ISSN 2039-1676


31 maggio 2017 |

Amianto: la Cassazione annulla le condanne nel processo Montefibre-bis, sulla scia del precedente 'Cozzini'

Cass. pen., sez. IV, ud. 3 novembre 2016, dep. 14 marzo 2017, n. 12175, Pres. Blaiotta, Est. Dovere

Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2017

1. Assoluzione in primo grado, condanna in appello ed ora annullamento con rinvio delle condanne da parte della Corte di Cassazione, con la pronuncia di cui pubblichiamo qui le motivazioni.

È dunque ancora lontana dal capolinea la vicenda giudiziaria nella quale alcuni ex amministratori e direttori della Montefibre di Verbania (rectius, dello stabilimento di Verbania-Pallanza facente capo a Montefibre s.p.a. ed a Società Italiana Nailon s.p.a.) sono accusati di omicidio colposo e lesioni personali colpose (quest'ultime ormai tutte prescritte) in relazione alle malattie ed alle morti di operai esposti all’amianto negli anni ’70 e ’80 del secolo trascorso.

A spostare l’ago della bilancia tra l’innocenza e la colpevolezza degli imputati era stato, nei gradi di merito, l’accertamento del nesso di causalità tra l’esposizione all’amianto e le patologie insorte tra i lavoratori, e più precisamente la riconducibilità eziologica di tali patologie alle esposizioni all’amianto avvenute nei diversi periodi in cui gli imputati avevano svolto le proprie funzioni nell’organigramma della società. Un problema, dunque, di prova della causalità materiale, declinato sin dalla sentenza di primo grado secondo il paradigma commissivo, che la Cassazione ha esaminato con le lenti del vaglio di logicità delle motivazioni d’appello, giungendo – come vedremo – a censurare l’inosservanza dei criteri di utilizzo del sapere scientifico, così come fissati dalla stessa giurisprudenza di legittimità nel noto precedente Cozzini.

L’interesse della sentenza in esame non è limitato, peraltro, ai temi della causalità e dell’ingresso del sapere scientifico nel processo penale. Posto infatti che con riferimento ai medesimi stabilimenti di Verbania si era già concluso nel 2011 un primo procedimento nei confronti di imputati in parte coincidenti, la Cassazione si è trovata ad affrontare le censure dei ricorrenti relative al divieto di bis in idem (dichiarate infondate), nonché ai criteri di utilizzo di una sentenza irrevocabile ai fini della prova del fatto ex art. 238-bis c.p.p. (accolte). La pronuncia si è poi soffermata sull’opportunità – recentemente prospettata in dottrina – di rimettere la questione dell’utilizzo del sapere scientifico alle Sezioni Unite, esprimendosi negativamente al riguardo.

Infine, la Cassazione ha ulteriormente censurato la sentenza impugnata in ragione della carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di quelli che ha considerato profili “soggettivi” della colpa in capo agli imputati.

Tutto da rifare, insomma, per la Corte d’Appello di Torino, il cui collegio giudicante dovrà tornare sul caso attenendosi ai principi di diritto che nel prosieguo cercheremo di sintetizzare, riservandoci poi un piccolo spazio per alcune considerazioni finali.

 

Sguardo d’insieme sulle vicende Montefibre e Montefibre-bis

2. Iniziamo dai fatti. Presso gli stabilimenti della Montefibre non si producevano componenti di amianto (come le note tettoie in “eternit” e le canne fumarie); né si coibentavano treni e navi spruzzando asbesto. A Verbania si produceva il nylon, un materiale che di per sé non ha nulla a che vedere con l’amianto, ma la cui lavorazione avviene ad altissime temperature, per sopportare le quali, all’epoca dei fatti, si utilizzavano impianti e macchinari rivestiti di amianto. I lavoratori della Montefibre, pertanto, non lavoravano dentro nuvole di polvere tossica – come invece accadeva, negli stessi anni, ai loro colleghi della Eternit, della Casaralta o della Fincantieri – ma erano comunque esposti alle fibre di amianto che si liberavano nell’aria a causa dell’usura dei macchinari e dai frequenti lavori di manutenzione dei loro rivestimenti. È per questa ragione che anche questi lavoratori hanno sviluppato nel corso degli anni le tipiche malattie asbesto-correlate (asbestosi, tumori polmonari, placche pleuriche e mesoteliomi pleurici), in molti casi con esito letale. Rispetto a tali eventi lesivi di malattie e morte, i soggetti che negli stessi anni avevano ricoperto incarichi datoriali e direttivi presso Montefibre sono stati chiamati a rispondere penalmente di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

