ISSN 2039-1676


12 gennaio 2017 |

Monitoraggio Corte EDU novembre 2016

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

A cura di Francesco Viganò e Francesco Zacchè.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Camilla Mostardini (artt. 1, 2 e 10 Cedu) e Sara Longo (artt. 5, 6 e 4 Prot. n. 7 Cedu).

 

a) Art. 1 Cedu

Per quanto concerne l’art. 1 della Cedu, la Corte di Strasburgo, con la sent. 24 novembre 2016, Muradyan c. Armenia, ha avuto modo di riaffermare il principio secondo cui gli Stati aderenti alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo devono assicurarne il rispetto non solo nel territorio nazionale, ma anche in ogni altra area sulla quale esercitino un controllo effettivo come conseguenza di un’azione militare – a prescindere dalla sua legittimità. La sentenza precisa inoltre che la responsabilità dello Stato contraente non è confinata alle sole violazioni commesse dai propri rappresentanti nei territori occupati, ma risulta estesa anche a quelle perpetrate dalle autorità locali. Nel caso di specie, la Corte europea ha ritenuto sussistente la responsabilità dell’Armenia per la morte di un proprio soldato in servizio presso una base militare in Nagorno Karabakh, territorio da anni soggetto al controllo del governo armeno, morte avvenuta come conseguenza degli abusi commessi nei suoi confronti da alcuni ufficiali del luogo. (Camilla Mostardini)

 

b) Art. 2 Cedu

Con la sent. 22 novembre 2016, Hiller c. Austria (sulla quale cfr. più ampiamente Mostardini, La Corte di Strasburgo in materia di responsabilità del medico per il suicidio del paziente psichiatrico, in questa Rivista, 12 gennaio 2017), la C. eur. dir. uomo ha negato la violazione dell’art. 2, lamentata dalla ricorrente a seguito del suicidio del figlio malato di mente, avvenuto mentre questi si trovava in regime di ricovero coatto presso un ospedale psichiatrico. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che nessun rimprovero di negligenza possa essere mosso allo staff ospedaliero per il fatto di aver gradualmente concesso al paziente alcune libertà, quali il permesso di passeggiare intorno alla struttura, pur sfociato nella sua fuga e, infine, nel gesto estremo. Un approccio terapeutico di tipo aperto risulta, infatti, non solo in linea con le più recenti direttive in materia di cura delle malattie mentali, ma anche conforme alla Convenzione: imporre ai pazienti psichiatrici una restrizione della libertà di movimento più severa di quanto strettamente necessario, oltre ad impedirne un opportuno – graduale – reinserimento nella società, ne minerebbe il diritto alla dignità e alla autodeterminazione, risolvendosi in una violazione degli artt. 3, 5 e 8 della Cedu. Pertanto, la Corte europea ha escluso che le autorità austriache si siano rese inadempienti rispetto agli obblighi di protezione prescritti dall’art. 2 della Cedu, ancorché precisi che il dovere degli Stati firmatari di predisporre tutte le misure adeguate per proteggere la vita dei soggetti che si trovino sotto la propria giurisdizione si riscontra anche nella sfera della sanità pubblica e quindi – e a maggior ragione, vista la loro particolare vulnerabilità – nei confronti dei soggetti ricoverati coattivamente in strutture psichiatriche, come nel caso di specie.

È stata invece riconosciuta all’unanimità la violazione dell’art. 2, tanto nel suo aspetto procedurale, quanto in quello sostanziale, nella già citata sent. 24 novembre 2016, Muradyan c. Armenia, in relazione alla morte di un soldato armeno di stanza presso una base militare nel Nagorno Karabakh, territorio sotto la giurisdizione dell’Armenia; il ricorrente, padre del militare, lamentava che la morte del figlio, dovuta a complicazioni seguite alla rottura della milza, fosse avvenuta come conseguenza dei maltrattamenti a lui riservati da alcuni dei suoi superiori e delle inadeguate cure mediche ricevute. La Corte europea ha ritenuto fondato il ricorso, rimproverando all’Armenia una violazione degli obblighi positivi scaturenti dell’art. 2 della Cedu, per aver omesso di adottare le opportune misure a salvaguardia della vita di un soggetto sottoposto alla sua giurisdizione e per non aver offerto una ragionevole e convincente spiegazione sulle cause del decesso; la sentenza torna, infatti, a ribadire il concetto per cui ogniqualvolta vi sia ragione di ritenere che la morte di un simile soggetto sia avvenuta in circostanze sospette, lo Stato è tenuto ad intraprendere delle indagini ufficiali, ancorché i presunti colpevoli non siano agenti statali. La Corte di Strasburgo precisa, inoltre, che, pur trattandosi di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, il suo effettivo adempimento non si misura sulla quantità degli atti d’indagine svolti, quanto piuttosto sulla loro qualità; in questo senso, dunque, viene riscontrata nel caso di specie anche una violazione degli obblighi procedurali discendenti dall’art. 2 della Cedu, essendo state rilevate numerose lacune nelle indagini condotte dalle autorità armene. (Camilla Mostardini)

