ISSN 2039-1676


04 ottobre 2011 |

Guida in stato di ebbrezza e sequestro dell'auto in leasing: può dirsi che l'auto è cosa appartente a persona estranea al reato, e che la società  di leasing è legittimata a chiederne la restituzione? La questione alle S.U.

Cass., sez. VI, 29.9.2011, Pres. Marzano, Rel. Marinelli, ric. P.M. in proc. Sforza nei confronti di Volkswsagen Leasing (informazione provvisoria)

La VI Sezione penale della Corte di Cassazione comunica che, all'udienza in camera di consiglio del 29 settembre 2011, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: "se, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell'art. 186, co. 2, lett. c) c. strad., l'autovettura condotta dall'indagato (utilizzatore), oggetto di contratto di leasing, possa ritenersi cosa appartenente a persona estranea al reato (società di leasing concedente), e se, conseguentemente, questa sia legittimata a chidere la restituzione dell'autovettura medesima, sottoposta a sequestro in vista della confisca".

L'ordinanza di rimessione alle S.U. sarà pubblicata non appena disponibile.

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Senza pretesa di completezza segnaliamo in giurisprudenza: nel senso che legittimati a chiedere la restituzione del veicolo in leasing oggetto di sequestro sono sia  l'utilizzatore sia la società di leasing , Cass., sez. III, 3.2.2011, n. 13118, CED 249928. Contra, nel senso che legittimato è solo l'utilizzatore del bene concesso in leasing, Cass., sez. III, 12.12.2007, n. 4746, CED 238786. Per la tesi secondo cui la società di leasing è legittimata alla restituzione solo se dimostra la cessazione del contratto, v. Cass., sez. IV, 11.2.2010, n. 10688, CED 246505.