Più precisamente, sono due i filoni processuali nati dalla storia industriale di Montefibre. Il primo, ormai esaurito, si è concluso con la condanna definitiva di alcuni imputati per i casi di asbestosi e l’assoluzione di tutti per i casi di mesotelioma (cfr. Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2010, 38991, ric. Quaglierini e altri, in questa Rivista, che ha annullato le condanne riferite ai mesoteliomi, rinviando la causa ad un nuovo esame della Corte d’Appello di Torino, la quale, dopo avere disposto una perizia sui profili controversi dell’eziologia del mesotelioma, con sentenza – inedita – del 15 dicembre 2015, ha assolto gli imputati).

Il secondo filone (cd. Montefibre-bis) è quello interessato dalla sentenza qui pubblicata. Nel relativo capo di imputazione undici persone erano accusate di omicidio colposo per la morte di 17 dipendenti deceduti a causa di tumore polmonare e mesotelioma pleurico, nonché di lesioni personali colpose per le placche pleuriche sviluppate da altri 8 operai, un caso di tumore polmonare ed un caso isolato di tumore vescicale. Le persone offese erano state esposte all’amianto tra gli anni ’70 e gli anni ’80 del ‘900. All’interno di questo arco temporale gli imputati avevano rivestito posizioni datoriali e/o direttive per periodi di diversa durata. Ad essi si rimproverava, in particolare, l’esercizio e la direzione dell’impresa senza la parallela adozione delle misure tecniche ed organizzative imposte – secondo la prospettazione accusatoria – dalla normativa all’epoca vigente in materia di salute sul lavoro (DPR n. 303/1956 e n. 547/1955), volte a proteggere i singoli lavoratori dall’inalazione di polveri nocive, a ridurne la diffusione negli ambienti di lavoro, nonché a renderli edotti dei relativi rischi.

 

Le statuizioni sulla causalità nei tre gradi del processo Montefibre-bis

3. Al fine di meglio comprendere la portata della sentenza della Cassazione sul tema dell’accertamento causale, pare utile prendere le mosse dalle contrastanti posizioni assunte al riguardo nelle due sentenze di merito.

 

3.1. Nel 2011 il Tribunale di Verbania assolveva tutti gli imputati per difetto di prova del nesso causale avvalendosi di formule diverse a seconda del tipo di patologia contratta dalle vittime: “perché il fatto non sussiste” in relazione ai casi di tumore polmonare (nonché all’isolato episodio di tumore vescicale); “per non avere commesso il fatto” in relazione ai casi di mesotelioma pleurico (ed alle meno gravi placche pleuriche). Le formule assolutorie mettevano in luce l’elemento di prova ritenuto mancante ai fini dell’accertamento causale. Per quanto riguardava i tumori polmonari (e quello vescicale), infatti, il giudice affermava che non era stato in radice possibile stabilirne la riconducibilità eziologica all’amianto, trattandosi di patologie uniformemente diffuse nella popolazione, oltretutto non solo tra i fumatori di sigarette: il “fatto” stesso, dunque, non sussisteva. Viceversa, con riferimento ai mesoteliomi ed alle placche pleuriche, il Tribunale ne riconosceva non solo il carattere di malattie professionali, ma anche la riconducibilità eziologica all’amianto respirato proprio presso la Montefibre, essendo stato possibile escludere – all’esito dell’istruttoria dibattimentale – l’intervento di decorsi causali alternativi. Ciò che invece il giudice riteneva non dimostrata era la riconducibilità delle singole patologie (il mesotelioma del lavoratore Tizio, le placche pleuriche del lavoratore Caio e via dicendo) al segmento temporale in cui ciascun imputato aveva rivestito il proprio incarico direttivo: il dubbio irrisolto, dunque, riguardava la prova in ordine a “chi” avesse commesso il “fatto”.