 

c) Art. 5 Cedu

Sul versante della legalità della detenzione, merita di essere segnalata la sent. 17 novembre 2016, Lelyuk c. Ucraina, con cui la Corte europea accerta la mancata sussistenza dei presupposti affinché possa essere disposta la privazione della libertà personale. Nella specie, il ricorrente viene condannato a tre anni di reclusione, ma in appello il giudice dichiara il reato estinto per amnistia. Dopo qualche mese, la stessa corte d’appello annulla la sentenza di proscioglimento, confermando la pronuncia di primo grado. All’esecuzione della condanna, tuttavia, si procede decorsi cinque anni dalla decisione della corte d’appello, e cioè una volta maturati i tempi di “prescrizione della sentenza” fissati dalla legge nazionale. Da qui la violazione sia del comma 1 dell’art. 5 Cedu, per l’arbitrarietà della privazione della libertà personale sopportata dal ricorrente, sia del comma 5 per l’assenza di rimedi interni effettivi volti a compensare il pregiudizio subito.

Ulteriori profili di violazione della legalità della detenzione sono esaminati dalla Corte europea in diverse pronunce. La sent. 10 novembre 2016, Kiril Zlatkov Nikolov c. Francia, esclude la violazione dell’art. 5 comma 3 Cedu, ritenendo che il ritardo di tre giorni e ventitré ore con cui il ricorrente è stato tradotto dinanzi al giudice istruttore sia stato giustificato dalle peculiarità del caso. Dopo l’arresto, avvenuto in Germania, il ricorrente è stato tradotto sino a Strasburgo e da qui si è dato corso alla sua traduzione sino al giudice istruttore di Lione, territorialmente competente per il reato. Tenuto conto della distanza fra le due città francesi e della necessità di rinvenire un veicolo e una scorta per la traduzione, nonché delle condizioni metereologiche particolarmente avverse, non pare rinvenirsi alcun ritardo ingiustificato attribuibile alle autorità francesi.

Di converso, la violazione del medesimo parametro convenzionale è affermata con la sent. 22 novembre 2016, Kerman c. Turchia. In questa vicenda, la detenzione provvisoria del ricorrente, un militare dell’esercito turco, disposta dal tribunale militare, composto da due giudici togati e un ufficiale si è rivelata contraria all’art. 5 comma 3 Cedu, mancando la condizione d’indipendenza del giudice. L’ufficiale facente parte del collegio giudicante, infatti, nel corso del proprio mandato continua a mantenere lo status di militare e, quindi, ad essere assoggettato alla disciplina e alla gerarchia militare, cui peraltro spetta nominarlo e valutarlo. Parimenti alla stessa valutazione, a opera dei vertici militari, sono soggetti annualmente anche i giudici togati, con grave pregiudizio della loro indipendenza. La pronuncia accerta poi la violazione di ulteriori due profili: da una parte, l’art. 5 comma 4 Cedu, poiché i ricorsi sulla legalità della detenzione del ricorrente sono stati esaminati dal medesimo tribunale militare, privo del requisito dell’indipendenza; dall’altra, la mancata previsione di uno strumento di ricorso interno con cui far valere le violazioni dell’art 5 Cedu, determina la violazione dell’art. 5 comma 5 Cedu. (Sara Longo). 

