ISSN 2039-1676


23 maggio 2011 |

Sull'aggravante della ingente quantità  di materiale pedopornografico

Nota a Cass. Pen., Sez. III, ud. 31.3.11 (dep. 03.5.11), n. 17211

1. Con la sentenza annotata, la Corte di Cassazione si è per la prima volta soffermata sulla nozione di “ingente quantità” di materiale pedopornografico – circostanza aggravante del delitto di detenzione di materiale pornografico di cui all’art. 600 quater c.p. –, affermando che può definirsi di “ingente quantità” un numero molto grande, rilevante o consistente di immagini pedopornografiche il cui possesso contribuisca concretamente ad alimentarne l’illecito mercato.
 
 
2. Questi i fatti di causa. In data 6 luglio 2010 il Tribunale per il Riesame di Venezia respingeva la richiesta di riesame della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di R.G., ritenendo sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione del reato di detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) aggravato ai sensi dell’art. 600 quater co. 2 c.p. per l’ingente quantità del materiale posseduto – circa 175 DVD contenenti immagini pedopornografiche –, sia le relative esigenze cautelari.
 
Il difensore di R.G. proponeva ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale per il Riesame, lamentando – tra l’altro – violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della “ingente quantità”, essendosi attestato il Tribunale – a dire del ricorrente – su un concetto astratto di “ingente”[1].
 
 
3.  Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione rigetta il gravame proposto dall’indagato, asserendo che «nessun vizio motivazionale può ravvisarsi nel provvedimento impugnato».
 
In particolare, per ciò che concerne il concetto di “ingente quantità”, la Corte precisa, in primo luogo,  che questo deve «ritenersi correlato al dato numerico delle immagini contenute nei supporti più vari»; mentre il mero dato relativo al numero dei supporti (e.g. DVD, hard disk, ecc.) potrebbe risultare, tutt’al più, indiziante.
 
La Suprema Corte si premura poi di individuare la ratio sottesa all’aggravante de qua, affermando che la maggior gravità della condotta di chi si procura o detiene una “ingente quantità” di materiale pedopornografico risiede nel più incisivo apporto da questa fornito, rispetto ad una condotta non aggravata, al mercato delle immagini sessualmente esplicite che coinvolgono minori di diciotto anni, e dunque nella maggior «carica di pericolosità sociale che connota il fatto».
 
Pertanto, prosegue la Corte, «ai fini della ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 600 quater c.p., comma 2, è definibile di “ingente quantità” quel “materiale” che offra la disponibilità di un numero “molto grande, rilevante o consistente” di immagini pedo-pornografiche sì da contribuire concretamente ad incrementare il perverso mercato».
 
Infine, i giudici di legittimità calano le proprie premesse in diritto nel caso di specie, attestando la correttezza del percorso argomentativo dei giudici del Riesame, i quali avevano ritenuto che la quantità di immagini rinvenuta in possesso dell’imputato potesse considerarsi di “ingente quantità” in quanto si discostava, in termini davvero significativi, «da una condizione di detenzione di un numero contenuto di immagini quale si riscontra nella pratica giudiziaria relativa ad episodi illeciti di tal genere».
 
 
4. La questione decisa dalla Suprema Corte non può non richiamare il contrasto recentemente sorto tra IV e la VI Sezione della Cassazione in merito all’analoga questione dell’aggravante della quantità ingente di sostanze stupefacenti di cui all’art. 80 co. 2 del d.P.R. n. 309/1990 (in proposito cfr. questa stessa rivista).
 
Con la sentenza in nota, peraltro, la Sezione III della Corte sembra prendere implicitamente posizione contro l’orientamento della Sezione VI, che ha individuato, nel silenzio del legislatore, precisi indici quantitativi di sostanza stupefacente detenuta il cui superamento comporterebbe l’applicazione dell’aggravante della “ingente quantità”.
 
Nel caso di specie, infatti, i giudici di legittimità, hanno affermato che la locuzione “ingente quantità” sarebbe espressiva «di una legittima scelta del legislatore di riservare al giudicante il potere di considerare un fatto aggravato o attenuato in relazione agli innumerevoli, e mai predeterminabili, casi della vita», richiamando altresì le sentenze della Sezione IV che si sono rifiutate di fissare parametri numerici “fissi” al superamento dei quali conseguirebbe l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 80 co. 2 del d.P.R. n. 309/1990 (in particolare: Cass. 01.2.11, CED 249076; Cass. 03.6.10, CED 247823).


[1] Si ricorda peraltro come l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, per il delitto in esame, è consentita solo nell’ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell’art. 600 quater c.p.