ISSN 2039-1676


08 settembre 2011 |

In tema di misure di prevenzione e competenza per territorio

Trib. Palermo, Sez. misure di prevenzione, 21.7.2011, Pres. Saguto, est. Nicastro

Il Tribunale di Palermo, Sez. misure di prevenzione, ha emanato un decreto applicativo di misure di prevenzione personali - che può leggersi in allegato - nel quale è stata affrontata, fra l'altro, un’interessante questione afferente alla competenza per territorio del Tribunale, nel caso di proposto dimorante abitualmente fuori dalla Sicilia e di prospettata pericolosità sociale qualificata da indizi reità per il delitto di trasferimento fraudolento di valori, contornato dall'aggravante della finalità di agevolazione del sodalizio mafioso Cosa Nostra.
 
Il Tribunale, da una parte, ritiene che, nel caso in cui il sodalizio invii dalla sua sede centrale in varie località sparse sul territorio nazionale degli adepti, o invii o designi in loco dei fidati e abituali fiancheggiatori, non si può radicare e frazionare la competenza nei singoli luoghi ove risiedono questi singoli soggetti, perché ciò di fatto escluderebbe della cognizione dell’autorità giudiziaria la fonte esclusiva e principale dalla quale è poi germinata la pericolosità sociale, con un grave vulnus ad una più completa ed approfondita conoscenza dell’intero fenomeno criminoso che costituisce la ratio delle norme sull’accentramento della competenza per tutti i procedimenti comunque connessi a fatti di mafia. Tranne che in una delle predette località sia costituita una nuova articolazione della più ampia associazione.
 
Il Tribunale sottolinea, inoltre, che trattandosi di indiziato di pericolosità per trasferimento fraudolento di valori, la pericolosità sociale non può automaticamente trarsi da suddetti indizi, ma, specie se desunti da isolati e risalenti delitti, ne va verificata la persistenza; non sussistono i forti argomenti posti a base del meccanismo presuntivo elaborato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità per gli indiziati di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso. Anche in questo caso, però, la cessazione della pericolosità sociale potrà desumersi soltanto da un riscontrato mutamento del sistema di relazioni di vita del proposto.