ISSN 2039-1676


07 novembre 2011 |

Corte cost., 4 novembre 2011, n. 289, Pres. Quaranta, Rel. Frigo (incapacità  processuale "irreversibile" dell'imputato e sospensione del processo)

La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte infondata una questione volta ad introdurre, per l'incapacità  processuale "irreversibile" dell'imputato, un trattamento analogo a quello previsto per la morte del reo (estinzione del reato)

Con l’ordinanza in commento la Corte costituzionale è stata chiamata a tornare su un problema che ciclicamente viene riproposto.
 
Un canone fondamentale del diritto di difesa consiste, notoriamente, nella personale partecipazione al processo dell’imputato, la quale naturalmente richiede, sul piano dell’effettività, che lo stesso imputato si trovi in grado di prendere parte «coscientemente» al giudizio che lo riguarda (comma 1 dell’art. 70 c.p.p.).
 
La legge processuale, allo scopo di garantire l’osservanza del principio, prescrive che nei casi dubbi siano svolti accertamenti,e che sia disposta la sospensione del procedimento quando risulti che «lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento» (comma 1 dell’art. 71 c.p.p.).
 
Sono dettate varie regole per disciplinare la fattispecie (prove urgenti, curatela speciale per l’imputato, ecc.), ma qui rileva il meccanismo previsto per la revoca dell’ordinanza di sospensione. Il giudice può disporre nuovi accertamenti, ed eventualmente riattivare la procedura e definire il giudizio, ogni volta che ne ravvisi l’esigenza, cioè quando acquisisca notizia di variazioni dello stato di mente dell’imputato. In ogni caso, nuovi accertamenti peritali vanno disposti allo scadere del sesto mese dall’ordinanza di sospensione, e poi per ogni semestre, fino a quando non sia possibile disporre la revoca (art. 72 c.p.p.).
 
La logica dello schema normativo è evidente, ma il meccanismo risulta disfunzionale quando l’incapacità dell’imputato dipenda da patologie irreversibili (o almeno ritenute tali secondo le nozioni mediche correnti). La verifica periodica si risolve in uno spreco di tempo e denaro. D’altra parte, non essendo in alcun modo prevista una definizione del processo per l’incapacità processuale dell’accusato (ben altra cosa essendo, com’è ovvio, il difetto di imputabilità al momento del fatto), situazioni del genere danno vita a pluriennali pendenze, destinate a chiudersi, in sostanza, solo con la morte dell’interessato.
 
 
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Si è accennato che, nell’inerzia del legislatore, i giudici hanno cercato più volte di ottenere dalla Consulta interventi utili allo scopo di razionalizzare la disciplina. Nel caso di specie, per altro,  la «strategia» impostata dal rimettente non è risultata particolarmente efficace. Era stato censurato, per un verso, l’art. 72 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui si applica ai casi «in cui sia stato accertato che lo stato mentale dell’imputato ne impedisce in modo permanente la cosciente partecipazione al procedimento». Per altro verso era stato censurato l’art. 150 c.p., per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che l’estinzione del reato consegua, oltre che alla morte del reo, «ad uno stato mentale dell’imputato in vita che ne impedisca in modo permanente ed irreversibile la cosciente partecipazione al procedimento».
 
Ora, la Corte ha cominciato dall’inizio, cioè dalla richiesta equiparazione tra morte del reo e sua permanente incapacità, per l'evidente carattere pregiudiziale della richiesta medesima. Se detta incapacità fosse una causa di estinzione del reato, non resterebbe che accertarla e poi definire il giudizio con una sentenza corrispondente, e non avrebbe alcun senso il meccanismo di verifica periodica pure censurato dal rimettente.
 
Nel merito, ed a parte il rituale riferimento alla discrezionalità legislativa nell’individuazione delle cause estintive, la Corte ha negato l’effettiva assimilabilità delle situazioni poste a confronto. La morte è un dato facilmente accertabile e pacificamente irreversibile, che elimina fisicamente il soggetto del rapporto processuale. La patologia mentale richiede una diagnosi ed una prognosi, con un grado di opinabilità assai più elevato (considerata anche l’eventualità di atteggiamenti simulatori), soprattutto in punto di durata della malattia e di sua reversibilità.
 
D’altra parte, in regime di personalità della responsabilità penale, la morte del reo estingue il contenzioso penale, mentre la sospensione del processo ha una mera funzione protettiva riguardo ad un diritto di natura processuale.
 
Insomma, comparazione ingiustificata – almeno nella misura necessaria a dimostrare la necessità costituzionale di un identico trattamento delle fattispecie – e questione manifestamente infondata.
 
Inammissibile invece la questione concernente la norma processuale. Qui non interessa tanto l’addebito di irrilevanza per «tardività» del quesito (il rimettente aveva già compiuto la verifica richiesta dalla legge), quanto il rilievo formulato dalla Corte sula irrazionalità della disciplina «di risulta» che sarebbe derivata dall’accoglimento della questione.
 
L’eliminazione delle verifiche periodiche creerebbe il rischio di procedimenti sospesi a tempo indeterminato, sostanzialmente dimenticati, e non ripresi neppure quando sopravvenga, per una ragione  o per l’altra, la possibilità di pronunciare sentenza.
 
Una obiezione del genere potrebbe essere mossa, forse, anche riguardo ad una delle soluzioni proponibili per la questione. La soluzione, cioè, di una dichiarazione di improcedibilità con sentenza suscettibile di revoca nei casi di nuove e diverse emergenze circa la capacità processuale dell’imputato. Tuttavia, al di là delle soluzioni tecniche che potrebbero essere immaginate, si tratterebbe nell’assoluta prevalenza dei casi di una via d’uscita utile per un problema che presenta effettiva concretezza, e adeguatamente differenziata rispetto all’ipotesi di morte del reo.