ISSN 2039-1676


09 gennaio 2017 |

L’art. 8 d.lgs. 231/2001 nel triangolo di Penrose

Tra minimizzazione del rischio-reato d’impresa e ‘nuove forme’ di colpevolezza

Il presente contributo è il testo, rielaborato ed integrato con i riferimenti bibliografici essenziali, della relazione tenuta dall'Autore al VI Ginnasio dei penalisti – Il diritto penale di fronte alle sfide della “società del rischio”. Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema, Pisa, 18 e 19 marzo 2016, i cui Atti sono in corso di pubblicazione. Si ringraziano i curatori, in particolare Gaetana Morgante, per avere concesso la pubblicazione in questa Rivista. L'Autore ringrazia Luca Troyer ed Alex Ingrassia, dai quali ha mutuato, previo loro consenso, l’idea di associare il “triangolo di Penrose” ad un tema di diritto penale.

 

Abstract. L’art. 8 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 prevede l’ipotesi della c.d. “autonomia” della responsabilità da reato della persona giuridica.

Tale norma dispone – tra l’altro – che l’ente risponde del reato-presupposto commesso dalla persona fisica anche quando “l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile”.

Dal punto di vista politico-criminale, si assiste – come peraltro in altri settori di attività connotate da “rischio lecito” – ad una delega privatistica del rischio-reato gestito dalla persona giuridica: la complessità e l’opacità delle strutture organizzative di enti di grandi o medio-grandi dimensioni possono rendere oltremodo difficoltoso, quando non addirittura impossibile, l’accertamento delle responsabilità individuali.

L’art. 8, pertanto, attribuisce al sistema delineato dal decreto un grado accettabile di effettività, che consente di superare le strettoie e i rigidi schematismi di una responsabilità par ricochet, senza la quale, probabilmente, la minaccia di sanzioni nei confronti degli enti sarebbe condannata a restare, non poche volte, lettera morta.

Ma, d’altra parte, vi è chi contesta radicalmente la compatibilità della previsione contenuta nell’art. 8 con l’intero sistema di responsabilità dell’ente, la cui imputazione ha quale condizione necessaria l’esistenza di un rapporto qualificato tra la persona fisica, autore del reato, e l’ente.

Il tema di fondo concerne l’individuazione della c.d. colpa di organizzazione dell’ente: appare chiaro come, in concreto, manchino gli elementi che fondino la ricostruzione relativa alla condotta elusiva dell’eventuale modello organizzativo, realizzata da un soggetto rimasto non individuato.

Il presente lavoro si propone di passare in rassegna gli approdi interpretativi raggiunti sul punto e verificare la relativa tenuta applicativa, in armonia con le garanzie di sistema. 

 

SOMMARIO: 1. In generale: i ‘confini gerarchici’ del d.lgs. 231/2001. – 2. La prima, fondamentale, conseguenza: l’illecito dell’ente come criminal offence. – 3. Pro e contro dell’(obbligata) ‘scelta penalistica’. Cenni. – 4. Una domanda onnicomprensiva: di che cosa l’ente risponde? – 5. Introduzione all’art. 8 d.lgs. 231/2001. Una ‘pregiudiziale teoretica’. – 6. Il contenuto della colpevolezza dell’ente. – 7. La colpevolezza dell’ente nel caso di persona fisica non identificata. – 8. Conclusione: tre modelli colposi per quattro scenari criminologici.