ISSN 2039-1676


24 gennaio 2018 |

Il mutato orientamento della Cassazione: la dichiarazione di fallimento è una condizione obiettiva di punibilità estrinseca

Commento a Cass., Sez. V, sent. 8 febbraio 2017 (dep. 22 marzo 2017), n. 13910, Pres. Fumo, Rel. De Marzo, Ric. Santoro

In vista della pubblicazione sulla nostra Rivista Trimestrale, il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.

 

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SOMMARIO: 1. La dichiarazione di fallimento: un elemento incerto. – 2. Il caso. – 3. Il valore giuridico della sentenza dichiarativa di fallimento. “Elemento costitutivo del reato” vs “condizione obiettiva di punibilità”. – 4. La posizione della giurisprudenza. – 5. Le critiche della dottrina. – 6. La posizione della dottrina: un’interpretazione prettamente letterale della norma ma più garantista. – 7. La decisione della Cassazione in commento. – 8. Qualche considerazione sulla sentenza e alcune prospettazioni de lege ferenda.