ISSN 2039-1676


13 aprile 2017 |

Come non detto. Per il Tribunale di Milano la sentenza della Grande Camera de Tommaso in materia di misure di prevenzione non integra un precedente consolidato

Trib. Milano, sez. autonoma misure di prevenzione, decreto 7 marzo 2017 (dep. 13 marzo 2017), Pres. Est. Cernuto

Contributo pubblicato nel Fascicolo 4/2017

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1. Allorché il giudice comune non sia convinto che la parola dei giudici di Strasburgo sia cristallizzata all’interno di un orientamento consolidato, quella parola è come non fosse mai stata pronunciata. Né importa se essa provenga dalla massima composizione della Corte, la Grande Camera, la cui recente sentenza nella causa de Tommaso c. Italia[1] viene oggi ritenuta dal Tribunale di Milano non vincolante per il giudice italiano.

 

2. Sulla base di tale assunto, la sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano – previa proposta avanzata dalla Procura di Busto Arsizio – ha applicato con il decreto in esame la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a un soggetto ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1 lett. a) d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia).

Quest’ultima norma – è bene rammentarlo – descrive la fattispecie di ‘pericolosità generica’ che funge da presupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) a soggetti considerati “sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi”.

All’interno di tale disposizione, il legislatore del codice antimafia ha trasfuso la disciplina precedentemente contenuta nella legge n. 1423/1956. Essa, tuttavia – e in ciò risiede il nucleo problematico affrontato nel provvedimento in commento – è stata di recente dichiarata convenzionalmente illegittima stante l’incompatibilità con la libertà di circolazione riconosciuta dall’art. 2 Prot. 4 Cedu (sent. 23 febbraio 2017, Grande Camera della Corte Edu, de Tommaso c. Italia).

In tale occasione, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale non fosse prevista da una legge dotata delle qualità richieste dalla propria giurisprudenza e che, pertanto, non fosse integrato il requisito della ‘base legale’ previsto dalla norma convenzionale. La Corte Edu ha in particolare censurato l’eccessiva vaghezza e imprecisione dei termini utilizzati dal legislatore per identificare il presupposto di ‘pericolosità generica’, sottolineando come essi non siano sufficienti a garantire al singolo di prevedere in maniera sufficientemente certa l’imposizione di misure di prevenzione che limitano diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

3. Gli elementi di fatto che il decreto milanese pone a fondamento del giudizio di pericolosità (rectius di abituale e attuale dedizione a traffici delittuosi) sono rappresentati da vari precedenti del soggetto proposto, che delineano un curriculum criminale evidentemente corposo, comprensivo di diciannove condanne definitive per reati commessi a partire dai primi anni ’90, tra i quali figurano: furti, guida senza patente, detenzione illegale di armi e munizioni (anche da guerra), altre violazioni in materia di armi, ricettazione, detenzione illecita di stupefacenti, rapina a mano armata, calunnia, diffamazione, rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza, lesioni personali. A ciò si aggiungono alcuni altri precedenti di polizia e controlli durante i quali il soggetto era stato rinvenuto in compagnia di pregiudicati, nonché due querele per minacce, violazione di domicilio e atti persecutori nei confronti di una donna, scaturiti infine in un’imputazione per omicidio ex art. 575 c.p. commesso in costanza della sottoposizione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento.

La gravità, il numero, la consistenza e la frequenza dei precedenti sono ritenuti dai giudici milanesi espressivi di una “abitualità delittuosa conclamata” da parte di un soggetto che risulta “una persona stabilmente dedita alla commissione di delitti e autore di condotte costantemente improntate a modelli antisociali”, che ne comportano la riconduzione alla categoria di ‘pericoloso generico’ di cui al citato art. 1 lett. a) d.lgs. 159/2011.

