ISSN 2039-1676


07 ottobre 2011 |

Il libro verde dell'UE sulla detenzione in Europa: un banco di prova anche per l'Italia

L'analisi della Commissione europea sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale in materia di detenzione, ivi compresa la custodia cautelare.

 
Ogniqualvolta la Commissione europea presenta un Libro verde, intende stimolare la riflessione di ciascun Stato membro dell’Unione Europea (UE) su un tema specifico. Infatti, sebbene tale atto sia di natura atipica e non vincolante, è comunque utile al fine di promuovere una normativa già esistente o di introdurne una nuova (cd. normativa in preparazione).
 
In particolare con il Libro verde C 327 del 14.06.2011 la Commissione, sollecitata sia dal Parlamento europeo, con la risoluzione del 25 novembre 2009 (pubblicato in GU C 285 E del 21.10.2010) sia dal Consiglio, con la Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 (pubblicata in GU C 295 del 4.12.2009), entrambe relative al c.d. Programma di Stoccolma approvato dal Consiglio europeo il 5 maggio 2010, pone dei quesiti riguardanti le condizioni della detenzione nei rispettivi Stati membri dell’Unione.
 
Infatti, come si evince sia nel Programma di Stoccolma sia nella Risoluzione del 30.11.2009 e come peraltro ribadito nel Libro verde, l’interesse principale dell’UE è quello che ciascun Stato membro conosca le norme nazionali relative al trattamento dei detenuti, giacchè solo attraverso una base comune di fiducia è possibile far funzionare gli strumenti previsti per la cooperazione giudiziaria e per il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, e ciò al fine ultimo di iniziare a costruire uno spazio della giustizia penale.
 
Invero la Commissione è stata investita di redigere un Libro verde solo sulla situazione della custodia cautelare; tuttavia tale organo ha scelto di avviare la consultazione pubblica sull’intero tema della detenzione e quindi sulle condizioni sia dei detenuti indagati e imputati, sia di quelli in esecuzione della pena.
 
A ben vedere il suddetto Libro Verde va nella medesima direzione di quanto emerge nel panorama del diritto vivente. Innanzitutto, a livello europeo, la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (v. C. eur.dir.uomo 10 giugno 2008, Scoppola c. Italia; C. eur.dir.uomo, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia), ha stabilito che condizioni inumane di detenzione violano l’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo (cedu). In secondo luogo, a livello nazionale, recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di custodia cautelare (v. Co. cost. 265/2010; Co. Cost. 164/2011; Co. Cost. 231/2011) ne hanno ribadito la natura eccezionale, attesi i principi di non colpevolezza e della libertà personale. A ciò si aggiunga, come dato non meno rilevante, che il Trattato dell’UE, così come modificato a Lisbona il 1 dicembre 2009, ha riconosciuto vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 6 co.1 Trattato UE); pertanto sono direttamente applicabili dalla Corte di Giustizia europea due diposizioni della Carta suddetta, norme che ineriscono proprio alla materia detentiva, ossia l’ art. 4, peraltro formulato in modo identico all’art. 3 cedu e l’art. 19, il quale al co.2 sancisce il divieto dell’utilizzo degli strumenti di cooperazione giudiziaria, nonché quelli di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, qualora sussista un serio rischio di trattamenti inumani e degradanti.
 
Venendo ora ad illustrare i punti fondamentali del Libro verde qui presentato si procederà prima con l’esame dei rilievi dalla Commissione e, poi, con l’indicazione dei quesiti.
 
Rilievi della Commissione
  • Nei par. 1 e 2 la Commissione spiega l’obiettivo della consultazione pubblica sulla detenzione e l’interesse dell’Unione al suddetto oggetto. Di entrambi si è già accennato sopra: qui giova ribadire, quanto al primo, che la Commissione intende sia accertare se sussista un considerevole impatto delle condizioni dei detenuti sulla disponibilità di uno Stato membro ad usare gli strumenti di cooperazione giudiziaria, sia permettere la circolazione di una cultura giuridica in materia di condizioni minime dei detenuti. Quanto al secondo, invece, emerge che, sebbene la materia detentiva sia di competenza degli Stati membri, è doveroso per l’UE occuparsene per il duplice scopo di favorire la cooperazione giudiziaria e di promuovere standard equivalenti per quanto riguarda i diritti del detenuto.
  • Nei par. 3, 3.1., 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 si evidenzia la stretta relazione tra la detenzione e gli strumenti di reciproco riconoscimento , vale a dire il mandato d’arresto europeo (MAE), il trasferimento dei detenuti stranieri, la sospensione condizionale e le misure alternative e l’ordinanza cautelare europea (ESO): infatti laddove le condizioni di detenzione sono inadeguate e in particolare contrastano con l’ art. 4 della Carta dell’UE e art. 3 della cedu, si registra un costante rifiuto dello Stato alla collaborazione.
  • Nei par. 4, 4.1., 4.2, 5 è analizzata più nello specifico la custodia cautelare, definita come il periodo di detenzione fino alla sentenza definitiva (v. pag. 9). Ad avviso della Commissione tale misura, pur essendo qualificata da tutti gli ordinamenti nazionali strumento eccezionale, ha ancora una diffusa e squilibrata applicazione. In particolare, emerge che periodi lunghi di custodia cautelare minano la fiducia reciproca tra gli Stati, così come l’assenza di un riesame periodico dei motivi a fondamento della stessa. Inoltre, è evidenziato, quanto all’accesso di misure cautelari non detentive, la posizione svantaggiata in cui vertono i detenuti stranieri, in quanto, attesa la loro condizione, presentano un elevato rischio di fuga tale da non poter di fatto usufruire della scarcerazione. A tal proposito, la stessa Commissione avanza una proposta, ossia che lo Stato, una volta concessa la misura cautelare non detentiva, possa emettere un MAE per assicurarsi il ritorno della persona al fine di processarla. E’ anche inserito un cenno al delicato rapporto tra minori e custodia cautelare.
  • Nei par. 6., 6.1, 6.2, 6.3 il testo si sofferma da un lato sulle attività di sostegno svolte dall’UE in relazione agli istituti penitenziari, vale a dire programmi di finanziamento di studi e di progetti sulla formazione e sul reinserimento dei detenuti, nonché di monitoraggio degli istituti stessi (v. dettagliatamente Tabella n. 2 in allegato al Libro verde), dall’altro sulla promozione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle Regole penitenziarie europee.
  • Da ultimo, non si può non considerare, la Tabella n. 1 sull’entità della popolazione carceraria nell’UE, allegata al presente Libro verde. Ebbene, scorrendola, risalta immediatamente come l’Italia è al di sopra della media europea, sia quanto al numero dei detenuti in attesa di giudizio, sia quanto alla densità penitenziaria, sia infine quanto alla presenza dei detenuti stranieri.
 
I Quesiti:
  • Quesiti sugli strumenti di riconoscimento reciproco (pagg. 8-9):
  • Quesiti sulla custodia cautelare (pag. 11):
  • Quesiti sui minori (pag. 12):
  • Quesito sul monitoraggio delle condizioni di detenzione (pag. 13):
  • Quesito sulle norme di detenzione (pag. 13):

 

La presente consultazione coinvolge diversi destinatari e, in particolare, i circoli accademici. Per agevolare le risposte si è creato un file specifico con l’indicazione per intero dei quesiti. Tali contributi vanno inviati entro il 30 novembre 2011 agli indirizzi indicati alla pag. 14 del documento