Giova evidenziare come – a quanto consta per la prima volta nella giurisprudenza di merito – l’impianto motivazionale poggiasse sull’espressa opzione a favore del paradigma causale commissivo: seguendo le indicazioni pervenute dalla già ricordata sentenza Cozzini (ma già nello stesso senso la Cassazione si era espressa nella nota pronuncia su Porto Marghera del 2006) la condotta degli imputati non veniva infatti descritta in termini di omesso impedimento delle patologie – secondo il paradigma omissivo improprio seguito dalla tradizionale giurisprudenza in materia di malattie professionali – bensì in termini di utilizzo della sostanza tossica negli ambienti di lavoro; una sorta di somministrazione di veleno a dosi quotidiane (per utilizzare l’efficace immagine della sentenza Cozzini), di cui vagliare l’efficacia causale in termini di causazione, o quanto meno con-causazione, della patologia ed eventualmente della morte.

 

3.2. Rispetto ai medesimi profili probatori la sentenza veniva parzialmente riformata in appello, con la conseguente condanna di alcuni degli imputati a pene comprese tra 1 anno e 2 anni e 10 mesi di reclusione (quasi tutte sospese), nonché al risarcimento dei danni a favore delle parti civili (persone fisiche ed enti).

Con riferimento ai casi di tumore polmonare i giudici del gravame sottolineavano l’inesistenza di una soglia di esposizione ad amianto priva di rischio, valorizzando tale dato a conforto della riconducibilità della cancerogenesi alle mansioni lavorative, anziché ad un generico rischio ubiquitario di sviluppare un tumore. Quanto poi alla possibile causa alternativa rappresentata dal fumo di sigaretta (concretamente rilevante per tutti i lavoratori tranne uno che non era fumatore), la Corte d’Appello riteneva attendibile la legge scientifica che descrive la compresenza di fumo ed amianto come fattori sinergici, anziché alternativi, nello sviluppo e nella progressione della cancerogenesi.

Sul fronte del mesotelioma pleurico il ragionamento dei giudici d’appello risultava più complesso. La pronuncia prendeva le mosse dalla distinzione – asseritamente ricavata dalle consulenze tecniche dell’accusa – di due diverse fasi all’interno del periodo di latenza del mesotelioma: l’induzione, ossia il periodo che precede la prima mutazione cellulare in senso maligno; e la latenza clinica, che si colloca tra la comparsa della cellula capostipite fino alla diagnosi clinica. Secondo i giudici d’appello, i consulenti dell’accusa avevano sostenuto che tutte le esposizioni avvenute durante il periodo di induzione contribuiscono causalmente alla cancerogenesi, accelerandone l’evoluzione: alla luce di tali premesse la Corte d’Appello giungeva alla conclusione – di segno contrario rispetto a quella dei giudici di prime cure – in ordine alla possibilità di accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati e le singole patologie, ancorché in relazione a quelle sole patologie la cui fase di induzione si era collocata, almeno in parte, in corrispondenza del periodo in cui l’imputato stesso aveva rivestito l’incarico direttivo.

Il problema cruciale, pertanto, diventava quello di individuare, per ciascun lavoratore colpito da mesotelioma, il periodo di induzione della patologia. Secondo i giudici d’appello, i consulenti dell’accusa avevano fissato il momento iniziale con la prima esposizione al fattore di rischio, ossia con l’inizio dell’esposizione all’amianto. Quanto al momento finale, nonostante l’impossibilità di osservare fisicamente la prima mutazione cellulare, esso poteva comunque essere calcolato sottraendo dalla data della diagnosi il valore di durata mediana della latenza clinica. Tra i diversi valori di durata disponibili nella letteratura scientifica, la Corte d’appello sceglieva il più lungo (ossia quello di Greengard, pari a ventisette anni), essendo evidentemente più favorevole agli imputati perché idoneo a restringere al massimo il periodo di induzione (infatti, date per certe l’inizio dell’esposizione e la data della diagnosi, quanto più si allunga la latenza clinica tanto più si accorcia l’induzione e viceversa) e con esso anche l’arco temporale all’interno del quale l’esposizione ad amianto si colora di rilevanza causale.