 

 

d) Art. 6 Cedu

Quanto ai profili attinenti al rispetto dell’equità processuale, protetti in generale dall’art. 6 comma 1 Cedu, merita una particolare segnalazione la sent. 8 novembre 2016, Figueiredo Teixeira c. Principato di Andorra, con cui le censure del ricorrente in ordine alla mancata motivazione dei provvedimenti giurisdizionali nazionali e all’illegittimità di alcune delle prove impiegate per la condanna, sono state integralmente respinte. La Corte europea, in particolare, ha ribadito come l'obbligo di motivazione delle decisioni non possa essere inteso come obbligo di dar seguito ad ogni richiesta, bastando il mero riferimento alle pertinenti disposizioni di legge, laddove le questioni sollevate appaiano prima facie infondate. Quanto alle condizioni di ammissibilità delle prove e alla loro valutazione, si tratta di questioni appartenenti al diritto e ai giudici nazionali: posto che la disciplina interna non risulta esser stata violata e che il ricorrente ha potuto discutere dell’utilizzabilità o no delle prove, non risulta ricorrere alcun pregiudizio all’equità processuale.

Sempre sul versante dell’equità processuale, con particolare riguardo all’obbligo di motivazione, anche la sent. 29 novembre 2016, Lhermitte c. Belgio, esclude la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu. La condanna della ricorrente, a opera della corte d’assise, per l’omicidio dei suoi cinque figlie è infatti risultata adeguatamente e sufficientemente motivata; né a nulla vale la circostanza dei gravi disturbi psichiatrici di cui era affetta la ricorrente, avendola le autorità belghe sottoposta a plurime perizie psichiatriche nel corso del giudizio e garantitole, del pari, l’accesso a tutti gli strumenti per comprendere quali fossero le accuse elevate a suo carico.

In merito all’equità processuale ex art. 6 comma 1 Cedu, in rapporto con il divieto di discriminazione assicurato dall’art. 14 Cedu, la già menzionata sent. 10 novembre 2016, Kiril Zlatkov Nikolov c. Francia dichiara irricevibile la domanda con cui il ricorrente adduceva un preteso pregiudizio dei propri diritti per la mancata registrazione degli interrogatori cui era stato sottoposto nel corso delle indagini. Il codice di rito all’epoca vigente, infatti, escludeva il reato per il quale era perseguito il ricorrente da quelli assoggettati a tale forma di documentazione e, in ogni caso, la Corte non ha rinvenuto alcun pregiudizio per il ricorrente dalla mancata registrazione.

Sul più specifico versante rappresentato dalla tutela del diritto di difesa tecnica, la sent. 10 novembre 2016, Sitnevskiy c. Ucraina accerta la violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu: se, inizialmente, il ricorrente - accusato di rapina e di furto - aveva consapevolmente rinunciato all’assistenza di un difensore nel corso dei primi interrogatori, le dichiarazioni autoaccusatorie rese dallo stesso in ordine all’ulteriore imputazione di tentato omicidio – peraltro utilizzate ai fini della condanna – avrebbero nuovamente essere rese con la garanzia della difesa tecnica in mancanza d’una rinuncia consapevole.

A conclusione antitetica giunge, invece, la sent. 17 novembre 2016, Loboda c. Ucraina, con cui il giudice europeo esclude la sussistenza di qualsiasi pregiudizio del diritto di difesa. Sebbene il ricorrente, all’epoca non ancora formalmente imputato, fosse stato sentito una prima volta dalla polizia, senza il proprio difensore, la circostanza di una seconda audizione, in presenza del difensore, unitamente all’estromissione del verbale del primo interrogatorio dal fascicolo del dibattimento, proprio in ragione della mancata garanzia difensiva, sono sufficienti a determinare la non violazione del precetto convenzionale.

Quanto all’esercizio del diritto al confronto fra l’imputato e chi rende dichiarazioni a suo carico, meritano di essere segnalate le sent. 10 novembre 2016, Avetisyan c. Armenia e Sitnevskiy c. Ucraina, con le quali la Corte europea ritiene integrata la violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. d per esser stati i ricorrenti, in ambo i casi, condannati sulla base delle dichiarazioni rese in fase di indagine da testimoni assenti in dibattimento. Nella specie, le dichiarazioni sono risultate decisive ai fini della condanna; le autorità nazionali non hanno impiegato tutti gli strumenti a loro disposizione per assicurare la partecipazione dei testi dell’accusa in udienza; mancavano adeguate garanzie procedurali idonee a controbilanciare il pregiudizio subito dai ricorrenti a causa della lettura dibattimentale delle dichiarazioni pregresse. (Sara Longo)

