ISSN 2039-1676


30 settembre 2011 |

Le Sezioni Unite sull'estensione della responsabilità  ex crimine degli enti al reato di falsità  nelle relazioni delle società  di revisione: risposta negativa a un quesito "semplice"

Cass. pen., Sez. Un., 23.6.2011 (dep. 22.9.2011), n. 34476, Pres. Lupo, Rel. Sandrelli, ric. Deloitte & Touche s.p.a.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza che può leggersi in allegato, confermano l’inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2001, cioè della responsabilità ex crimine degli enti, alla fattispecie di falsità nelle relazioni delle società di revisione attualmente prevista dall’art. 27 d.lgs. n. 39 del 2010 (sostitutivo degli artt. 2624 c.c. e 174-bis T.u.f.).
 
Le Sezioni Unite riconoscono come la pur complessa evoluzione della normativa “consente un percorso argomentativo del tutto semplice e lineare per giungere alla soluzione del quesito giuridico”. In sostanza, la Suprema Corte accoglie in pieno la tesi rigorista del Tribunale di Milano (sent. 3.11.2010, G.u.p. D'Arcangelo), ribadendone fondamentalmente le motivazioni: il principio di legalità – valevole anche in relazione alla responsabilità (definita) “para-penale” delle persone giuridiche – impedisce di interpretare il riferimento espresso, contenuto nell’art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001, all’abrogato art. 2624 c.c. come rinvio ‘mobile’ ad altra disposizione normativa, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa al rapporto di continuità tra le fattispecie incriminatrici in successione diacronica.
 
Secondo la pronuncia in esame, peraltro, tale esclusione non è il frutto non voluto di una svista o di una negligenza legislativa, ma è viceversa inquadrabile come il risultato di una precisa opzione del legislatore del 2010, nel quadro un riordino complessivo della materia della revisione contabile. In questa prospettiva, il nuovo assetto punitivo costituisce l’attuazione di un disegno politico-criminale del legislatore parlamentare che, pur escludendo la responsabilità degli enti, non si pone in contrasto con i vincoli comunitari di tutela funzionale (derivanti dalla Direttiva 2006/43/CE), né si presta alle censure di irragionevolezza prospettate dall’ordinanza di remissione. La Corte sottolinea, infatti, come nel nostro ordinamento non costituisca affatto un'anomalia sistematica la discrasia tra il contenuto punitivo offerto dalla tutela "propriamente penalistica" e quello della tutela "para-penalistica" proprio della responsabilità da reato degli enti.