Sciolto anche quest’ultimo nodo, la Corte d’Appello procedeva a verificare le corrispondenze tra i periodi di induzione dei singoli lavoratori e quelli in cui i singoli imputati avevano rivestito l’incarico societario, affermando la sussistenza del nesso causale soltanto laddove vi fosse stata una almeno parziale sovrapposizione.  

 

3.3. Come già anticipato, le motivazioni rese dalla Corte d’Appello in punto di accertamento causale non hanno retto al vaglio di logicità della Cassazione.

I giudici di legittimità hanno anzitutto censurato l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (p. 39-41). L’affermazione in ordine alla sussistenza del nesso causale, infatti, era basata anche su una valutazione di inattendibilità dei consulenti della difesa, valutazione antitetica rispetto a quella espressa dal giudice di primo grado ed avente ad oggetto una prova decisiva per la reformatio in peius, quella sull’esistenza del cd. effetto acceleratore in presenza di plurime esposizioni (effetto dal quale dipende la possibilità di attribuire la con-causazione della patologia a ciascun imputato che abbia rivestito l’incarico durante il periodo di esposizione): ricorrevano, dunque, tutte le condizioni da cui la giurisprudenza di legittimità, allineandosi al diritto di Strasburgo, fa dipendere l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (cfr. SS.UU., 28 aprile 2016, Dasgupta, in questa Rivista). Pertanto la Cassazione ha istruito i giudici del rinvio nel senso di procedere alla diretta assunzione delle dichiarazioni dei consulenti degli imputati.

In secondo luogo la Suprema Corte ha censurato le valutazioni operate dalla Corte d’Appello in ordine alla qualificazione professionale ed all’indipendenza degli esperti intervenuti, ossia due dei criteri che la stessa Cassazione aveva fissato, nella sentenza Cozzini, ai fini della valutazione di attendibilità di una teoria scientifica. I difensori degli imputati criticavano la circostanza che la Corte d’Appello avesse fatto riferimento, quale indice di indipendenza degli esperti, alla loro indifferenza rispetto agli interessi privatistici delle società multinazionali che utilizzavano l’amianto nel loro ciclo produttivo. La Cassazione da un lato reputa che il ragionamento non sia manifestamente illogico, in quanto basato su una massima di esperienza; dall’altro, tuttavia, censura il fatto che i giudici d’appello non abbiano indicato alcuna base fattuale a sostegno della propria conclusione, ed in particolare non abbiano fatto riferimento ad «indici estrinseci di di sicura efficacia dimostrativa», oppure, in mancanza di questi «alla completezza delle fonti sulle quali l’esperto poggia il proprio contributo al giudizio», nel senso che «quanto più non risulteranno omissioni, tanto più potrà ritenersi ragionevole un giudizio di indipendenza» (p. 44). La Corte infine ha ricordato che al giudizio sull’imparzialità deve affiancarsi quello sulla competenza dello stesso e che entrambi possono trarre giovamento dalla valutazione comparativa tra gli esperti, a condizione che non si riducano ad essa.

Passando alle censure relative alla motivazione in ordine all’eziologia delle patologie, per quanto riguarda i tumori polmonari i giudici di legittimità hanno censurato il difetto di prova in ordine alla causalità individuale, osservando come la Corte d’Appello si fosse limitata a rimarcare la generale valenza cancerogena dell’amianto, nonché la generale efficacia concausale di asbesto e tabacco (profili sui quali non erano state avanzate censure dai ricorrenti, e sui quali pertanto la Cassazione non si è pronunciata), ma non avesse in alcun modo motivato in ordine alla concreta verificazione di tali effetti sinergici rispetto ai singoli lavoratori. Ad avviso della Cassazione «il vizio di fondo dell’impostazione della Corte d’Appello appare nascosto in un’assunzione per nulla argomentata, ovvero che ci si trovi in presenza di leggi scientifiche universali» (p. 48).

Quanto poi ai mesoteliomi, la Cassazione ha censurato le statuizioni relative all’individuazione dei confini temporali del periodo di induzione. Tanto l’affermazione secondo cui l’inizio dell’esposizione determinerebbe un immediato inizio dell’induzione, quanto quella secondo cui la fine dell’induzione sarebbe calcolabile risalendo nel tempo dalla data della diagnosi per un numero di anni pari alla durata mediana secondo Greengard, risultano – secondo i giudici di legittimità – non solo in contraddizione con le risultanze probatorie emerse dal giudizio di primo grado, ma più in radice non supportate da argomenti in ordine alla loro attendibilità nel quadro della letteratura scientifica più accreditata. Per la Cassazione, dunque, la Corte d’Appello da un lato ha eluso l’obbligo di motivazione rafforzata per la riforma di sentenza assolutoria, dall’altro lato ha finito per creare il dato scientifico anziché limitarsi ad utilizzarlo (p. 48-50).

