ISSN 2039-1676


13 aprile 2017 |

Su talune recenti prese di distanza dalla sentenza della Corte EDU de Tommaso da parte della giurisprudenza di merito

Trib. Palermo, Sez. I penale – Misure di prevenzione, decreto 28 marzo 2017, Pres. Petrucci, Est. Francolini

Contributo pubblicato nel Fascicolo 4/2017

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1. Dopo un decreto del Tribunale di Milano del 7 marzo 2017 (pubblicato su questa Rivista con nota di S. Finocchiaro, clicca qui per accedere), e dopo che la Corte di appello di Napoli con provvedimento del 14 marzo scorso (pubblicato su questa Rivista con nota di F. Viganò, clicca qui per scaricarlo) ha sollevato questione di legittimità costituzionale per contrasto delle conferenti norme della legge n. 1423/1956 e delle corrispondenti disposizioni del codice antimafia con gli artt. 117 e 42 della Costituzione[1], interviene nel dibattito sulle conseguenze sull’ordinamento italiano della sentenza de Tommaso della Corte EDU anche la decisione qui pubblicata del Tribunale di Palermo, del 28 marzo 2017.

 

2. Il decreto aderisce alla stessa linea interpretativa seguita dal citato Tribunale di Milano[2], osservando, quanto alle censure mosse alla normativa interna dalla decisione EDU de Tommaso:

- che tale decisione non integrerebbe il concetto di “giurisprudenza consolidata” cui fa riferimento la sentenza 49/2015 della Corte costituzionale, per cui il giudice interno è abilitato a darne un'autonoma lettura in linea con la Costituzione e con la Convenzione; e

- che è possibile offrire una lettura conforme anche delle stesse prescrizioni accessorie alla misura di prevenzione prescritte dalla legge, quali quella del divieto di partecipare a pubbliche riunioni e quella di vivere onestamente e di rispettare le leggi.

Quanto al primo profilo, anche il Tribunale palermitano – come in precedenza quello milanese – rileva, valorizzando gli indicatori menzionati da Corte costituzionale n. 49/2015, l'esistenza di vari indici a sostegno della inesistenza di una giurisprudenza consolidata di Strasburgo, malgrado la provenienza della decisione de Tommaso dalla Grande camera.

I giudici sottolineano, in particolare, la specificità del caso trattato, la presenza di una giurisprudenza interna tassativizzante e l'unicità della pronunzia a fronte della pluralità di decisioni antecedenti alla Corte EDU, tutte favorevoli al sistema della prevenzione personale e patrimoniale italiano (sentenze 6 gennaio 1980, Guzzardi; 22 febbraio 1986, Ciulla; 22 aprile 1994, Raimondo; 6 aprile 2000, Labita; 8 ottobre 2013, Monno).

Rivendicando, ancora in ossequio all'insegnamento di Corte costituzionale n. 49/2015, la preminenza della interpretazione costituzionalmente conforme su quella convenzionalmente conforme, i giudici di Palermo ritengono di superare il precedente de Tommaso, reputando sostanzialmente non fondate le censure di vaghezza contenutistica e di indeterminatezza delle categorie dei destinatari delle misure di prevenzione semplici evidenziata dalla Corte, sulla scorta dell'orientamento di legittimità già da tempo sussistente sul punto.

Quanto al tema delle prescrizioni, il Tribunale, ricordando come la Consulta si sia già occupata anche di tale aspetto (sent. n. 282/2010) e andando anche qui di pari avviso al Tribunale meneghino, interpreta il “divieto di partecipare a pubbliche riunioni” come limitato solo a quelle in luoghi pubblici per le quali occorre il preavviso all'autorità amministrativa, ritenendosi invece implicitamente vietate solo quelle non connotate dal carattere della pacificità (quindi quelle armate) e ritenendo invece non coperte dal divieto quelle in luoghi aperti al pubblico per le quali non occorre alcun preavviso all'autorità amministrativa.

 

* * *

 

3. Anzitutto colpisce, anche in questo provvedimento, la mancanza di un sufficiente confronto con il dato  -  che invece la stessa Corte costituzionale n. 49/2015 reputa centrale, alla stregua del ragionamento sulla “formazione” della giurisprudenza EDU - della provenienza della sentenza de Tommaso dalla più ampia composizione della Corte EDU, ovvero dalla Grande camera. È un po' come mettere in discussione l'esegesi fornita dalle nostre Sezioni unite della Cassazione: affare non impossibile, ma di certo laborioso per la necessità di dover rimettere nuovamente al medesimo consesso allargato la stessa questione, e con nuovi argomenti.