 

4. Tali conclusioni, a parere del Tribunale di Milano, non sono revocate in dubbio dalle censure mosse dalla Corte Edu nella citata sentenza de Tommaso poiché, si legge nel decreto: “la decisione, pur provenendo dalla Grande Camera […] non integra, allo stato, un precedente consolidato nei termini descritti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49/2015[2]. Come noto, proprio in base a quest’ultima sentenza della Corte costituzionale, il giudice italiano sarebbe vincolato ad adeguarsi al principio di diritto affermato in una sentenza della Corte Edu solamente quando essa sia una ‘sentenza pilota’ o sia espressione di un “diritto consolidato”.

Le ragioni per le quali i giudici milanesi hanno ritenuto che la sentenza de Tommaso non sia indicativa di un orientamento consolidato possono così essere sintetizzate:

i) la questione è nuova, nel senso che non è mai stata specificamente affrontata in precedenza dalla Corte di Strasburgo (il che era stato riconosciuto espressamente dalla stessa Corte Edu ai §§ 114 e 115 della sentenza de Tommaso[3]);

ii) l’andamento precedente della giurisprudenza europea sul punto è stato a lungo costante nel ritenere il sistema delle misure di prevenzione conforme alla Convenzione (sul punto vengono citate alcune pronunce riguardanti l’Italia, tra cui la sent. 22 aprile 1994, Raimondo, la dec. 4 settembre 2001, Riela, la sent. 5 luglio 2001, Arcuri, la sent. 5 gennaio 2010, Bongiorno e la sent. 6 luglio 2011, Capitani e Campanella);

iii) l’interpretazione consolidata nel diritto interno è volta a riconoscere la legittimità costituzionale e convenzionale delle norme censurate (cfr. Cass. sez. II, 4 giugno 2015, n. 26235);

iv) nella sentenza della Corte Edu sono state espresse opinioni dissenzienti da cinque giudici, incluso il presidente della Corte: ciò impedirebbe di ritenere che tale pronuncia sia destinata a sciogliere definitivamente la questione in esame;

v) la cornice sistematica attualmente vigente contribuisce (oggi) a precisare la fattispecie più di quanto facesse (ieri) quella esaminata dai giudici di Strasburgo: pur avendo l’art. 1 del d.lgs. 159/2011 ripreso gli elementi costitutivi della pericolosità ‘generica’ contenuti nella disciplina abrogata di cui alla l. 1423/1956, il nuovo contesto normativo aprirebbe infatti “nuovi spazi interpretativi sia ai giudici nazionali che a quello convenzionale[4].

vi) la pronuncia della Corte Edu è stata condizionata dalle peculiarità del caso specifico sottoposto alla sua attenzione, ove la misura di prevenzione personale era stata applicata sulla base di una valutazione soggettiva che aveva attribuito al proposto tendenze criminali anziché condotte specifiche[5]. Nel caso in esame, invece, il Tribunale ritiene di aver saldato il proprio giudizio di pericolosità su di una valutazione oggettiva di fatti certi, che rendevano l’imposizione della sorveglianza speciale – e dunque la limitazione del diritto convenzionalmente garantito – ampiamente prevedibile dal soggetto interessato, quale conseguenza della propria condotta.

 

5. La Corte europea, però, non aveva censurato solamente la vaghezza dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione, bensì anche il contenuto obbligatorio delle prescrizioni della sorveglianza speciale.

Nella sentenza de Tommaso si osservava infatti che la normativa italiana – oltre ad essere del tutto imprecisa nel permettere al giudice di adottare “tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale” (cfr. art. 8 co. 5 del d.lgs. 159/2011)[6] – impone di adottare prescrizioni vaghe e indeterminate quali gli obblighi di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”[7] (cfr. art. 8 co. 4 del d.lgs. 159/2011), le quali sono apparse ai giudici di Strasburgo talmente imprecise da risolversi in una sorta di richiamo all’intero ordinamento giuridico italiano[8].

In merito a tali profili, il Tribunale di Milano – ferma restando la ritenuta non vincolatività della pronuncia europea anche sotto tale aspetto, per le medesime ragioni anzidette – nega la sussistenza di qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale. L’infondatezza di dubbi in tal senso – si afferma nel decreto – è stata infatti già sancita dalla Corte costituzionale nella sent. 282/2010, ove è stata riconosciuta la compatibilità di tali espressioni con i canoni di tassatività e precisione-determinatezza di cui all’art. 25 co. 2 Cost.