 

Gli ulteriori motivi di ricorso esaminati dalla Cassazione

4. La Cassazione ha respinto la doglianza in punto di violazione del principio del ne bis in idem, sollevata dai difensori di quegli imputati che erano già stati processati nel primo procedimento Montefibre in relazione alle medesime condotte di gestione e direzione dell’impresa (p. 26-29). Al riguardo la Cassazione ha richiamato le statuizioni formulate dalla Corte Costituzionale nel caso Eternit-bis, secondo le quali ai fini della valutazione di identità del fatto occorre avere riguardo al fatto storico-naturalistico, da identificarsi – nei reati d’evento – non solo con la condotta dell’agente, bensì anche con l’evento lesivo, non sussistendo pertanto l’idem factum – e dunque non ricorrendo il relativo divieto di un procedimento bis – laddove, pur a fronte delle stesse condotte (qui rappresentate dal periodo in cui gli imputati avevano esercitato o comunque diretto l’impresa), gli eventi lesivi risultino perpetrati in danno di diverse persone (come per l’appunto nel caso di specie, dove le persone offese sono diverse da quello del primo procedimento Montefibre).

 

5. La Corte ha riscontrato poi una violazione dell’art. 238-bis c.p.p., che disciplina l’acquisizione di sentenza irrevocabile ai fini della prova del fatto in essa accertato, laddove la Corte d’Appello, avendo acquisito la sentenza della Cassazione n. 38991/2010 relativa al primo processo Montefibre, si è parzialmente sottratta all’obbligo di operare un’autonoma valutazione delle risultanze da essa assunte. Secondo i giudici di legittimità, infatti – a parte l’imprecisione derivante dall’essersi i giudici del gravame riferiti alla pronuncia della Cassazione anziché ai capi della sentenza di secondo grado divenuti definitivi (p. 33-34) – l’operazione valutativa è stata svolta soltanto rispetto ai profili relativi all’inquinamento negli ambienti di lavoro ed in particolare nelle postazioni lavorative delle persone offese (p. 34-35), ma non anche con riguardo al ruolo degli imputati rispetto all’esposizione subìta dalle medesime persone offese (p. 35-38): su questo secondo aspetto, infatti, «l’accertamento condotto dalla Corte d’Appello si è ridotto all’evocazione delle affermazioni fatte da questa Corte nella prima sentenza del processo Montefibre1, senza un autonoma valutazione di quanto di fattuale si coglieva in essa (o meglio, nelle sentenze di merito) e senza dare alcuna indicazione a riguardo dei riscontri in forza dei quali ha potuto ritenere raggiunta la prova che gli odierni imputati avessero disposto o concorso a disporre l’esposizione all’asbesto dei lavoratori persone offese nel presente giudizio, nelle condizioni definite nell’imputazione».

 

6. Nell’ambito di un quanto mai singolare dialogo con la dottrina, la Cassazione si è premurata altresì di confrontarsi con l’auspicio recentemente formulato da autorevoli studiosi in ordine alla necessità di rimettere alle Sezioni Unite la questione della validità della legge causale che afferma l’effetto acceleratore. Il riferimento, pur rimasto implicito nelle motivazioni, è evidentemente al contributo Nesso causale ed esposizione ad amianto. Dall’incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un’auspicabile chiarimento delle Sezioni Unite, di recente pubblicato sulla Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale a firma di Mario Romano e Francesco D’Alessandro (clicca qui per accedere all’abstract). La Quarta Sezione, tuttavia, ha negato la sussistenza delle condizioni per la rimessione al massimo consesso, osservando come, quanto meno a far data dalla sentenza Cozzini, non vi sia alcun contrasto giurisprudenziale in merito ai criteri che regolano l’utilizzo del sapere scientifico da parte del giudice penale (p. 50-54).

