ISSN 2039-1676


13 luglio 2011 |

Secondo le Sezioni unite il provvedimento per la sospensione dei termini di custodia durante il tempo di redazione della sentenza può essere assunto d'ufficio, senza interlocuzione delle parti

Depositata in data 13 luglio 2011 la sentenza n. 27361, deliberata il 31 marzo precedente in proc. El Zyane

V’era da tempo contrasto, sia pure con una delle posizioni in netta prevalenza rispetto all’altra, a proposito della seguente questione.
Il comma 1 dell’art. 304 c.p.p. stabilisce, tra l’altro, che i termini massimi per la custodia cautelare «sono sospesi», nella fase del giudizio, durante la pendenza del termine per il deposito differito della sentenza, sia quando si tratti del tempo «ordinario» per la motivazione non contestuale (quindici giorni dalla deliberazione, secondo il disposto del comma 2 dell’art. 544 c.p.p.), sia quando si tratti del diverso tempo indicato dal giudice con il dispositivo della sentenza, non superiore comunque a novanta giorni (comma 3 della norma citata). La sospensione del termine nel subprocedimento cautelare è disposta dal giudice con ordinanza appellabile. La domanda è se tale ordinanza possa essere deliberata d’ufficio, senza interlocuzione preventiva delle parti, o se piuttosto, come pacificamente deve avvenire in casi ulteriori di sospensione (fondati sulla complessità del giudizio e riferiti al tempo in cui si tengono le udienze e viene deliberata la sentenza), sia necessario che il giudice provveda nel contraddittorio tra le parti, dopo averle sentite.
 
Le Sezioni unite, confermando l’orientamento maggioritario, hanno stabilito che la sospensione dei termini di custodia, in pendenza del termine per il deposito della sentenza, può essere disposta senza previa interlocuzione delle parti.
 
A sostegno dell’assunto un percorso lineare, il cui sviluppo conduce la Corte a precisare questioni «collaterali» di grande interesse pratico.
A titolo di premessa, si ricorda che la valutazione del giudice circa il differimento della motivazione, ed eventualmente circa il differimento «lungo» in ragione della complessità del provvedimento da redigere, è insindacabile, tanto che è sufficiente, oltre che necessaria, la mera sua enunciazione nel dispositivo della sentenza. Al deliberato conseguono effetti automatici sul piano dei termini per l’impugnazione della sentenza. È «obbligatoria», e dunque automatica, anche la sospensione della decorrenza dei termini di custodia durante il tempo di redazione del provvedimento. La Corte motiva il proprio assunto, anzitutto, sul diverso tenore letterale che segna la norma relativa («i termini … sono sospesi») rispetto a quella che disciplina i casi di sospensione concernenti la complessità del dibattimento («i termini … possono altresì essere sospesi»), rispettivamente il comma 1 ed il comma 2 dell’art. 304 c.p.p.
 
In base alla premessa enunciata, l’ordinanza giudiziale assume mera funzione ricognitiva, ed è dunque plausibilmente sottratta al regime di necessaria sollecitazione ed a quello di interlocuzione preventiva delle parti (che restano, per tal via, in posizione di assoluta parità).
 
D’altra parte – prosegue la Corte – il contraddittorio in merito alla sospensione ed alla sua durata non è precluso, ma semplicemente posticipato (come bene è possibile in materia de libertate), trovando nell’appello contro l’ordinanza di sospensione la sede naturale per il suo sviluppo.
 
La difficoltà principale, dal punto di vista dei principi costituzionali, consiste nel fatto che l’allungamento dei tempi per il deposito della sentenza è discrezionale ed insindacabile, e produce un effetto automatico e discrezionale di allungamento, come si è visto, anche riguardo alla durata massima della custodia cautelare.
La Corte affronta il problema rilevando, per un verso, come la decisione giudiziale sia comunque suscettibile di controllo attraverso l’interposizione dell’appello. All’obiezione (per la verità immediata) che ben poco l’appello può servire, data l’insindacabilità della decisione concernente il deposito della sentenza e l’automaticità delle conseguenze che ne derivano, si risponde con due osservazioni di rilievo.
Il giudizio impugnatorio è sede anzitutto della verifica di legittimità del provvedimento dilatorio (corrispondenza della sospensione alla dilazione formalmente stabilita per la motivazione, rispetto del termine massimo di novanta giorni, ecc.), anche sotto il profilo della ricorrenza della «causa tipica» per la fissazione di un termine «allungato» quanto al deposito della sentenza. Secondo la Corte, il giudice dell’appello cautelare può sindacare il provvedimento di dilazione quando sia giustificato con riferimento a parametri diversi dall’unico criterio legale per la sua adozione, e cioè la complessità del provvedimento da motivare(ad esempio, impegni professionali o personali del giudice, situazione organizzativa dell’Ufficio, ecc.).
In secondo luogo – ma questo è un «temperamento» di carattere generale, che prescinde dall’impugnazione – l’allungamento dei termini di custodia non è riferito al termine fissato per il deposito, ma al tempo effettivo richiesto dalla motivazione della sentenza, tanto che, se il relativo deposito interviene prima del tempo, anche la sospensione dei termini viene a cessare (contrariamente a quanto si ritiene per la durata del termine per l’impugnazione della sentenza).