In realtà, nemmeno l’interpretazione offerta dalla Consulta nella sentenza 282/2010 era parsa agli occhi della Corte Edu in grado di fornire all’interessato indicazioni sufficienti circa la condotta a lui richiesta[9].

Cionondimeno, il Tribunale di Milano si dichiara di avviso opposto, tenendo peraltro a sottolineare come la pronuncia della Corte costituzionale sia avvenuta nell’ambito di un procedimento in cui in gioco non era la “limitazione” della libertà di circolazione, bensì addirittura la “privazione” della libertà personale mediante una pena detentiva, essendo in quel caso censurata la norma incriminatrice di cui all’art. 9 della l. 1423/1956 (oggi, art. 75 d.lgs. 159/2011[10]) che punisce con la reclusione  l’inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale. In tale occasione la Corte costituzionale aveva affermato che la locuzione “vivere onestamente” – seppur generica laddove considerata isolatamente – assume in realtà un contenuto più preciso se collocata nel contesto di tutte le altre prescrizioni imposte dal giudice, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare la propria condotta a un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di “vivere onestamente” si concreta e si individualizza[11].

Anche la prescrizione di “rispettare le leggi” è stata ritenuta sufficientemente determinata, in quanto da intendersi riferita al “dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale”[12].

 

6. Nella medesima sentenza de Tommaso, poi, la Corte europea si diceva preoccupata per l’imprecisione della prescrizione obbligatoria di “non partecipare a pubbliche riunioni”, che non pone limiti temporali e spaziali alla restrizione di questa libertà fondamentale, la cui concreta entità viene così interamente affidata alla discrezionalità del giudice[13].

Sotto quest’ultimo profilo, il Tribunale di Milano considera opportuno provare a precisare le coordinate della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni osservando come – salva la possibilità di imporre ulteriori restrizioni ai sensi dell’art. 8 co. 5 d.lgs. 159/2011 – il divieto di partecipare a pubbliche riunioni si riferisce alle sole riunioni contemplate all’art. 17 co. 3 Cost (“riunioni in luogo pubblico” per le quali “deve essere dato preavviso alle Autorità che possono vietarle”) e non anche a quelle tenute “in luogo aperto al pubblico” di cui all’art. 17 co. 2 Cost. purché pacifiche e senz’armi come richiesto dall’art. 17 co. 1 Cost.

 

7. Per le ragioni sopra ripercorse, il Tribunale di Milano ha ritenuto di non essere vincolato dalla giurisprudenza di Strasburgo e di poter applicare la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale sulla base di norme di legge dichiarate, con sentenza della Grande Camera della Corte Edu, incompatibili con la Convenzione.

 

* * *

8. È interessante, a questo punto, analizzare come la decisione in commento s’inserisca nella dinamica dei rapporti tra diritto convenzionale e ordinamento nazionale italiano, soprattutto alla luce dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 49/2015.

È certamente noto, infatti, che il rango della CEDU – come individuato dalle sentenze gemelle (n. 348 e 349) del 2007 – è sì sovraordinato alla legislazione ordinaria, ma comunque subordinato rispetto alla Costituzione. Inoltre, la funzione che la Corte europea è chiamata a svolgere nel sistema di tutela dei diritti fondamentali ha carattere sussidiario: spetta cioè anzitutto agli Stati il compito di tutelare i diritti, residuando sulla Corte europea il dovere di intervenire laddove le giurisdizioni nazionali falliscano, imponendo standard minimi comuni di tutela a cui gli Stati devono attenersi. Al contempo, nettamente differente è l’efficacia delle armi di cui dispongono, rispettivamente, le due corti: se da un lato la Corte costituzionale imbraccia un fucile di precisione (la declaratoria di incostituzionalità ex art. 136 Cost.), con cui è in grado di espungere dall’ordinamento, definitivamente e con effetto retroattivo, la disposizione censurata; dall’altro lato, la Corte Edu, nell’ambito della sua competenza ex art. 32 Cedu, può solo brandire un coltello con cui minacciare lo Stato inadempiente, lasciando però (almeno formalmente) in vigore nell’ordinamento interno la norma censurata.

