al riguardo che, più si protrae la permanenza in uno spazio vitale insufficiente, più forti sono gli effetti psicologici che si producono. Gli intervalli temporali durante i quali il ricorrente aveva beneficiato di una sistemazione leggermente più spaziosa non avevano determinato alcun sollievo rispetto al complessivo effetto disumanizzante prodotto dalla lunga detenzione in uno spazio inadeguato. I giudici hanno inoltre contestato la scelta della maggioranza di non tenere conto dei parametri indicati dal Comitato per la prevenzione della tortura (CPT), che ha stabilito uno standard minimo di 6 m2 di spazio vitale per i detenuti ristretti in una cella singola e di 4 m2 per i detenuti che vivono in una cella condivisa. Pertanto, la presunzione di violazione dell'art. 3 Cedu avrebbe dovuto scattare con riferimento a tutti i periodi detentivi che non avevano soddisfatto il parametro minimo di 4 m2 di spazio per persona.

Nella seconda dissenting opinion, i giudici Lazarova Trajkovska, De Gaetano e Grozev hanno ritenuto sussistente la violazione dell'art. 3 Cedu con riferimento a tutti i periodi di tempo durante i quali il ricorrente aveva avuto a disposizione meno di 3 m2. Anche questi giudici hanno espresso disaccordo sulla scelta della maggioranza di non uniformare i propri standard a quelli adottati dal CPT, che, come già ricordato, fissa il requisito minimo di spazio personale per ogni detenuto a 4 m2. Nel merito, applicando un più rigoroso scrutinio sui periodi non-consecutivi durante i quali il ricorrente aveva avuto a disposizione meno di 3 m2 di spazio personale, i giudici hanno ritenuto che i fattori compensativi valorizzati dal giudizio della maggioranza fossero insufficienti per controbilanciare la mancanza di spazio personale.

Da ultimo, nell’ambito della sua lunga e articolata opinione dissenziente, il giudice Pinto de Albuquerque si è allineato alla prima dissenting opinion (riconoscendo la violazione per tutti i periodi di detenzione sotto i 4 mq di spazio personale), ma ha sviluppato un autonomo iter argomentativo.

Il giudice ha affrontato, nella prima parte della sua opinion, la questione relativa alla natura giuridica degli standard fissati dal CPT e da altri organismi sovranazionali, standard che la maggioranza aveva ritenuto non vincolanti ai fini del proprio scrutinio. Dopo un'analisi sul ruolo della c.d. soft law nel diritto internazionale  e,  in particolare, nell’ambito del Consiglio d’Europa, il giudice ha valorizzato l'importante apporto fornito dagli strumenti di soft law proprio nell'ambito del contrasto al fenomeno del sovraffollamento carcerario.

Tanto premesso, il giudice non ha condiviso l’approccio “multifattoriale e cumulativo” come interpretato dalla Corte nei casi di sovraffollamento penitenziario. Ha infatti ritenuto che, se da un lato i fattori che qualificano negativamente la  detenzione possono essere determinanti per ritenere violato l'art. 3 Cedu anche nei casi in cui il parametro dello spazio personale è rispettato; dall’altro lato non è condivisibile sostenere che, attraverso l'approccio multifattoriale, l’assenza di un adeguato spazio personale possa essere compensata dalle altre condizioni materiali in cui si svolge la detenzione. Secondo Pinto de Albuquerque, i fattori di compensazione a cui si è riferita la maggioranza dei giudici – la sufficiente libertà di movimento, le attività all’esterno della cella, nonché l’esistenza di un’adeguata struttura carceraria – sono elementi che dovrebbero essere già parte delle  normali prerogative di ogni carcere, e come tali non possono giustificare l'abnorme carenza di spazio personale: logica richiederebbe, infatti, che circostanze straordinariamente negative possano essere compensate solo da circostanze straordinariamente positive.

Infine, ragionando ulteriormente sui fattori cumulativi che avevano caratterizzato la detenzione del ricorrente, il giudice ha osservato che la maggioranza non ha considerato le due doglianze che il ricorrente aveva presentato alle autorità nazionali: in primo luogo, l'impossibilità di lavorare e, in secondo luogo, l'impossibilità materiale  di mantenere contatti con la famiglia.

 

8. Può in conclusione notarsi come, rispetto alla pronuncia della Camera, quella resa dalla Grande Camera abbia effettuato uno scrutinio più stringente al momento di valutare la resistenza della strong presumption rispetto agli ulteriori elementi caratterizzanti la detenzione in condizioni di sovraffollamento carcerario, pervenendo così al riconoscimento della violazione lamentata dal ricorrente con riferimento al periodo di detenzione di maggiore durata (27 giorni consecutivi). Per altro verso, tuttavia, la stessa Grande Camera si è divisa al momento di valutare la sussistenza delle violazioni relative ai periodi di più breve durata o in spazi compresi tra 3 e 4 m2: mentre la maggioranza del collegio ha esercitato un certo self-restraint rispetto alle istanze di maggiore tutela provenienti dal ricorrente e dalle terze parti intervenute, giungendo così a negare le violazioni, la minoranza si è mostrata più sensibile rispetto a tali istanze, producendo tre opinioni dissenzienti che pongono le premesse per una rinnovata riflessione attorno a questioni non ancora pienamente risolte, quali, in particolare, il valore che deve essere attribuito ai parametri fissati dal CPT, nonché il significato da attribuire al concetto di “brevità e non scarsa rilevanza” del periodo detentivo scontato in meno di 3 m2. Questioni che, come è noto, hanno diretta rilevanza anche sul versante del diritto interno con riferimento, in particolare, all'applicazione dell'art. 35-ter ord. pen. (come modificato per adempiere alle prescrizioni della sentenza Torreggiani), il quale, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della violazione dell'art. 3 Cedu e dei rimedi che ne discendono, fa riferimento espresso alla giurisprudenza di Strasburgo.