 

7. Meritano attenzione, infine, la statuizione della Corte in ordine ai profili soggettivi della colpa (p. 57-62). Osserva al riguardo la Cassazione che tutte le considerazioni svolte dalla Corte d’Appello ai fini della prova dell’elemento soggettivo, considerazioni relative alla ricostruzione del dovere di diligenza al metro delle regole cautelari di settore e dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità dell’evento, afferiscono in realtà esclusivamente all’orizzonte della colpa oggettiva, conservando pertanto rilievo ai soli fini della descrizione del fatto tipico. Un rilievo certamente indispensabile per la sussistenza del reato, ma che nulla dice circa la colpevolezza dell’imputato; requisito quest’ultimo da declinarsi – sul terreno della colpa, in difetto di un coefficiente psichico reale – in termini di esigibilità del comportamento diligente da parte dell’agente concreto (e non dell’agente modello), ossia in termini di «concreta capacità dell’agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali». Ulteriore indicazione per i giudici del rinvio, dunque, è quella di integrare la motivazione in ordine all’(autentico) elemento soggettivo colposo degli imputati.

 

*   *   *

 

8. Sono passati quasi sette anni da quando la Cassazione, nella sentenza Cozzini, ha definito «intollerabile per il sistema» la situazione di grave incertezza giurisprudenziale sul tema scientifico dell’accelerazione dei processi eziologici nei tumori da amianto, ed in particolare nei mesoteliomi. Una situazione – concedeva la Corte – «magari giustificata all'interno di ciascun processo e delle informazioni e valutazioni scientifiche che vi penetrano», ma comunque caratterizzata da imprevedibili oscillazioni negli esiti decisionali, oltre che da impropri richiami alla giurisprudenza di legittimità a sostegno della validità di questa o quella legge scientifica, e dunque in ultima analisi «inaccettabile nel suo complesso».

Guardando alle sentenze che da allora sono state pronunciate, si osserva da un lato un pregevole approfondimento nell’analisi delle questioni causali sul tappeto; dall’altro, purtroppo, una perdurante situazione di incertezza di fondo rispetto agli esiti cui tali analisi conducono.

Bisogna anzitutto riconoscere che l’utilizzo dello schema Franzese di esclusione dei decorsi causali alternativi appare ormai collaudato allorché si tratta di stabilire la natura “professionale” o meno di una patologia (cioè se un lavoratore ha contratto una malattia per essere stato esposto ad un certo fattore di rischio nello svolgimento delle sue mansioni o per altre ragioni estranee al suo lavoro): in questi casi, infatti, il problema della multifattorialità di certe malattie viene correttamente affrontato attraverso la verifica in ordine alla possibilità di escludere decorsi causali alternativi, ossia indagando sulla vita della persona e sulle sue eventuali esposizioni ad altri fattori di rischio della stessa patologia. Si pensi, ad esempio, proprio ai mesoteliomi, patologia riconducibile non solo all’esposizione ad amianto, ma anche – principalmente – a radiazioni ionizzanti ed erionite: l’esclusione di esposizioni a questi ultimi fattori nella vita di una persona colpita da mesotelioma soddisfa adeguatamente il canone di probabilità logica richiesto dalla Franzese.

Nella maggior parte dei casi, peraltro, la soluzione del quesito in ordine alla natura professionale della patologia non è minimamente sufficiente a ricondurre causalmente l’evento lesivo alla condotta di un determinato imputato: vuoi perché la persona offesa, nel corso della propria vita lavorativa, potrebbe avere prestato mansioni a contatto con l’amianto alle dipendenze di aziende diverse; vuoi perché – come nel caso della Montefibre – ciascun imputato potrebbe avere rivestito la posizione di garanzia soltanto per un breve periodo nel corso del ben più lungo arco temporale in cui il lavoratore è rimasto esposto.

Queste situazioni obbligano a riformulare il quesito causale interrogandosi in merito all’efficacia, sinergica od alternativa, di plurime o protratte esposizioni ad amianto. Ed è proprio a tale proposito che si registrano oscillazioni giurisprudenziali ancora molto significative. Non essendo certo questa la sede per affrontare funditus tali questioni, che peraltro sfuggono in parte all’ambito di competenza esclusiva del giurista, ci si limiterà a ricordare quali sono, ad oggi, i problemi scientifici sul tappeto. In questo piccolo sforzo si conterà sull’indulgenza dei lettori esperti – giuristi o scienziati – che perdoneranno qualche semplificazione concettuale, a beneficio – si spera – di una maggiore fruibilità del quadro complessivo da parte di lettori di ogni estrazione culturale. 

