ISSN 2039-1676


29 aprile 2011 |

Cass., Sezioni Un., 24.2.2011 (dep. 27.4.2011), Pres. Lupo, Est. Ippolito, Imp. Alacev (omessa esibizione dei documenti di indentità  e del permesso di soggiorno: abolitio criminis per gli stranieri 'irregolari')

Depositata la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite sull'art. 6 co. 3 t.u. imm.: l'obbligo di esibizione dei documenti vale solo per gli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale

1. Nella sentenza allegata in calce, discussa nella camera di consiglio del 24 febbraio e depositata il 28 aprile 2011, le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione hanno affrontato il quesito se la modificazione dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – ad opera dell’art. 1, comma 22, lettera h), della legge 15 luglio 2009 n. 94 – abbia circoscritto il novero dei soggetti attivi del reato di inottemperanza «all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato» agli stranieri «legittimamente» soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri extracomunitari «irregolari».
 
La risposta al quesito è stata affermativa.
 
Il Supremo Collegio ha in tal modo prevenuto il potenziale contrasto giurisprudenziale che l’ordinanza di rimessione (n. 42318/10, 11-30 novembre 2010) aveva segnalato tra l’interpretazione che essa intendeva fornire della novellata fattispecie ex art. 6, co. 3, d.lgs. 286/1998, e quella già fornita da precedenti sentenze della medesima prima sezione (particolarmente n. 44157 del 23/09/2009, Calmus, e due seguenti pronunce conformi[1]). La modifica legislativa operata con l. 94/09 ha, tra gli altri aspetti, sostituito la congiunzione che collegava le due categorie di documenti alla cui esibizione la norma fa conseguire l’esclusione della penale responsabilità: i documenti di identità e quelli attestanti la regolarità del soggiorno. Precedentemente la congiunzione tra queste due categorie di documenti era la disgiuntiva “oppure, mentre a seguito della novella citata la congiunzione è ora una “e.
 
L’interpretazione fornita dalla maggior parte dei giudici di merito, all’indomani dell’entrata in vigore della novella, è stata quella della sopravvenuta inapplicabilità della norma all’irregolare, per diverse ragioni (carenza di tipicità, presenza di giustificato motivo, inesigibilità). La Cassazione, invece, con le pronunce sopra citate, aveva optato per la “conferma” della precedente giurisprudenza di legittimità, che aveva ritenuto la norma (nel suo precedente vigore) applicabile indifferentemente al regolare come all’irregolare (Sezioni unite n. 45801 del 29/10/2003, Mesky).
 
Le Sezioni Unite in commento avallano l’interpretazione fornita dai giudici di merito (e seguita dalla stessa ordinanza di rimessione), ritenendo “corretta la decisione del giudice di merito che ha disposto non luogo a procedere nei confronti dell’imputato, …, per essere intervenuta l’abolitio criminis del reato … nei confronti dello straniero in posizione irregolare, a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 1, comma 22, lett. h), l. n. 94 del 2009”.
 
 
2. È opportuno ripercorrere sinteticamente l’iter motivazionale della decisione, che si dipana lineare tra i diversi criteri ermeneutici posti a sua disposizione.
 
Dal punto di vista dell’interpretazione letterale, già strumento ermeneutico portante della giurisprudenza Mesky, la Corte rileva che nel precedente tenore della norma erano ricomprese quattro categorie di documenti (due “d’identità” e due “attestanti la regolarità del soggiorno”), e che l’esibizione di uno solo di tali documenti valeva ad escludere la sussistenza del reato, poiché la locuzione “ovvero” le poneva tutte in rapporto di reciproca equivalenza (par. 3 sent.). La ratio della norma veniva pertanto a fondarsi (solo) nella necessità di pronta identificazione dello straniero soggiornante, a nulla rilevando la sua condizione di regolare o irregolare. Mentre la citata sentenza Calmus ha escluso che il mutamento di congiunzione (da “ovvero” a “e”) avesse concrete conseguenze ermeneutiche (…), le Sezioni Unite hanno affermato che “il tenore oggettivo della disposizione incriminatrice tipizza la condotta contravvenzionale nel senso che, ai fini dell’adempimento del precetto normativo, è necessaria la concorrenza dell’esibizione dei documenti d’identificazione unitamente a quella del titolo di soggiorno”. È proprio “seguendo i canoni dettati dall’art. 12 delle preleggi (secondo i criteri seguiti dalla stessa sentenza Mesky)” che si giunge ad attribuire alla congiunzione “e” una valenza congiuntiva (“e anche”) e a rifiutare l’idea che essa possieda una valenza disgiuntiva (“e/o”); tale conclusione viene peraltro suffragata dall’“analisi testuale del dettato normativo nel suo sviluppo diacronico (rispetto al precedente testo) e sincronico (rispetto alle coppie alternative poste all’interno delle due categorie di documenti)”(par. 6 sent.).
 