 

e) Art. 10 Cedu

In materia di libertà di espressione, si segnala la sent. 22 novembre 2016, Grebneva e Alisimchik c. Russia, con la quale la Corte di Strasburgo ha riscontrato una violazione dell’art. 10 nella condanna penale al pagamento di una multa inflitta ad una giornalista e alla sua editrice per un articolo satirico ritenuto dalle Corti domestiche diffamatorio nei confronti del procuratore regionale. La Corte europea sottolinea in particolare che, nel caso di specie, non sussiste alcuna delle eccezioni previste al comma 2 dell’art. 10 della Cedu, tali da giustificare la limitazione della libertà di espressione; se, infatti, l’interferenza dello Stato sul diritto in questione risulta pacifica, così come pacifica risulta la sua finalità di proteggere la reputazione del procuratore oggetto della satira, lo stesso non può dirsi per quanto attiene all’elemento della sua “necessità in una società democratica”. I giudici di Strasburgo osservano, infatti, che compito dei giornalisti è quello di fornire al pubblico informazioni e idee su questioni di pubblico interesse, soprattutto in periodo di elezioni, come avvenuto nel caso in esame; l’articolo incriminato, in particolare, non comporterebbe un attacco personale e gratuito al procuratore, ma avrebbe il solo fine di portarne alla luce le responsabilità istituzionali quale capo della procura regionale. La Corte europea osserva, ancora, che un procuratore si espone inevitabilmente allo scrutinio pubblico e dovrebbe pertanto mostrare una maggiore tolleranza alle critiche mosse al suo operato. La sentenza ribadisce, inoltre, che la natura diffamatoria di qualsivoglia forma di espressione deve essere valutata con riferimento al contesto nel quale questa si inserisce e alla finalità che persegue; e, ancora, si torna ad affermare che la mera tenuità della sanzione irrogata non basta, di per sé, a far ritenere proporzionata l’interferenza dello Stato nella libertà di espressione, dal momento che la pronuncia stessa di una sentenza di condanna potrebbe rappresentare un deterrente per altri giornalisti.

Ancora, questi stessi principi sono stati riaffermati nella sent. 15 novembre 2016, Savda c. Turchia. Nel caso di specie, la C. eur. dir. uomo ha ritenuto contraria all’art. 10 della Cedu la condanna a cinque mesi di reclusione imposta a un membro della c.d. “Piattaforma antimilitare” per aver letto pubblicamente un comunicato nel quale veniva dichiarata solidarietà per gli obiettori di coscienza israeliani, incitando a seguirne l’esempio e sottrarsi al servizio militare. Ancora una volta, la controversia non riguarda la sussistenza di un’ingerenza da parte dello Stato nell’esercizio della libertà di espressione di un cittadino, pacifica nel caso di specie, quanto l’eventuale legittimità ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della Cedu di tale ingerenza; anche in questo caso, tuttavia, i giudici di Strasburgo giungono a una risposta negativa, osservando che la pena della reclusione per una simile ipotesi non è affatto necessaria in una società democratica. La mera istigazione a sottrarsi agli obblighi militari, infatti, non è sufficiente a giustificare una limitazione della libertà di espressione; in questo senso sarebbe stato necessario, piuttosto, che la dichiarazione presentasse dei contenuti tali da esortare all’uso della violenza ovvero a promuovere una resistenza armata o una rivolta, o che comunque fosse connotata da manifestazioni di odio in grado di produrre un evento dannoso. (Camilla Mostardini)

 

f) Art. 4 Prot. 7 Cedu

In merito al divieto di bis in idem, con la sent. 15 novembre 2016, A. e B. c. Norvegia, la grande camera esclude la violazione dell’art. 4 Prot. n. 7 Cedu. Nonostante i medesimi reati fiscali fossero stati oggetto d’un doppio procedimento, amministrativo e penale, i due riti sono proseguiti in parallelo e gli accertamenti raggiunti in ciascuno dei due procedimenti hanno trovato ingresso anche nella diversa sede processuale. Non solo, nel determinare il quantum di pena, il giudice penale ha altresì tenuto conto della sanzione amministrativa già inflitta nella relativa sede (v. al riguardo la nota di Viganò, La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio, in questa Rivista, 18 novembre 2016). (Sara Longo)