Tanto per incominciare la buona notizia è che – come del resto già auspicato, tra l’altro, sulle pagine di questa Rivista (cfr. Bell A., Le motivazioni della sentenza Fincantieri di Palermo. La Cassazione torna a occuparsi di amianto, punto n. 9) – il dibattito si sta evolvendo dalla semplicistica contrapposizione tra trigger dose ed effetto acceleratore verso una più consapevole ed approfondita analisi delle questioni scientifiche in gioco. La cattiva notizia, peraltro, è che basta un rapido sguardo della giurisprudenza di merito e legittimità per rendersi conto come tale approfondimento delle questioni abbia finora stimolato, anziché l’elaborazione di risposte chiare e condivise, la nascita di nuovi interrogativi.

Ecco brevemente quali.

 

9. Tra i pochi punti fermi sui quali si può contare nella materia in esame vi è il dato secondo cui aumentando la dose di esposizione ad amianto aumenta l’incidenza della patologia nella popolazione esposta. Prendiamo il caso Eternit: gli studi epidemiologici avevano messo indiscutibilmente in luce l’aumento progressivo del numero di mesoteliomi tra la popolazione residente mano a mano che ci si avvicinava ai cancelli delle fabbriche, nonché il picco drammatico della stessa patologia tra i lavoratori direttamente esposti.

Assai meno pacifico, quanto meno tra i consulenti delle parti che abitualmente intervengono in questi processi, è se all’aumento della dose corrisponda anche un accorciamento della latenza, dato quest’ultimo evidentemente di importanza cruciale al fine di stabilire – ancorché solo sul piano della causalità generale – che tutte le esposizioni ad amianto contribuiscono ad accelerare la patologia e dunque ad anticipare il momento dell’evento lesivo.

Al riguardo si possono indicare prese di posizione contrastanti nella giurisprudenza di merito.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 28 febbraio 2015 (clicca qui per accedere alla sentenza ed all'annotaz. di Jann V. ), ha assolto gli imputati ritenendo inattendibile l’ipotesi causale sull’effetto acceleratore formulata dai consulenti dell’accusa. Questi ultimi avevano argomentato la causalità generale dell’effetto acceleratore facendo leva, in particolare, sulla cd. formula di Peto, secondo la quale l’incidenza del mesotelioma (I) è pari alla dose di amianto (D) moltiplicata per la latenza (L). Semplificando: I = D x L. Osservava al riguardo il Tribunale che tale formula dimostra soltanto che aumentando la dose aumenta anche il risultato della formula, cioè l’incidenza del mesotelioma, ma nulla dice in merito all’accorciamento della latenza, che è il dato utile ai fini processuali. In senso sostanzialmente analogo, si veda anche la successiva sentenza del Tribunale di Milano, 30 aprile 2015 (clicca qui per accedere alla pronuncia ed all'annotaz. di Jann V.)

Impeccabile ragionamento, a prima vista. Peccato che a conclusioni di segno diametralmente opposto – ed altrettanto convincenti, sempre a prima vista – fosse giunto poco tempo prima il Tribunale di Mantova, il quale, con sentenza 12 gennaio 2015 (clicca qui per accedere alla sentenza ed all'annotaz. di Bell A.), muovendo da tesi accusatorie formulate in maniera analoga, perveniva alla condanna degli imputati, sottolineando in particolare come la formula I = D x L  potesse essere letta anche nel senso che aumentando la dose (D) si raggiunge lo stesso livello di incidenza (I) con una minore latenza (L): cioè, esattamente, l’effetto acceleratore.