Affermata sul piano letterale la necessità di concorrente esibizione di entrambe le categorie di documenti enumerati dalla norma, la Corte si occupa di illustrare il fondamento della propria motivazione impiegando i diversi ed ulteriori canoni della ratio della norma e del suo inquadramento sistematico. Ciò non prima di aver sgombrato il campo dal principale argomento contrario proposto dalla sentenza Calmus, la quale aveva citato un precedente della medesima Suprema Corte (n. 7958 del 27/03/1992, Delogu) con il quale si sarebbe ritenuto irrilevante il mutamento dalla congiunzione “e” alla congiunzione “o” (par. 7 sent.) [2].
 
Quanto alla ratio della disposizione, essa “si ricava dalla contestuale e coerente introduzione (ad opera dell’art. 1, comma 22, lett. f), l. n. 94 del 2009, che ha modificato l’art. 5, comma 8-bis, d. lgs. 286 del 1998) di una nuova fattispecie penale, che estende la pena della reclusione da uno a sei anni anche all’utilizzazione di uno dei documenti, contraffatti o alterati, relativi all’ingresso e al soggiorno”. Risulta pertanto chiaro ”che l'interesse protetto dalla norma di cui all’art. 6, comma 3, d. lgs. n. 286 del 1998 è mutato in quello della verifica della regolarità della presenza dello straniero in territorio nazionale”. A tal conclusione la Corte perviene anche dalla lettura dei lavori parlamentari, nei quali è espressamente operato l’accostamento tra le modifiche alla norma in esame e l’inasprimento delle sanzioni contro la contraffazione dei documenti relativi all’ingresso e al soggiorno (par. 8 sent.).
 
Allargando lo sguardo, conferme delle conclusioni sopra esposte arrivano anche dall’indagine sistematica estesa all’intero Testo Unico, tenendo in primario rilievo l’introduzione all’art. 10-bis del c.d. reato di clandestinità: “con la modificazione dell’art. 6, comma 3 …, e con l’inserimento nell’art. 5, comma 8-bis della punizione dell’utilizzazione dei documenti di soggiorno falsi o contraffatti, il legislatore ha inteso facilitare, innanzitutto per le forze di polizia, la distinzione tra le due categorie di stranieri (regolari e irregolari), allo scopo di sottoporre quelli in posizione irregolare (la cui condotta integra il reato di cui all’art. 10-bis d. lgs. 286 del 1998) a sanzione pecuniaria, inflitta dal giudice di pace, a seguito di rapido e semplificato processo penale, finalizzato alla più veloce estromissione dal territorio dello Stato”. Ciò all’interno di un sistema “a doppio binario che mostra di privilegiare lo strumento espulsivo a quello sanzionatorio penale per quanto concerne gli stranieri irregolari, a ciò essendo funzionale anche lo stesso art. 6, co. 3, novellato, nella misura in cui protegge direttamente l’interesse alla pronta verifica della regolarità della presenza dello straniero sul territorio (parr. 10 e 11 sent.).
 
In conclusione la Corte, individuato nella pronta verifica della regolarità del soggiorno il bene giuridico tutelato dalla norma e fondata tale affermazione sulla base di persuasivi criteri letterali, afferma che l’applicabilità allo straniero irregolare della norma de qua è esclusa in radice già a livello di tipicità: “la condotta dello straniero irregolare non può essere ricompresa nella nuova fattispecie di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. cit. in forza del principio di tipicità, risultando chiaro dal contenuto della norma e dall’interesse da essa tutelato che il soggetto attivo del reato è stato circoscritto allo straniero regolarmente soggiornante”. Pertanto, non vengono in rilievo né la presenza o l’assenza del giustificato motivo né il principio di esigibilità della condotta, entrambi “superati” dalla carenza di tipicità.
 
Le Sezioni unite pertanto “ritengono corretta la decisione del giudice di merito che ha disposto non luogo a procedere nei confronti dell’imputato, ai sensi dell’art. 2, comma 2, cod. pen., per essere intervenuta l’abolitio criminis del reato già previsto dall’art. 6, comma 3, d. lgs. 286 del 1998 nei confronti dello straniero in posizione irregolare, a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 1, comma 22, lett. h), l. n. 94 del 2009”.


[1] N. 6343 del 20 gennaio 2010, Wainan, e n. 37060 del 20 settembre 2010, Timimouni.
[2] Trattavasi della disposizione di cui all’art. 357 c.p., che qualificava come pubblica “la funzione amministrativa […] caratterizzata […] dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi” e nella quale, a seguito dell’interpretazione costante operata dalla giurisprudenza, l’art. 4 l. 7 febbraio 1992, n. 181, aveva sostituito la congiunzione copulativa “e” con quella disgiuntiva “o”. La Corte segnala la palese diversità di tale operazione con quella effettuata con la citata l. 94/09, la quale è intervenuta su un testo che si poneva in perfetta coerenza con l’orientamento giurisprudenziale formatosi in precedenza.