ISSN 2039-1676


13 febbraio 2018 |

Il locus commissi delicti nell’estorsione mediante ricarica di una carta postepay

Trib. Perugia, Sez. penale, sent. 26 giugno 2017, Pres. est. Loschi

Contributo pubblicato nel Fascicolo 2/2018

Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato".

 

1. La sentenza che può leggersi in allegato affronta il problema dell'individuazione del locus commissi delicti in caso di estorsione realizzata costringendo la vittima a  versare denaro per ricaricare una carta postepay dell’autore del fatto.

Il fatto è il seguente: un uomo e una donna minacciano ripetutamente la persona offesa di rivelare alla moglie una relazione extraconiugale. Le minacce sono accompagnate da insistenti e perentorie richieste di denaro e di altre utilità. La vittima effettua così numerosi versamenti in denaro ricaricando la carta postepay in uso agli imputati, per somme all'incirca pari a 400 Euro settimanali, per un totale di 14.000 Euro. Per i fatti di cui sopra gli autori sono chiamati a rispondere del delitto di estorsione.

 

2. Con l’ordinanza qui segnalata, il Tribunale di Perugia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale nonostante le ricariche della carta postepay fossero state effettuate presso ricevitorie Sisal e uffici postali localizzati nel proprio ambito di competenza territoriale. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto decisive altre circostanze e cioè che tanto l'ufficio postale presso il quale era stata attivata la carta, quanto i luoghi nei quali la carta era stata utilizzata per prelievi e pagamenti, si trovano al di fuori del proprio ambito di competenza territoriale.

 

3. Premesso che il delitto di estorsione si consuma quando si realizzano sia l’ingiusto profitto sia l’altrui danno (Cass. Sez. II, 5 novembre 2013, n. 9024, Lauria, in CED Cassazione n. 259065; Cass. Sez. II, 19 maggio 2009, n. 25666, Delicato, in CED Cassazione n. 244165), la questione affrontata nella sentenza in commento è se, in ipotesi di estorsione realizzata mediante ricarica di carta postepay, il reato si considera consumato nel luogo in cui avviene il versamento, ovvero in quello in cui è stata attivata la carta ovvero, ancora, in quello in cui sono state prelevate o spese le somme.

 

4. La questione non risulta affrontata dalla Cassazione in tema di estorsione. La S.C. si è tuttavia pronunciata in tema di truffa online attraverso ricarica di una carta postepay[1], dove si presenta un analogo problema ai fini dell’individuazione del giudice  territorialmente competente. Anche il delitto di truffa, infatti, si considera consumato quando si realizzano concretamente gli effetti patrimoniali pregiudizievoli, ossia il conseguimento materiale del profitto da parte del truffatore e la definitiva deminutio patrimonii della vittima. Orbene, in materia di truffa la S.C. ha individuato il locus commissi delicti in quello (ricevitorie o uffici postali) in cui viene effettuato il versamento del denaro sulla carta postepay. Secondo la S.C., infatti, tale operazione realizza contestualmente “sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima” (Cass. Sez. I, 13 marzo 2015, n. 25230, Migliorati, in CED Cassazione n. 263962). Il profitto e il danno – rilevanti ai fini della consumazione del delitto di truffa, così come di quello di estorsione – si verificano infatti, secondo la S.C, nel momento stesso del versamento/ricarica della carta postepay in virtù dell'immediata disponibilità della somma da parte del titolare della carta e della contestuale e definitiva perdita della medesima da parte della vittima (Cass. Sez. II, 10 gennaio 2017, n. 14730, Spagnolo, in CED Cassazione n. 269429; Cass. Sez. II, 25 ottobre 2016, n. 49321, Alfano, in CED Cassazione n. 268526).

 

5. Pronunciandosi in tema di estorsione, il Tribunale di Perugia si discosta tuttavia dal predetto orientamento formulato dalla Cassazione in materia di truffa. In particolare, il Tribunale ritiene più corretto un opposto orientamento dalla Suprema Corte, formulato in relazione alle ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni online ed il conseguente pagamento tramite bonifico bancario[2]. In questo caso, infatti, la Cassazione indica quale criterio per l’individuazione del locus commissi delicti il luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto[3], ossia quello in cui ha sede la filiale presso cui l’imputato ha acceso il conto corrente su cui sono accreditate le somme tramite bonifico, conclusione peraltro condivisa anche dalla Procura Generale presso la S.C.[4].

