ISSN 2039-1676


29 aprile 2011

Informazione provvisoria della I Sez. penale della Cassazione relativa alla camera di consiglio del 28 marzo 2011 (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento)

Annunciate le prime tre decisioni della Cassazione che applicano la sentenza della Corte di giustizia nel caso El Dridi

Pubblichiamo in allegato l'informazione provvisoria con cui la I Sezione penale della Cassazione annuncia le prime tre decisioni, deliberate nella c.c. del 28 aprile, con le quali si dà applicazione alla sentenza della Corte di giustizia nel caso El Dridi.

Degna di nota è, in particolare, la terza decisione, con la quale i principi espressi dalla Corte di giustizia in un caso che concerneva l'art. 14 co. 5 ter d.lgs. 286/98 vengono estesi anche al delitto di cui al comma 5 quater della medesima norma. E ciò alla luce  dell'inequivoco tenore letterale del dispositivo della sentenza europea, nel quale si afferma che la direttiva UE osta ad una (qualsiasi) normativa dello Stato membro che preveda l'irrogazione della reclusione ad uno straniero il cui soggiorno nello Stato sia irregolare, per la sola ragione che questi permanga nel territorio nazionale senza giustificato motivo in violazione di un ordine di allontanamento. Un tale principio, enunciato a proposito dell'art. 14 co. 5 ter, dovrà evidentemente applicarsi - e a fortiori - anche rispetto ad una norma come l'art. 14 co. 5 quater, che prevede una pena detentiva ancora più severa (reclusione da uno a cinque anni); senza alcuna necessità, dunque, di attendere un espresso pronunciamento della Corte di giustizia in proposito.

Merita poi un cenno la circostanza che gli ordini violati nei tre procedimenti oggetto di scrutinio da parte della Cassazione fossero tutti anteriori al 24 dicembre 2010, e cioè alla data di scadenza del termine di attuazione della direttiva: circostanza, questa, che giustamente non è stata ritenuta ostativa all'assoluzione degli imputati anche per la parte di condotta di inottemperanza maturatasi sino al 24 dicembre. Ciò, evidentemente, anche alla luce del monito rivolto al giudice italiano dalla Corte di giustizia (§ 61 della sentenza) a tenere nel debito conto il principio di retroattività della norma penale più favorevole, che è (anche) principio fondamentale del diritto comunitario.

Il fatto peraltro che gli ordini rimasti inosservati fossero orignariamente legittimi, e che il loro inadempimento abbia costituito almeno fino al 24 dicembre una violazione della legge penale allora applicabile, ha verosimilmente indotto la Corte di cassazione a scegliere la formula assolutoria "perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato", che è come è noto quella tipicamente adottata per le ipotesi di abolitio criminis, anziché quella - usualmente adottata nei casi di disapplicazione della norma penale interna incompatibile con il diritto comunitario - "perché il fatto non sussiste". Sul punto, cfr. più estesamente le osservazioni di A. Natale, La direttiva 2008/115/CE e i reati previsti dall'art. 14 d.lgs. 286/98, in questa Rivista, p. 39-40, nonché, volendo, di F. Viganò, Il dibattito continua: ancora in tema di direttiva rimpatri e inosservanza dell'ordine di allontanamento, ibidem, § 12.