Di conseguenza, l’effetto delle pronunce della Corte europea è sostanzialmente quello di delegare ai giudici nazionali il compito di adeguare l’ordinamento interno al principio di diritto affermato a Strasburgo. L’efficacia vincolante delle sentenze della Corte europea si sostanzia infatti nel dovere per il giudice dello Stato di assegnare alla disposizione di legge un significato conforme al diritto, anche giurisprudenziale, europeo (mediante un’interpretazione convenzionalmente conforme) oppure, ove la prima via risulti impraticabile, di subappaltare il compito alla Consulta (mediante lo strumento dell’incidente di costituzionalità che assuma quale parametro l’art. 117 co. 1 Cost.)[14].

Laddove si tratti del singolo caso di specie deciso dalla Corte di Strasburgo, il giudice nazionale non può mai negare di dare corso alla decisione della Corte europea: la delega è per così dire sempre vincolante[15].

Ogni sentenza della Corte Edu, poi, impone all’ordinamento italiano, e quindi anzitutto ai suoi giudici, di prevenire il verificarsi di violazioni analoghe a quella accertata dalla Corte (c.d. efficacia generale)[16]. In tale contesto, però, l’efficacia vincolante delle pronunce della Corte Edu nei confronti del giudice comune è stata di recente confinata – proprio ad opera della sentenza 49/2015 della Corte costituzionale – alle sole ipotesi in cui venga in rilevo un principio di diritto “consolidato”[17].

La dichiarata preoccupazione della Consulta era che i giudici comuni divenissero “passivi ricettori di un comando esegetico impartito altrove nelle forme della pronuncia giurisdizionale[18], così da spogliarsi della funzione di organo soggetto solamente alla legge; funzione loro assegnata dall’art. 101 co. 2 Cost., norma con cui deve coordinarsi l’art. 117 co.1 Cost. alla ricerca di un “punto di sintesi tra autonomia interpretativa del giudice comune e dovere di quest’ultimo di prestare collaborazione, affinché il significato del diritto fondamentale cessi di essere controverso[19].

 

9. Nell’intento di definire il concetto di diritto “consolidato”, la sentenza 49/2015 ha individuato espressamente alcuni indici che sarebbero idonei a escludere che un principio di diritto affermato dalla Corte europea integri un indirizzo “consolidato”: (i) la creatività del principio affermato, rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea; (ii) gli eventuali punti di distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo; (iii) la ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie se alimentate da robuste deduzioni; (iv) il dubbio che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i tratti peculiari dell’ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati aderenti che, alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano. Tra questi figura poi un indice (v), che vale qui la pena evidenziare, rappresentato dalla circostanza che quanto deciso promani da una sezione semplice, e non abbia ricevuto l’avallo della Grande Camera.

Sul punto la Corte costituzionale ha sottolineato altresì come la nozione di giurisprudenza consolidata trovi riconoscimento nell’art. 28 CEDU – relativo alla competenza dei comitati a pronunciarsi nel merito di ricorsi individuali quando la questione interpretativa sia oggetto di un “well-established case-law” – e nelle Explanatory Rules all’art. 8 del Prot. n. 14, che ha modificato l’art. 28 CEDU[20] . Secondo queste ultime spiegazioni “Well-established case-law normally means case-law which has been consistently applied by a Chamber. Exceptionally, however, it is conceivable that a single judgment on a question of principle may constitute “well-established case-law”, particularly when the Grand Chamber has rendered it”.

 

10. Dunque, tanto la pronuncia 49/2015 quanto le Explanatory Rules richiamate nella medesima sentenza – pur non premurandosi di definire in positivo il concetto di diritto “consolidato” e pur non affermando a chiare lettere che ogni sentenza della Grande Camera debba considerarsi tale – fanno espresso riferimento alla sostanziale differenza tra le pronunce, da un lato, delle singole sezioni della Corte europea e, dall’altro, della Grande Camera, affidando a queste ultime un valore e una forza intrinseca inevitabilmente maggiore.