 

Il Tribunale adduce più argomenti a sostegno di tale tesi:

a) Anzitutto, i due eventi consumativi dell’estorsione (danno e profitto), anche nei casi di ricarica su postepay, possono verificarsi in luoghi e tempi diversi[5]; sarebbe pertanto erroneo l’assunto dell’opposto orientamento della Cassazione secondo cui nel momento e nel luogo di effettuazione della ricarica “si realizzerebbero contestualmente e invariabilmente sia l’evento di danno, sia l’ulteriore evento rappresentato dall’ingiusto profitto[6]”; allo stesso tempo sarebbe un’evidente forzatura ermeneutica accordare una prevalenza incondizionata all’evento del danno sul profitto, data la pari dignità assegnata dal legislatore ai due elementi della fattispecie.

b) La configurabilità del tentativo, in tutti quei casi in cui a fronte della certezza del danno sia dubbia la percezione del profitto, confermerebbe poi ulteriormente, secondo il Tribunale, l’errore in cui incorre l’opposta tesi, sostanzialmente anticipatoria del momento consumativo.

c) All’opposta tesi, che stabilisce il locus commissi delicti in quello della ricarica della carta, il Tribunale replica contestando i due requisiti invocati per fondare la diversa soluzione: l’immediata disponibilità e la definitiva irreversibilità dei versamenti sulla carta postepay. Da un lato, la disponibilità del denaro, infatti, sarebbe meramente giuridica e non materiale/effettiva; dall’altro lato, l’irreversibilità non sarebbe una caratteristica esclusiva dei casi di ricarica di postepay, essendo presente anche per i bonifici effettuati a ridosso dell’orario limite entro cui l’istituto bancario concede la revoca ad nutum.

 

6. Nell’affermare in via di principio che la competenza territoriale si radica nel luogo in cui l’agente consegue il profitto – cioè nel luogo di effettiva riscossione o spendita della somma accreditata – il Tribunale precisa peraltro che occorre distinguere due ipotesi:

a) se la carta non è “appoggiata” ad alcun conto corrente, nulla quaestio: la competenza territoriale si radica nel luogo in cui si trovano l’esercizio commerciale presso il quale la carta prepagata è stata utilizzata per il pagamento, ovvero lo sportello bancomat presso il quale è avvenuto il prelievo.

b) se invece la carta è “appoggiata” su un conto corrente bancario o postale, la competenza territoriale si radica – analogamente a quanto avviene in caso di truffa tramite bonifico - nel luogo in cui ha sede la filiale della banca o l’ufficio postale presso il quale è stato acceso il conto medesimo.

 

***

 

7. La soluzione del Tribunale di Perugia non ci persuade: gli argomenti invocati per superare l’opposta tesi presente nella giurisprudenza di legittimità in tema di truffa mediante ricarica di una carta postepayn – che individua il locus commissi delicti in quello in cui vengono versate le somme di denaro per ricaricare la carta – non ci sembrano infatti risolutivi. In particolare, l’obiezione mossa alla tesi della S.C. contestando il carattere di  immediata disponibilità della somma estorta ci sembra possa essere rivolta anche rispetto alla tesi della sentenza in commento: nelle ipotesi in cui la carta postepay sia appoggiata a un conto corrente o postale, infatti, la soluzione proposta dal Tribunale sembra anch’essa implicare una disponibilità giuridica (e non materiale) del denaro.

D’altra parte, la tesi del Tribunale non ci sembra presentare particolari vantaggi di carattere meramente pratico; non necessariamente, infatti, essa consente di concentrare l’attività investigativa in unico Ufficio di Procura, dal momento che la spendita delle somme estorte ben potrebbe avvenire in luoghi distanti tra loro e non rientranti nella competenza dello stesso Tribunale o Ufficio di Procura.

 


[1] Per una riflessione v. C. Pecorella, Truffe online: momento consumativo e competenza territoriale in questa Rivista, 10 maggio 2012.

[2] Solo una sentenza della Cassazione è conforme a quest’orientamento nella specifica ipotesi di truffa contrattuale online e conseguente pagamento tramite ricarica di carta postepay, così Cass. Sez. II, 4 novembre 2014, n. 7749, Giannetto, in CED Cassazione n. 264696.

[3] Così Cass. Sez. II, 4 novembre 2014, n. 7749, Giannetto, in CED Cassazione, n. 264696; Cass. Sez. II, 20 ottobre 2016, n. 48027, Vallelonga, in CED Cassazione n. 268369; Cass. Sez. F, 30 agosto 2016, n. 37400, Ferrari, in CED Cassazione n. 268011.

[4] Così Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, Decr. N. 295/2015 e N. 281/2015.

[5] Così, ad esempio, nei casi in cui l’imputato ottenga tramite estorsione il pagamento su una carta postepay intestata a una terza persona, mirando a sottrarre la medesima in un momento successivo; o ancora, quando il pagamento è effettuato su una carta postepay che in quel momento è sottoposta a sequestro nell’ambito di un diverso procedimento penale; o infine nel caso in cui l’imputato per errore comunichi un numero sbagliato di carta e per questo motivo riesca a conseguire l’ingiusto profitto solo in un momento temporalmente successivo e distante dalla realizzazione del danno.

[6] Vedi sentenza in allegato.