ISSN 2039-1676


29 ottobre 2009

Trib. Palermo (sez. misure di prevenzione), 29.10.2009 (dec.), Pres Vincenti, Rel. Nicastro (misure di prevenzione patrimoniali)

 
Con l’art. 3 quinquies L. 575/65 è stata introdotta una misura dalla quale può scaturire una confisca diversa da quella di cui all’art.2 ter, perché non diretta a contrastare la pericolosità sociale di un soggetto risultato dominus di una attività d’impresa, da ritenersi illecita in quanto alimentata con capitali sproporzionati ai redditi dichiarati e/o esercitata con modalità illecito – mafiose, ma finalizzata ad espungere dal sistema l’impresa in quanto risultata di per sé illecita.  

A questa specifica funzione assolvono le misure patrimoniali di cui agli articoli 3 quater e 3 quinquies della L. 575/1965 (ivi inserite dall’art. 24 del D.L. 8.1.1992, n. 306, convertito nella L. 7.8.1992, n. 356).

La portata dell’agevolazione è discussa, e non potrebbe essere diversamente, trattandosi di una questione alquanto delicata perché incidente su beni oggetto di tutela costituzionale (la libertà di iniziativa economica ed il diritto di proprietà tutelati dagli articoli 41 e 42 Cost.) di soggetti non socialmente pericolosi.

Non rimane che aderire ad un’interpretazione più rigorosa, oltre che già consolidata a livello giurisprudenziale, intendendo per agevolazione soltanto quella che dia luogo ad un’obiettiva commistione d’interessi tra le attività delittuose dell’agevolato, specificamente indicate nell’art. 3 quater, e l’attività dell’impresa agevolante, al di fuori di un diretto coinvolgimento di quest’ultima nell’attività delittuosa dell’agevolato o della sua incolpevole soggezione alla tirannia dell’agevolato.