ISSN 2039-1676


27 giugno 2011 |

Inammissibile l'incidente d'esecuzione per adeguare il giudicato ai principi europei in tema di diminuente del rito abbreviato

Nota a Corte d'Assise di Lecce, 24.3.2011 (ord.), Pres. ed est. Tanisi

La vicenda all’esame dell’ordinanza della Corte d’Assise di Lecce, che può leggersi in allegato, trae origine dalle numerose e rilevanti modifiche che, nell’ultimo decennio, hanno investito il giudizio abbreviato: in particolare, il riferimento è all’art. 30 lett. b l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha ripristinato il secondo periodo dell’art. 442 comma 2 c.p.p. in precedenza dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega (Corte Cost., sent. 23 aprile 1991, n. 176,  in Giur. cost., 1991, p. 1456 ss.), e all’art. 4 ter, comma 2,d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2000, n. 144 che, nell’individuare e definire il regime transitorio da affiancare alla legge n. 479 del 1999, ha riaperto i termini per accedere al rito alternativo anche in favore degli imputati di reati puniti con la pena dell’ergastolo.
 
A fronte di tale mutamento normativo, il difensore dell’imputato - condannato alla pena perpetua con sentenza del 13 maggio 1999, confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Lecce nell’ottobre del 2000 e divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2001 – ha proposto incidente d’esecuzione in vista della sostituzione della pena dell’ergastolo con la reclusione di anni trenta ex art. 442 comma 2 c.p.p., come modificato dall’art. 30 l. 16 dicembre 1999, n. 479.
 
La difesa ha lamentato la violazione dell’art. 3 Cost. per essere stata a suo tempo preclusa all’imputato - stante la sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 1991 all’epoca della celebrazione del giudizio di primo grado - la possibilità di accesso al rito alternativo e, di conseguenza, per non avere potuto beneficiare del più favorevole trattamento sanzionatorio.
 
Alla base della richiesta difensiva vi è anche il principio enunciato dalla sentenza Scoppola c. Italia, con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto natura penale sostanziale alla diminuente collegata al rito abbreviato e ha conseguentemente ritenuto applicabile alla stessa il principio di retroattività della norma penale più favorevole, sancito implicitamente dall’art. 7 Cedu.
L’ordinanza in esame dichiara inammissibile l’incidente d’esecuzione presentato dalla difesa. La Corte territoriale rileva, anzitutto, l’insussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di sostituzione della pena dell’ergastolo con la pena massima temporanea, non essendosi l’imputato avvalso della finestra temporale di cui all’art. 4 ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82.
 
In secondo luogo, i giudici di merito sottolineano come detta richiesta attenga ad una sentenza passata in giudicato, rispetto alla quale, pertanto, non sono ammesse impugnazioni diverse dalla revisione.  
 
Quanto poi al “caso Scoppola”, il giudice di merito, dopo aver ricordato i principi espressi dalla Corte europea, afferma correttamente che il riferimento alla sentenza europea risulta, nel caso specifico, inconferente. L’imputato, infatti, non ha mai formulato richiesta di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato e tale istanza non può essere presentata per la prima volta dinanzi al giudice dell’esecuzione.
 
Inoltre, la mancata applicazione retroattiva della diminuente, determinata dalla mancata celebrazione del giudizio abbreviato, non è stata fatta oggetto di doglianza dinanzi alla Corte europea, né può più esserlo una volta scaduti i termini per la proposizione del ricorso a Strasburgo.
 
Da ciò discende che non si può nemmeno accedere alla nuova forma di revisione introdotta dalla nota sent. cost. n. 113 del 2011 per i casi in cui si necessario dare esecuzione a una sentenza europea mediante la riapertura del processo.
 
Dunque, la vicenda in esame rappresenta un caso di violazione solo “in ipotesi” dei principi europei, non accertata né ormai accertabile dalla Corte europea e destinata a rimanere preclusa dalla intangibilità del giudicato interno.