La domanda, tuttora irrisolta, è dunque se aumento dell’incidenza e accorciamento della latenza possano essere trattati, nella prospettiva del ruolo eziologico dell’aumento della dose, come problemi causali distinti oppure intimamente connessi. Il quesito scientifico è poi ulteriormente complicato dalla molteplicità di argomenti che l’una e l’altra parte portano al riguardo: sul fronte difensivo, la mancanza di studi epidemiologici che abbiano osservato l’accorciamento della latenza, così corroborando l'ipotesi altrimenti meramente matematica basata sulla formula di Peto; sul fronte accusatorio, l’asserita corrispondenza delle proprie tesi al consolidato orientamento della comunità scientifica internazionale, quanto meno a partire dal citatissimo studio di Berry G., Relative risk and acceleration in lung cancer (Statist. Med. 2007; 26:3511-3517).

 

10. Altro tema scottante riguarda l’attendibilità scientifica del concetto di dose-cumulativa. La domanda è se il discorso appena svolto relativamente al ruolo eziologico della dose di amianto sull’aumento dell’incidenza (e dunque, secondo le tesi accusatorie, anche sull’accorciamento della latenza) possa essere riproposto nei medesimi termini allorché ad aumentare non sia l’intensità dell’esposizione, cioè la dose in senso stretto, bensì la durata della stessa, dato quest’ultimo evidentemente cruciale per decidere i casi di successione tra diversi garanti.  Anche da questo punto di vista si assiste ad uno scontro tra le tesi (di parte difensiva) secondo cui dose e durata sono due concetti distinti in oncologia; e quelle (di parte accusatoria) secondo cui il protrarsi dell’esposizione sarebbe concettualmente equiparabile ad una sorta di “dose-cumulativa”. Nei dibattimenti emergono argomenti a sostegno di entrambe le tesi: contro la "dose-cumulativa" si afferma che in oncologia dose e durata sono concetti radicalmente distinti; a favore della stessa, invece, si valorizza il fenomeno della clearance, ossia l’asserita capacità del corpo umano di liberarsi delle fibre di amianto inalate, che sarebbe evidentemente ostacolata dal perdurare nel tempo dell’esposizione. Nella giurisprudenza di merito si trovano sentenze che hanno ritenuto attendibili gli uni e gli altri argomenti (contro l'utilizzabilità della "dose-cumulativa" si è espresso, ad esempio, il Tribunale di Verbania nella sentenza Montefibre-bis; a favore della stessa si può richiamare la sentenza del Tribunale di Mantova citata al punto precedente).

 

11. Quand’anche fosse dimostrata l’attendibilità di una combinazione tra le teorie appena esaminate, ossia il rapporto di diretta proporzionalità tra dose-cumulativa ed accorciamento della latenza, rimarrebbe ancora da sciogliere il nodo emerso dalla contrapposizione tra Tribunale di Verbania e Corte d’Appello di Torino nel processo Montefibre-bis: vale a dire il problema biologico di individuare i confini temporali della fase in cui il protrarsi dell’esposizione è in grado di determinare l’effetto di accorciare la latenza. Come visto, gli argomenti della Corte d’Appello di Torino che collocavano la fase di cd. induzione tra l'inizio dell’esposizione (dies a quo) ed un momento precedente alla diagnosi per un numero di anni pari al valore di Greengard (dies ad quem) sono stati censurati dalla Cassazione nella sentenza esaminata come privi di adeguato supporto motivazionale.

 

12. A fronte di queste oscillazioni nella giurisprudenza di merito, il sindacato della Cassazione non sembra al momento offrire un argine sufficientemente certo: sebbene le sentenze della Quarta Sezione successive al 2010, infatti, dichiarino sistematicamente la propria “fedeltà” alla Cozzini, ciò finora non si è tradotto in esiti decisionali uniformi al momento di sindacare la legittimità, sub specie di logicità, delle pronunce di merito (confermano pronunce che avevano riconosciuto l’esistenza dell’effetto acceleratore, da ultimo, Cass. pen., 21.11.2014, n. 11128, sul caso Fincantieri-Palermo, in questa Rivista, con note critiche di Bell A.; Cass. pen., 25.6.2013, n. 35309, Baracchi; Cass. pen., 24 maggio 2012, n. 33311, Ramacciotti, relativa ai cantieri navali di Marghera, in questa Rivista; in senso contrario, oltre alla pronuncia qui esaminata, cfr. anche la già citata sentenza relativa al primo filone Montefibre n. 38991/2010, nonché la sentenza Cozzini).