Nonostante le peculiarità del caso analizzato, sembra d’altra parte che la Corte EDU abbia esaminato la legislazione italiana in sé, reputandola non adeguata perché non idonea a consentire al cittadino di prevedere le conseguenze della propria condotta, specie quando tali conseguenze siano fortemente penalizzanti, come nel caso misure di prevenzione personali.

 

4. In effetti, l’intellegibilità del precetto prevenzionale passa obbligatoriamente per una disamina approfondita della giurisprudenza, all'esito della quale non si è tuttavia (davvero) certi se anzitutto un determinato comportamento possa generare le premesse per l'applicazione di una misura di prevenzione, né quali siano in concreto i fatti probanti che devono condurre alla dimostrazione di quel comportamento e del bisogno di una misura di contenimento.

Né i comportamenti riconducibili allo schema legale, né i dati cognitivi dai quali desumerli appaiono chiaramente descritti nella legge; né, ancora, essi sono chiaramente desumibili dalla giurisprudenza. Ad esempio, la categoria dei “traffici delittuosi” (prevista oggi dall'art. 1, lett. a) del Dlgs n. 159/2011), oltre al dato del “delitto”, tace su quali delitti e quali meccanismi probanti siano sufficienti ai farli ipotizzare sussistenti; tanto che tale categoria non sembra distinguersi nettamente da quella vituperata della “proclività a delinquere”, censurata da Corte costituzionale n. 177/1980, caratterizzata essa pure dal richiamo ad una vaga attività delittuosa.

Lo stesso a dirsi per la categoria di coloro che “vivono anche in parte con i proventi delle attività delittuose” (art. 1, lett. b), in ordine alla quale è sufficiente rilevare che possono inscriversi in essa anche coloro che non abbiano commesso i delitti, ma vivano con i proventi generati dal delitto commesso da altri (qui, tra l'altro, vi è da interrogarsi su quale pericolosità esprimano, ad esempio, i figli anche maggiorenni che vivono a carico del delinquente che produce lucro).

Così, ancora, è a dirsi per la categoria di coloro che abbiano commesso “reati che offendano o mettano in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”, di cui all'art. 1, lett. c) (dove la latitudine dei tipi criminosi richiamati è potenzialmente amplissima).

 

5. Insomma, forse è sensata la censura di chi osserva che sia il giudizio ricostruttivo - che compone la delibazione di pericolosità in sede di prevenzione e appare edificato su una pletora di condotte che sono selezionate dal giudice e non dal legislatore -, sia quello prognostico (escluso il caso dell'appartenenza mafiosa in cui è legislativamente fissato il reato associativo rispetto al quale si elabora la prognosi) riflettono giudizi del tutto indefiniti, rendendo ardua, se non vana, anche la prospettiva di difesa del proposto.

Costui non saprà in che modo difendersi, sia in relazione alla parte ricostruttiva del giudizio, perché non sa da principio quale dato concretamente confluirà in essa (una denunzia, un reato già giudicato, una frequentazione), sia soprattutto in relazione alla parte prognostica dello stesso, in cui è del tutto libera l'immaginazione del giudice in ordine al futuro criminale del proposto.

 

6. Per concludere, nel prendere atto del tentativo della giurisprudenza di merito di risolvere la problematica in via interpretativa, ci si chiede se sia troppo chiedere al legislatore di disciplinare, dopo mezzo secolo di dibattiti, in modo più analitico le fattispecie di prevenzione, chiarendo obiettivamente le categorie di pericolosità, gli strumenti di accertamento e i reati che le misure mirano a prevenire. Forse la sentenza della Corte EDU costituirà una buona occasione per raggiungere tale obiettivo.

 

[1] Corte d’appello di Napoli, VIII Sez. pen. – misure di prevenzione, ord. 14 marzo 2017, Pres. Grasso, Est. Cioffi con nota di F. Viganò, Illegittime le misure di prevenzione personali e patrimoniali fondate su fattispecie di pericolosità generica? Una prima ricaduta interna della sentenza de Tommaso, in questa Rivista, 31 marzo 2017.

[2] Trib. Milano, sez. misure di prevenzione, decreto 7 marzo 2017, con nota di S. Finocchiaro, Come non detto. Per il Tribunale di Milano la sentenza della Grande Camera de Tommaso in materia di misure di prevenzione non integra un precedente consolidato, 13 aprile 2017.