Il Tribunale di Milano, con il decreto in esame – sebbene abbia apprezzabilmente indicato varie ragioni per le quali non considerare “consolidato” l’indirizzo espresso dalla sentenza de Tommaso (ragioni che abbiamo sopra riportato al § 4) – ha tuttavia trascurato il fatto, rilevante per i motivi anzidetti, che la sentenza della Corte europea è stata pronunciata dalla Grande Camera. A ciò si aggiunge il dato per cui la sentenza de Tommaso non si pone in contraddizione diretta con nessun precedente giacché la questione non era mai stata specificamente affrontata in precedenza dalla Corte di Strasburgo (cfr. §§ 114 e 115 della sentenza de Tommaso): il che parrebbe corroborare la natura vincolante del principio di diritto affermato, anziché attenuarla come invece sembra prospettarsi nel decreto in commento.

 

11. Il Tribunale di Milano ci sembra avere così optato per un’interpretazione restrittiva del concetto di indirizzo “consolidato” con il quale la sentenza 49/2015 della Corte costituzionale aveva costruito un filtro al recepimento del diritto giurisprudenziale europeo. Un filtro che potrebbe oggi correre il rischio di trasformarsi in una barriera quasi impermeabile all’ingresso della CEDU nell’ordinamento italiano.

 

12. Verosimilmente, proprio l’attuale dibattito sulle conseguenze nell’ordinamento italiano della sentenza de Tommaso rappresenterà un importante banco di prova per il futuro dei rapporti tra diritto convenzionale e diritto nazionale. Non è un caso che il decreto in commento si inserisca nell’ambito di un quadro eterogeneo di reazioni della giurisprudenza italiana alla dirompente sentenza della Corte Edu, pronunciata lo scorso febbraio.

Si rammenti, ad esempio, che – in senso contrario al decreto in oggetto – la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza del 14 marzo 2017[21], prendendo atto dell’intervenuta pronuncia della Corte europea, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina della sorveglianza speciale, sospettandone il contrasto con l’art. 117 co. 1 Cost. in relazione all’art. 2 Prot. 4 Cedu (estendendo addirittura i dubbi di costituzionalità anche alla disciplina della confisca di prevenzione per contrasto con l’art. 117 co. 1 Cost. in relazione all’art. 1 Prot. add. Cedu).

Inoltre – ma in senso adesivo rispetto al provvedimento milanese in esame – la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, con decreto del 28 marzo 2017[22], ha ritenuto di applicare la misura di prevenzione, considerandosi non vincolato dalla sentenza della Grande Camera della Corte europea.

È infine opportuno rammentare che è altresì pendente di fronte alle Sezioni Unite – la cui udienza di trattazione del ricorso è fissata per il 27 aprile 2017 – una questione relativa alla compatibilità con i principi di precisione, determinatezza e tassatività delle norme penali, anche alla luce della sentenza de Tommaso, del reato di cui all’art. 75 co. 2, d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia) che punisce la condotta di chi violi le prescrizioni “di vivere onestamente“ e “di rispettare le leggi”, imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza[23].

 

 

[1] Corte Edu, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, consultabile in questa Rivista con nota di F. Viganò, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, 3 marzo 2017 e con nota di A.M. Maugeri, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma una rondine non fa primavera, 6 marzo 2017.

[2] Cit. § 3 del decreto del Tribunale di Milano.

[3] La Corte europea affermava in particolare al § 114 della citata sentenza de Tommaso: “The Court notes that to date, it has yet to conduct a detailed examination of the foreseeability of Act no. 1423/1956”.

[4] Cit. § 3 del decreto del Tribunale di Milano.

[5] Il riferimento è al § 118 della sent. de Tommaso, cit., in cui la Corte europea affermava: “The Court notes that in the present case the court responsible for imposing the preventive measure on the applicant based its decision on the existence of “active” criminal tendencies on his part, albeit without attributing any specific behaviour or criminal activity to him. Furthermore, the court mentioned as grounds for the preventive measure the fact that the applicant had no “fixed and lawful occupation” and that his life was characterised by regular association with prominent local criminals (“malavita”) and the commission of offences”.

[6] Cfr. § 121 della sent. de Tommaso, cit.

[7] Ai quali si aggiungeva, nella versione di cui alla l. 1423/1956, la prescrizione di “non dare ragione alcuna di sospetto in ordine alla propria condotta”.

[8] Cfr. §§ 119-122 della sent. de Tommaso, cit.

[9] Cfr. §§ 120 e ss. della sent. de Tommaso, cit.

[10] Peraltro tale norma è attualmente oggetto di una questione rimessa alle Sezioni Unite, per consultare la quale clicca qui.

[11] Cfr. Corte cost., sent. 282/2010, § 2.1.

[12] Cfr., ancora, Corte cost., sent. 282/2010, § 2.1, ove si aggiungeva: “Né vale addurre che questo è un obbligo generale, riguardante tutta la collettività, perché il carattere generale dell’obbligo, da un lato, non ne rende generico il contenuto e, dall’altro, conferma la sottolineata esigenza di prescriverne il rispetto a persone nei cui confronti è stato formulato, con le garanzie proprie della giurisdizione, il suddetto giudizio di grave pericolosità sociale”.

[13] Cfr. § 123 della citata sent. de Tommaso: “The Court is also concerned that the measures provided for by law and imposed on the applicant include an absolute prohibition on attending public meetings. The law does not specify any temporal or spatial limits to this fundamental freedom, the restriction of which is left entirely to the discretion of the judge”.

[14] Ciò, s’intende, salvo il caso eccezionale in cui la norma convenzionale, come interpretata dalla Corte europea, appaia essa stessa in contrasto con la Costituzione: in tale ipotesi s’impone invece una declaratoria di illegittimità costituzionale della legge di adattamento alla Convenzione, nella parte in cui consente l’ingresso nell’ordinamento di una norma in contrasto con principi fondamentali della nostra Costituzione. Ulteriore e differente ipotesi e poi quella in cui il giudice comune può dare diretta applicazione alle norme convenzionali senza porsi in contrasto con norme di legge interne.

[15] Ciò si ricava dal dettato dell’art. 46 CEDU ed è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale sia nelle sentenze gemelle del 2007, sia nella sent. 49/2015.

[16] La vicenda dei c.d. fratelli minori di Scoppola (cfr., ad esempio, Cass., sez. un.,19 aprile 2012 n. 34472, Ercolano) è forse l’esempio più noto della riconosciuta efficacia generale delle sentenze della Corte europea.

[17] Cfr. Corte cost., sent. 49/2015, §7: “È, pertanto, solo un “diritto consolidato”, generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo”.

[18] Si legge nella sent. 49/2015, § 7: “sarebbe errato […] ritenere che la CEDU abbia reso gli operatori giuridici nazionali, e in primo luogo i giudici comuni, passivi ricettori di un comando esegetico impartito altrove nelle forme della pronuncia giurisdizionale, quali che siano le condizioni che lo hanno determinato”.

[19] Cit. Corte cost. sent. 49/2015, § 7.

[20] Per consultare le quali, clicca qui.

[21] Corte d’appello di Napoli, VIII Sez. pen. – misure di prevenzione, ord. 14 marzo 2017, Pres. Grasso, Est. Cioffi, consultabile in questa Rivista con nota di F. Viganò, Illegittime le misure di prevenzione personali e patrimoniali fondate su fattispecie di pericolosità generica? Una prima ricaduta interna della sentenza de Tommaso, 31 marzo 2017.

[22] Trib. Palermo, Sez. I penale – Misure di prevenzione, decreto 28 marzo 2017, Pres. Petrucci, Est. Francolini, consultabile in questa Rivista con nota di F. Balato, Su talune recenti prese di distanza dalla sentenza della Corte EDU de Tommaso da parte della giurisprudenza di merito, in questa Rivista, 13 aprile 2017.

[23] Della pendenza di tale questione si è data notizia in questa Rivista (clicca qui per accedervi).